giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 1/10 BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI O DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA CASA. LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2008, N. 1 ART. 85 COMMI 2 E 3. FINALITA E DISPONIBILITA FINANZIARIE La Giunta regionale, in attuazione dell art. 85, commi 2 e 3, della Legge Regionale 27.2.2008, n. 1 pubblicata nel B.U.R. n. 19 in data 29.2.2008, indice il presente bando di concorso: A) per l erogazione di contributi o agevolazioni a cittadini che hanno contratto mutuo per l acquisto dell abitazione di residenza e, non riuscendo più a far fronte alla rata, sono in procinto di subire il pignoramento e l escussione dell abitazione. B) per l assegnazione di contributi in conto interessi su mutui per l acquisto o la costruzione della prima casa ovvero per il recupero dell abitazione principale, nel territorio della Regione Veneto, da destinare a nuclei familiari con figli minori a carico o a giovani coppie. L ammontare dei fondi disponibili allo scopo è di 19.000.000,00, di cui euro 14.000.000,00 per la iniziativa di cui alla lettera A) ed euro 5.000.000,00 per la iniziativa di cui alla lettera B). A) BANDO DI CONCORSO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O AGEVOLAZIONI A CITTADINI CHE HANNO CONTRATTO MUTUO PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE DI RESIDENZA E, NON RIUSCENDO PIU A FAR FRONTE ALLA RATA, SONO IN PROCINTO DI SUBIRE IL PIGNORAMENTO E L ESCUSSIONE DELL ABITAZIONE. 1. FINALITA La Giunta Regionale in attuazione dell art. 85, comma 2, legge regionale 27 febbraio 2008, n, 1 pubblicata nel B.U.R. n. 19 in data 29 febbraio 2008, indice il presente bando di concorso finalizzato a sostenere le famiglie che, avendo contratto un mutuo per l acquisto dell abitazione di residenza, non riescono più a far fronte al pagamento delle rate e sono quindi minacciate di escussione dell abitazione. 2. DISPONIBILITA FINANZIARIE Le disponibilità finanziarie dell intervento per l anno 2008 sono pari a 14.000.000,00 da ripartire in rate quadrimestrali la prima di 9.000.000,00 e le successive di 2.500.000,00 cadauna a copertura, fino a concorrenza, del contributo calcolato per le domande idonee secondo l ordine di graduatoria. 3. TIPO DI INTERVENTO L intervento consiste nell accesso alle condizioni agevolate di mutuo a tasso fisso, praticate dagli Istituti di Credito che aderiranno alla convenzione, in fase di approvazione, con la Direzione Regionale per l Edilizia Abitativa in attuazione del diritto di surroga nel contratto di mutuo previsto dall art. 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40 o alla rinegoziazione del mutuo prevista dalla convenzione ABI e Ministero dell Economia e
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 2/10 delle Finanze introdotta dall art. 3 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 e, se opportuno, alla stipula di contratto di mutuo aggiuntivo alla rinegoziazione e, qualora ne ricorrano le condizioni e la posizione utile in graduatoria, a un contributo necessario e sufficiente a rendere sostenibile il pagamento della nuova rata del mutuo in base alla onerosità del mutuo precedente e alla condizione economica della famiglia. 4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4.1. REQUISITI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA: 4.1.1. L alloggio di proprietà, a cui si riferisce il mutuo, deve essere ubicato nella Regione del Veneto e occupato dalla famiglia a titolo di residenza esclusiva. 4.1.2. La famiglia non deve possedere altri immobili o diritti esclusivi di godimento di altri immobili ad uso residenziale per una quota superiore al 20% o a imponibile ai fini ICI complessivamente superiore a euro 20.000,00. Sono esclusi dal computo gli immobili assegnati in godimento al coniuge legalmente e effettivamente separato a seguito di sentenza dell autorità giudiziaria e gli immobili il cui usufrutto, per legge, è assegnato al genitore superstite. 4.1.3. ISEE non superiore a 25.000,00. 4.1.4. Non aver usufruito di contributi finalizzati a sostenere il pagamento del mutuo sulla residenza o agevolazioni erogate da Ente Pubblico per l acquisto della residenza stessa. 4.1.5. Il contratto di mutuo deve essere stato stipulato in data anteriore al 1 novembre 2005. a) qualora il richiedente sia un immigrato, questi deve essere residente da almeno cinque anni nella Regione del Veneto. Tale condizione deve essere comprovata dal possesso di certificato storico di residenza in base all art. 11 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. I cittadini comunitari non devono essere colpiti da provvedimenti di espulsione come previsto dal Decreto Legge 1 novembre 2007, n. 181 che modifica il D. Lgsl. 6 febbraio 2007, n. 30 ovvero i cittadini extracomunitari non devono essere sottoposti alle misure previste dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125; 4.2. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 4.2.1. La domanda di ammissione, redatta in conformità al modello allegato, Allegato A1 indirizzata al Presidente della Giunta regionale Direzione per l Edilizia Abitativa Palazzo Balbi Dorsoduro n. 3901 30123 Venezia, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata entro il 20 dicembre 2008. A tal fine fa fede il timbro e la data apposti dall ufficio postale accettante. La domanda sarà accettata previa sottoscrizione da parte dell Istituto mutuante della convenzione di cui al punto 3). 5. CONDIZIONE ECONOMICA. La Condizione Economica si ricava da attestazione ISEE in corso di validità presentata con le modalità previste dal D. Lgsl. 3 maggio 2000, n. 130 e successivo regolamento di attuazione D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242. Il Reddito Familiare viene ricavato dall Indicatore della Situazione Reddituale definito all art. 3 del DPCM 4 aprile 2001, n. 242 a cui, a discrezione del richiedente, possono essere sommate le altre entrate documentate, 2
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 3/10 non imponibili ai fini Irpef, di cui godono i componenti del nucleo come ad esempio rendite Inail, pensioni sociali, pensioni di guerra, assegno accompagnamento, ecc. Il Patrimonio Familiare viene ricavato dall indicatore della Situazione Reddituale definito dall art. 4 del DPCM 4 aprile 2001, n. 242 al netto della quota riferita all immobile di residenza. Ai fini del presente provvedimento sono esclusi dal patrimonio immobiliare il valore degli immobili assegnati in godimento al coniuge legalmente e effettivamente separato a seguito di sentenza dell autorità giudiziaria e gli immobili il cui usufrutto, per legge, è assegnato al genitore superstite. La Condizione Economica Familiare complessiva, da utilizzare ai fini della valutazione della capacità della famiglia a sostenere il pagamento della nuova rata del mutuo si ottiene con le stesse modalità di calcolo previste dall art. 2 commi 4 e 5 del D. Lgsl. 3 maggio 2000, n. 130 sommando al reddito familiare sopra ricalcolato il il 20% del patrimonio familiare. La Condizione Economica Equivalente si ottiene dividendo il risultato per la scala di equivalenza. 6. VALUTAZIONE DELLA IDONEITA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 6.1. VALUTAZIONE DELLA IDONEITA : 6.1.1. Viene valutata la quota della Condizione Economica Familiare disponibile per il pagamento del mutuo. Si ritiene che possa essere impiegata a pagamento del mutuo una quota che va dal 20%, per Condizione Economica Equivalente fino a 12.000,00, per arrivare proporzionalmente al 40% per Condizione Economica Equivalente pari a 20.000,00. Lo stesso incremento proporzionale si avrà per Condizione Economica Equivalente superiore. Vale a dire che l importo disponibile per il pagamento del mutuo è dato da [(Condizione Economica Equivalente 12.000,00) / (20.000,00 12.000,00) x (40% - 20%) + 20%] x Condizione Economica Familiare. 6.1.2. Viene determinato il capitale residuo da finanziare includendo in tale valore le rate non pagate e le eventuali spese reclamate dal mutuante e, in caso di ristrutturazione del mutuo, la tariffa notarile per l atto di mutuo concordata con Comitato interregionale dei consigli notarili del Triveneto nei casi in cui tale spesa sia posta a carico del richiedente. 6.1.3. Viene ipotizzata la ristrutturazione del mutuo rideterminando l importo della rata mensile sostenibile dalla famiglia e il numero di mensilità residue possibili. 6.1.4. Viene determinata la rata annua risultante dalla applicazione delle condizioni agevolate di mutuo praticate dagli Istituti di Credito in base a convenzione con la Direzione Regionale. 6.1.5. Qualora la quota della Condizione Economica Familiare disponibile sia sufficiente al pagamento della rata rideterminata il mutuo sarà preso in carico da parte di uno degli Istituti di Credito convenzionati. L Istituto di credito convenzionato può rifiutarsi di surrogare l Istituto mutuante nel caso di valutazione negativa del credito (affidabilità del debitore o insufficiente valore di stima dell immobile rispetto al debito residuo). 6.1.6. Qualora la rata risulti maggiore della quota della Condizione Economica Familiare disponibile viene determinata la quota di capitale necessaria a rendere sostenibile la rata. Se la quota risulta superiore a 20.000,00 la domanda non è idonea. In caso contrario la domanda è inclusa in una graduatoria quadrimestrale che verrà finanziata fino ad esaurimento della quota relativa al corrispondente periodo. La quota quadrimestrale sarà integrata dai residui non impiegati nel quadrimestre precedente. 3
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 4/10 6.2. GRADUATORIA: 6.2.1. La priorità in graduatoria è riservata alle famiglie idonee che hanno il maggior valore dato dal rapporto fra contributo necessario (vedi punto 6.1.6), e Condizione Economica Equivalente (vedi punto 5). 6.2.2. Quadrimestralmente è assegnato il contributo alle domande in ordine di graduatoria fino ad esaurimento della quota quadrimestrale stanziata integrata dai residui non impiegati nel quadrimestre precedente. 7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 7.1.1. Il contributo è corrisposto a condizione che il trasferimento del mutuo presso uno degli Istituti di Credito convenzionati avvenga entro tre mesi dalla assegnazione. 7.1.2. Il contributo spettante è versato direttamente all Istituto mutuante convenzionato ad abbattimento del capitale residuo. Nel contratto di mutuo aggiuntivo viene annotato il privilegio a favore della Regione Veneto per il contributo spettante maggiorato degli interessi legali valido per cinque anni. In caso di escussione della garanzia da parte dell Istituto di credito o di vendita prima di 5 anni deve essere rimborsato alla Regione Veneto - Direzione Regionale per l Edilizia Abitativa - l importo del contributo maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data di rimborso. B) BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER L ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA OVVERO PER IL RECUPERO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE, NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI A CARICO O A GIOVANI COPPIE 1. VALORE DEL CONTRIBUTO Il finanziamento è costituito da un contributo a fondo perduto nella misura massima di 25.000,00 euro da utilizzarsi per l abbattimento degli interessi su un mutuo massimo di 100.000,00 euro con durata massima ventennale, da stipularsi con uno degli istituti di credito che aderiranno alla convenzione in corso di approvazione 2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 2.1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA DEI RICHIEDENTI 2.1.1. NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI A CARICO Per essere ammessi al concorso, i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione del Veneto; c) Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare riferita all anno di imposta 2007 di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni non inferiore a 12.000,00 euro e non superiore a 60.000,00 euro, aumentato di euro 2.000,00 per ogni figlio minore fiscalmente a carico; 4
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 5/10 d) titolarità dell area edificabile o dell immobile da recuperare, nel caso rispettivamente di nuova costruzione o recupero; e) non essere pervenuto alla stipula dell atto di compravendita dell alloggio anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando nel B.U.R. della Regione Veneto, nel caso di acquisto; f) avere nel proprio nucleo familiare uno o più figli minori fiscalmente a carico; 2.1.2. GIOVANI COPPIE Per essere ammesse al concorso, le giovani coppie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale, di entrambi i membri formanti la coppia, in uno dei comuni della Regione del Veneto; c) entrambi i membri della coppia dovranno avere età inferiore o uguale a 35 anni alla data di presentazione della domanda; d) la coppia deve aver contratto matrimonio da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. ovvero si impegna a contrarre matrimonio entro 365 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione nella graduatoria di cui al successivo punto 5. Sono ammessi al concorso anche i conviventi more uxorio per i quali la stabile convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. e la stessa sia dimostrata nelle forme di legge.; e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) della coppia riferita all anno di imposta 2007 di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni non inferiore a 12.000,00 euro e non superiore a 60.000,00 euro, aumentato di euro 2.000,00 per ogni figlio minore fiscalmente a carico. Per il richiedente del contributo in procinto di contrarre matrimonio alla data di presentazione della domanda, l Indicatore della Situazione Economica è dato dalla sommatoria del proprio ISE con quello del futuro coniuge e non anche con quello degli altri componenti del nucleo familiare cui appartiene ma dal quale è in procinto di staccarsi; f) titolarità dell area edificabile o dell immobile da recuperare, nel caso rispettivamente di nuova costruzione o recupero; g) non essere pervenuto alla stipula dell atto di compravendita dell alloggio anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. della Regione Veneto; 2.1.3. ACQUISTO O NUOVA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA In caso di acquisto o nuova costruzione della prima casa il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare devono, altresì: a) non essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, ubicato in uno dei comuni della Regione del Veneto; per alloggio adeguato si intende l abitazione che, esclusi i vani accessori: - ha un vano utile per ogni componente della famiglia ( con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani); - non ha parti in proprietà comune; - è stata dichiarata abitabile dalla autorità competente; b) non avere ottenuto l assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico. c) non aver precedentemente beneficiato di altro contributo o finanziamento agevolato in qualsiasi forma concesso dello Stato o di altro ente pubblico per l acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa. 5
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 6/10 2.1.4. RECUPERO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE In caso di recupero della abitazione principale, il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare devono, altresì: a) non essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio, diverso da quello da recuperare, ubicato nel territorio della Regione Veneto; b) non aver ottenuto l assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dello Stato o di altro ente pubblico; c) non aver precedentemente beneficiato di altro contributo o finanziamento agevolato in qualsiasi forma concesso dello Stato o di altro ente pubblico per l acquisto, la nuova costruzione o il recupero della prima casa.. 2.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA DELLE ABITAZIONI 2.2.1. ACQUISTO A pena di esclusione dal bando, l abitazione deve: A) rispettare i limiti di superficie prescritti all art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (superficie utile abitabile massima 95 mq). Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. La superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli, viene computata nella sua proiezione orizzontale; B) riguardare abitazione non sottoposta ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104; C) non essere assistita da altro contributo, finanziamento o agevolazione pubblica, in qualsiasi forma assegnato o concesso; D) non pervenire in proprietà da atto tra ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, tra coniugi e tra conviventi. 2.2.2. NUOVA COSTRUZIONE A pena di esclusione dal bando, l intervento di nuova costruzione deve: A) rispettare i limiti di superficie prescritti all art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (superficie utile abitabile massima 95 mq.). Per superficie utile abitabile di intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. La superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli, viene computata nella sua proiezione orizzontale; B) non essere assistito da altro contributo, finanziamento o agevolazione pubblica in qualsiasi forma assegnato o concesso; C) essere effettuato da impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; D) non essere pervenuto alla fase di inizio dei lavori anteriormente alla data del primo gennaio 2008; 2.2.3. RECUPERO A pena di esclusione dal bando, l intervento di recupero deve: A) rientrare tra le categorie previste dall art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere: b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 6
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 7/10 tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, la eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi e impianti. B) avere ad oggetto alloggio censito in catasto esclusivamente nelle categorie A2, A3, A4 e A5 (tipo civile, economico, popolare e ultrapopolare); C) essere effettuato da impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; D) non essere pervenuto alla fase di inizio lavori anteriormente alla data del primo gennaio 2008. 2.3. NUCLEO FAMILIARE Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. 2.4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA DEL MUTUO Il mutuo deve: 1) essere contratto nel periodo compreso dalla data di presentazione della domanda fino al 31.12.2009; 2) essere stipulato con uno degli istituti di credito che aderiranno alla convenzione in fase di approvazione; 3) essere di valore uguale o inferiore all 80%, con un massimo di 100.000,00 euro, del prezzo della casa indicato nell atto notarile di compravendita in caso di acquisto ovvero uguale o inferiore all 80%, con un massimo di 100.000,00 euro, della sommatoria, con esclusione degli oneri fiscali, delle fatture in caso di recupero della abitazione principale. In caso di nuova costruzione il mutuo deve essere di valore uguale o inferiore a 100.000,00 euro. 3. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di ammissione, redatta in conformità al modello allegato, indirizzata al Presidente della Giunta regionale Direzione per l Edilizia Abitativa Palazzo Balbi Dorsoduro n. 3901 30123 Venezia, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata ed entro il 20 dicembre 2008. A tal fine fa fede il timbro e data apposti dall ufficio postale accettante. La domanda, a pena di esclusione dal bando, deve essere sottoscritta in calce ed avere i seguenti documenti allegati: - fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario richiedente; - foglio di famiglia posteriore alla data di pubblicazione del bando nel B.U.R.. Per i conviventi more uxorio il foglio di famiglia dovrà riportare la data di inizio della convivenza; - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l avvenuto matrimonio ovvero dichiarazione sostitutiva contenente l impegno a contrarre matrimonio entro il termine di cui al punto 2.1.2. lett. d); - documento ISE completo del nucleo familiare. Per i richiedenti in procinto di contrarre matrimonio devono essere allegati i documenti ISE di entrambi i nubendi; - solo per la tipologia nuova costruzione, copia conforme dell atto di titolarità dell area edificabile; - solo per la categoria recupero, copia conforme dell atto di titolarità dell alloggio; 7
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 8/10 - eventuale documentazione attestante il possesso delle priorità; 4. CRITERI DI PRIORITA Ai fini della graduatoria di cui al successivo punto 5, valgono i seguenti criteri di priorità: a) nucleo familiare con ISE: da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro punti 20 da 15.000,01 euro a 25.000,00 euro punti 15 da 25.000,01 euro a 45.000,00 euro punti 10 da 45.000,01 euro a 60.000,00 euro punti 5 b) presenza nel nucleo familiare o nella coppia di un invalido e/o portatore di handicap in stato di gravità certificato ai sensi delle vigenti leggi; c) abitare in condizioni di precarietà a carico del comune a seguito di provvedimento di sfratto già eseguito e che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; d) occupare un alloggio antigienico, certificato dalla autorità competente (è da considerare antigenico l alloggio privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con i normali interventi manutentivi); e) abitare in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non ancora eseguito e che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; f) coabitazione da non meno di due anni del nucleo familiare richiedente, lo stesso composto da almeno due unità, con altro nucleo familiare anche esso composto da almeno due unità; g) eliminazione, nell ipotesi di contributi per il recupero di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motori, certificato dalla autorità competente; h) prevalente utilizzo in valore economico, nella realizzazione dell intervento di nuova costruzione o di recupero, di prodotti e componenti ecocompatibili e di lunga durata di cui alla legge regionale 9.3.2007, n. 4; i) installazione di impianti con pannelli solari termici piani per la produzione di acqua calda sanitaria nella realizzazione dell intervento di nuova costruzione o di recupero; l) nucleo familiare con più di due figli minori a carico; punti 10 punti 5 punti 5 punti 3 punti 2 punti 2 punti 3 punti 3 punti 3 m) residenza nel Veneto da: - almeno cinque anni; punti 3 - da sei a dieci anni; punti 4 - oltre dieci anni; punti 5 A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. Le priorità non risultanti dalla domanda, non potranno essere considerate valide ai fini dell attribuzione del punteggio. 8
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 9/10 5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria provvisoria è formulata sulla base di dichiarazione sottoscritta dagli interessati ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La stessa è approvata con decreto del dirigente regionale della Direzione per l Edilizia Abitativa e pubblicata nel B.U.R. della Regione del Veneto. Tale graduatoria sarà notificata oltre che ai richiedenti anche agli istituti di credito che aderiranno alla convenzione in corso di approvazione. 6. POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA, DI PRIORITA e PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 6.1. POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA, DI PRIORITA E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI I requisiti di ammissibilità e le priorità di cui al presente bando debbono sussistere alla data di pubblicazione nel B.U.R. del medesimo ad eccezione: - del requisito di cui al precedente punto 2.1.2. lett. c) che deve sussistere alla data di presentazione della domanda; - della titolarità dell area edificabile o dell immobile da recuperare, nell ipotesi di nuova costruzione o recupero, che deve sussistere alla data di presentazione della domanda; - dell inizio dei lavori, nell ipotesi nuova costruzione o di recupero, che non deve essere di data anteriore al primo gennaio 2008; 6.2. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI I richiedenti del contributo in conto interessi utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 5 del presente bando devono presentare a mezzo raccomandata ed a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di ammissione al contributo la sottoelencata documentazione: 6.2.1. ACQUISTO - copia conforme del preliminare di compravendita redatto nelle forme di legge e registrato; - perizia asseverata nei modi di legge, redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione attestante il rispetto dei limiti di superficie prescritti all Art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (superficie massima abitabile 95 mq.). 6.2.2. NUOVA COSTRUZIONE - relazione tecnico-illustrativa dell intervento redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione contenente il progetto approvato e il preventivo di spesa; 6.2.3. RECUPERO - relazione tecnico illustrativa dell intervento di recupero, redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione, contenente il preventivo di spesa dell intervento. Rispetto al termine di trasmissione della documentazione farà fede il timbro dell ufficio postale accettante. 6.3 RICHIEDENTI IN PROCINTO DI CONTRARRE MATRIMONIO (NUBENDI) Per i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nelle condizioni di nubendi, deve essere prodotta, oltre alla documentazione prevista al precedente punto 6.2, dichiarazione sostitutiva di 9
ALLEGATO A Dgr n. 3189 del 28/10/2008 pag. 10/10 certificazione attestante l avvenuto matrimonio nel termine di cui al punto 2.1.2. lett. d). La mancata contrazione del matrimonio entro il citato termine comporta l automatica decadenza dal beneficio concesso. 6.4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo massimo concedibile è così fissato: AQUISTO E NUOVA COSTRUZIONE: 25.000,00 euro su un mutuo massimo di 100.000,00 euro; RECUPERO: il contributo è rappresentato da una percentuale pari al 25% del costo di intervento con un massimo di 25.000,00 euro. Nel caso di acquisto e nuova costruzione, il contributo sarà oggetto a proporzionale riduzione ove il mutuo attivato sia inferiore a 100.000,00 euro. Nel caso di recupero, il contributo sarà oggetto a proporzionale riduzione ove la spesa preventivata risulti essere inferiore a quanto previsto dal punto 3.4 sottopunto 3 del presente bando di concorso. 7. DISPOSIZIONI FINALI 7.1. INIZIO E FINE LAVORI I lavori devono avere inizio ed essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo: a) nell ipotesi di nuova costruzione, rispettivamente entro 240 e 730 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di ammissione del contributo (punto 5); b) nell ipotesi di recupero, rispettivamente entro 120 e 365 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di ammissione al contributo (punto 5) 7.2. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO I beneficiari sono obbligati a risiedere, in via continuativa, nell alloggio oggetto di contributo, a non alienarlo o locarlo per cinque anni, pena la decadenza del beneficio, salvo preventiva autorizzazione dell Amministrazione comunale ai sensi dell art. 66 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, rispettivamente dalla data: - di stipula dell atto di compravendita dell alloggio; - di ultimazione dei lavori, per la fattispecie recupero; - di rilascio del certificato di agibilità, per la fattispecie nuova costruzione. La violazione di detto obbligo comporta la restituzione alla Regione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di stipula del contratto di mutuo. IL PRESIDENTE - On. Dott. Giancarlo Galan - 10