STATUTO G.S.A.- POVO A.S.D. ( ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) STATUTO STATUTO. TITOLO I Denominazione Sede. ART. 1 Denominazione e sede. Art.

Documenti analoghi
S T A T U T O S O C I E T A R I O

STATUTO ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO, AFFILIATA ALLA FIDAL-ACLI-CONI

Statuto associazione culturale Photocompetition

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TERRANOVA

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIAP Associazione Italiana Allenatori Portieri di Calcio

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

Statuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

Articolo 1 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E costituita in Robbiate Via Villa 10 una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Team ALBA OROBIA BIKE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLACANESTRO AURORA 1966

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIGOR CALCIO FEMMINILE

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO DANZA. TITOLO I - Denominazione sede

Amici del Cammino di Santiago

STATUTO DELLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "COMPAGNIA DELLE ACQUE CORRENTI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. MUOVERSI LIBERAlaMENTE

"Choronde Progetto Educativo"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Toscana Ciclismo - Mario Buti. TITOLO I Denominazione - sede. Articolo 1

Statuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea

STATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede -

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENSEMBLE A.S.D.

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO * STATUTO SOCIALE *

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. La Grande Abbuffata. Art. 2 L'Associazione Giovani Mangiatori" persegue i seguenti scopi:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCERE NEL SUONO

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAINTBALL VOLPEDO A.S.D.

Statuto di associazione sportiva riconosciuta / non riconosciuta

UNIONE ITALIANA SPORTPERTUTTI

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica N.E.K.A (North East Kitesurf Association) TITOLO I

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

Statuto dell'associazione Micro Class Italia

Articolo 7 - Organi Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo.

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

JOLLY SCI CLUB ARQUATA SCRIVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO SOCIETARIO

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VITA DA CANI

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO SCI CLUB GARDOLO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

Statuto di associazione sportiva dilettantistica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS & BENESSERE

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE. Art. 2 SCOPO.

STATUTO ASSOCIATIVO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO TITOLO I. Denominazione - sede ART. 1

A.S.D. CFPC è un Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro. Eccone lo Statuto.

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUBA EDUCATORS INTERNATIONAL DIVING ITALIA"

STATUTO della Associazione Culturale Scientifica Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina. Titolo I. Costituzione e Scopi

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONTEBELLUNA VENETO BANCA STATUTO

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

Statuto Canoa Club Città di Castello associazione sportiva dilettantistica

Statuto di una associazione sportiva non riconosciuta

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

(conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)

S T A T U T O. Articolo 1. E costituita ai sensi dell art. 36 Codice Civile. l Associazione denominata Orchestra Italiana del Cinema, Articolo 2

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHORONDE STATUTO

MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

Art. 1 È costituita l Associazione sportiva dilettantistica <...>. L associazione ha sede in <...> via <...>.

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto Associazione Culturale POuL Politecnico Open unix Labs

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. FRANCIACORTA SKI

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

Transcript:

Statuto attuale Proposta nuovo statuto STATUTO ART. 1 Denominazione e sede Art. 1 STATUTO TITOLO I Denominazione Sede E costituita l Associazione G.S.A. - GRUPPO SPORTIVO ALPINI Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Piazza Manci, 5 - POVO, aggregato al nucleo A. N. A. di POVO. E costituita l Associazione G.S.A. - GRUPPO SPORTIVO ALPINI Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in TRENTO Frazione POVO Via don Tommaso Dallafior n. 7/A. ART. 2 Scopo Art. 2 TITOLO II Scopo Oggetto L'Associazione G.S.A. è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha la finalità di concorrere ad avvicinare i giovani d ambo i sessi alla montagna e ai suoi valori, sotto qualsiasi forma, e principalmente attraverso la pratica degli sport, nonché contribuire alla attuazione dei principi di solidarietà. L'Associazione si propone di: Offrire ai soci servizi relativi alle loro esigenze associative e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all estero. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l Associazione potrà assumere i seguenti compiti: Gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali; Proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, culturale, sportiva, anche attraverso gestioni e convenzioni con terzi operatori; Perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; Ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni per le diverse attività; Gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde, case per ferie, pensioni e L Associazione G.S.A. è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa opera con carattere volontario e democratico con la finalità di avvicinare i giovani allo sport e ai suoi valori, attraverso l organizzazione e l esercizio di attività sportive dilettantistiche nelle varie discipline, in modo particolare, ma non esclusivo, dello sci, del ciclismo e delle attività sportive in palestra, e contribuire a promuovere l attuazione dei principi di solidarietà, anche attraverso lo svolgimento di attività ricreative, culturali e di aggregazione. Art. 3 L Associazione si propone di offrire ai Soci servizi riguardanti le loro esigenze associative e può esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed estero. Per conseguire gli scopi sportivi, ricreativi e culturali rivolti all esclusivo soddisfacimento d interessi collettivi, essa può assumere i seguenti compiti: - organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; - promuovere attività didattiche per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 1

similari. L Associazione potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva e ricreativa dei quali esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali. ART. 3 L Associazione è composta di soci d ambo i sessi e di ogni età. Il numero di soci è illimitato. 1. Possono essere soci dell Associazione le persone che condividono gli scopi e che s impegnano a realizzarli. 2. La presentazione della richiesta di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale. 3. E compito del consiglio direttivo della Associazione ratificare tale ammissione. ART. 4 Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni. ART. 5 Domanda di ammissione Tutti coloro che intendono far parte dell Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. - indire corsi di attività motoria e di mantenimento; - perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; - proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, culturale, sportiva, anche attraverso gestioni e convenzioni con terzi operatori; - ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni per le diverse attività; - gestire punti di ritrovo, servizi di ristorazione e similari, riservati ai Soci, come attività accessoria agli obiettivi istituzionali; - gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali; L Associazione può affiliarsi ad Enti di promozione sportiva e, dei quali esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, per quanto attiene le sole discipline di riferimento. Attualmente risulta iscritta al Registro C.O.N.I, alla F.C.I., alla F.I.S.I. ed alla U.I.S.P. 2 TITOLO III Durata Art. 4 La durata dell'associazione è illimitata. L Associazione non potrà essere sciolta se non in conformità a deliberazione dell assemblea dei Soci. TITOLO IV Soci Art. 5 L Associazione è composta di soci d ambo i sessi e di ogni età. Il numero di soci è illimitato. - Possono essere Soci dell Associazione le persone che condividono gli scopi e che s impegnano a realizzarli, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell Associazione; - tutti coloro che intendono far parte dell Associazione dovranno redigere domanda su

ART. 6 L ammissione a socio è subordinata all accoglimento da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. ART. 7 In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse, dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà parentale. ART. 8 Diritti e doveri dei soci La qualifica di socio da diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo la modalità stabilite nell apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi ai quali l Associazione aderisce. Tutti i soci, purché maggiorenni, hanno uguali diritti e doveri e possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente statuto. ART. 9 Decadenza dei soci soci cessano di appartenere all'associazione: per dimissioni volontarie comunicate per iscritto; ) per morosità. Il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota entro la scadenza, si intenderà automaticamente escluso dall'associazione; per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio 0direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, e che, con la sua condotta, apposito modulo e versare la relativa quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo; - è facoltà del consiglio direttivo della Associazione, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, accogliere e ratificare la richiesta di ammissione a Socio; - l ammissione a Socio dà diritto a ricevere la tessera sociale; - in caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse, dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà parentale; - le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili. Diritti e doveri dei Soci Art. 6 La qualifica di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione e di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo la modalità stabilite nell apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi ai quali l Associazione aderisce. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri. Possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente Statuto ed hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni (principio del voto singolo). Decadenza dei Soci Art. 7 La qualifica di Socio si perde per dimissioni volontarie o per decesso. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. I Soci decadono inoltre: - per morosità: il Socio che non provvederà al pagamento della quota entro la scadenza, si intenderà automaticamente escluso dall'associazione; - per radiazione con delibera del Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. 3

costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. ART. 10 Anno sociale L'esercizio finanziario inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell anno successivo (o diverso periodo stabilito dalla Federazione di appartenenza). ART. 11 Organi Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria); b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. ART. 12 Funzionamento dell assemblea L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono compiti dell Assemblea dei soci: L elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; L esame e l approvazione del rendiconto economico e finanziario, dello stato patrimoniale nonché dello stato di previsione; La determinazione degli indirizzi generali da seguire nello svolgimento dell attività sociale; L esame e l approvazione di eventuali modifiche dello statuto da effettuarsi in sede straordinaria. TITOLO V Patrimonio Art. 8 L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: - quote e contributi degli associati; - quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; - eredità, donazioni e legati; - contributi dello Stato, di enti locali, di enti o di istituti pubblici; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell Associazione né all atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Esercizio Sociale Art. 9 L'esercizio sociale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell anno successivo (o diverso periodo stabilito dalla Federazione di appartenenza). 4

ART. 13 Diritti di partecipazione Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. ART. 14 Assemblea ordinaria L Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza o impedimento dal Vice Presidente o da Consigliere anziano in assenza di entrambi. Essa nomina un segretario e due scrutatori. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti, per alzata di mano, con prova e controprova. L assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all anno; dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione in particolare del conto consuntivo dell esercizio precedente, del bilancio preventivo per l esercizio in corso e per il rinnovo delle cariche sociali. Eventuali utili derivanti dal conto consuntivo non possono essere distribuiti fra i soci. ART. 15 La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. ART. 16 La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo Rendiconto Art. 10 Il Rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell Associazione, anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale ed economicofinanziaria dell Associazione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, il Presidente dell Associazione deve sottoporre all approvazione dell assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all attività complessivamente svolta nell esercizio precedente. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali Art. 11 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all attività dell Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione. Art. 12 Costituiscono libri sociali obbligatori dell Associazione: a) il libro Soci; b) il libro verbali delle Assemblee; c) il libro verbali del Consiglio Direttivo. I libri sociali devono essere conservati presso la sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario. TITOLO VI Organi dell Associazione Art. 13 Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria); 5

dell'associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli soci. ART. 17 L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. ART. 18 Modifiche statuto Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, dei soci presenti all assemblea. ART. 19 Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo è composta da 9 o più membri fino ad un massimo di 15, eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il vice - Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Potranno rivestire cariche sociali soltanto coloro i quali non siano incorsi in condanne definitive emanate dall'ordinamento sportivo. b) il Consiglio Direttivo. Assemblea Art. 14 L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono compiti dell Assemblea dei Soci: IN SEDE ORDINARIA - l elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; - l esame e l approvazione del rendiconto economico e finanziario; - la determinazione degli indirizzi generali da seguire nello svolgimento dell attività sociale; - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all ordine del giorno. IN SEDE STRAORDINARIA - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; - deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell Associazione; - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all ordine del giorno. Art. 15 Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Possono essere eletti alle cariche sociali ed hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni (principio del voto singolo). Art. 16 L Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza o impedimento dal Vice Presidente o da Consigliere più anziano in assenza di entrambi. Essa nomina un segretario e due scrutatori. Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano, con prova e controprova. L assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi. L assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all anno, dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del rendiconto 6

ART. 20 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità. ART. 21 Compiti del Consiglio Direttivo Sono compiti del Consiglio direttivo: promuovere l attività della associazione, curare l'ordinaria amministrazione, e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione. deliberare sulle domande di ammissione dei soci; delibera l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli atleti durante l'attività sociale. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio. edigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue; ssare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; edigere i regolamenti per l'attività sportiva; nominare gli istruttori; adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci che si dovessero rendere necessari; nominare i responsabili di lavoro per settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione, e implementare detto incarico, con emanazione di specifico regolamento. economico e finanziario. Art. 17 La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. Art. 18 La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso, almeno 8 giorni prima della data di prima convocazione, all'albo dell'associazione, e/o nei locali ove vengono svolte le attività degli associati. Inoltre può avvenire mediante e-mail e/o lettera cartacea inviate ai Soci, e pubblicazione sulla home page del sito internet dell Associazione. Art. 19 L assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita: - a) In prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto; - b) In seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L assemblea straordinaria è validamente costituita: - a) In prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto; - b) In seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Consiglio Direttivo Art. 20 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11(undici) componenti, eletti dall'assemblea. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. 7

ART. 22 Il Presidente Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. ART. 23 Il Vice Presidente Il vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato. ART. 24 Il Segretario Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. ART. 25 Il Tesoriere Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo. La durata dell'associazione è illimitata. ART. 26 Durata Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Possono rivestire cariche sociali soltanto coloro i quali non siano incorsi in condanne definitive emanate dall'ordinamento sportivo e non ricoprano cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche nell ambito della stessa disciplina sportiva. Art. 21 Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità. Art. 22 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione. Spetta, tra l altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l esecuzione delle delibere assembleari; b) promuovere l attività dell Associazione, curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione; c) deliberare circa l ammissione e l esclusione dei Soci; d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli atleti durante l'attività sociale; e) redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; f) deliberare le quote associative annue; g) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Soci; h) redigere i regolamenti per l'attività sportiva; i) nominare gli istruttori; j) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori Soci che si dovessero rendere necessari; k) nominare, fra i Soci o fra i membri del Consiglio Direttivo, i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione e implementare detto incarico, con emanazione di specifico regolamento; l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi componenti. 8

L Associazione non potrà essere sciolta se non in conformità a deliberazione unanime dell assemblea dei soci. ART. 27 Il fondo sociale è costituito dalle quote associative annuali. ART. 28 Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'associazione, risultanti al momento dello scioglimento previo regolare accertamento del Liquidatore allo scopo incaricato, saranno devolute all Associazione Nazionale Alpini Sezione di Povo (A.N.A. Povo) dalla quale è sorto il G.S.A. di POVO. Nell eventualità della non più presenza sul territorio di Povo del Gruppo ANA, tutte le eventuali attività dell associazione GSA saranno ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di utilità sociale come previsto dalla legge. ART. 29 Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto della Federazione di appartenenza e in difetto di esso alle norme del codice civile in materia di associazione. Art. 23 Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio, decadano dall incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell intero Consiglio. Presidente Art. 24 Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. In casi di urgenza può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione. E responsabile in solido con il Segretario, della regolare tenuta dei Libri Sociali. Vicepresidente Art. 25 Il vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato. Il Segretario ART. 26 Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere ART. 27 Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo. 9

Povo 31 marzo 2010. Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Testo approvato nella Assemblea straordinaria del 31 marzo 2010. TITOLO VII Scioglimento ART. 28 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 (due terzi) dei Soci con diritto di voto. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'associazione, risultanti al momento dello scioglimento previo regolare accertamento del Liquidatore allo scopo incaricato, saranno devolute all Associazione Nazionale Alpini Sezione di Povo (A.N.A. Povo) dalla quale è sorto il G.S.A. di POVO. Nell eventualità della non più presenza sul territorio di Povo del Gruppo ANA, tutte le eventuali attività dell associazione GSA saranno devolute ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di utilità sociale come previsto dalla legge. Norma di rinvio ART. 30 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia allo statuto della Federazione di appartenenza e in difetto di esso alle norme del codice civile in materia di associazione. Povo. Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE. IL SEGRETARIO Testo approvato nell Assemblea straordinaria del 10