Capitolo III L ESPROPRIAZIONE FORZATA. IL PIGNORAMENTO IN GENERALE Gli effetti del pignoramento, la tutela dell'aggiudicatario e dell'assegnatario Il pignoramento è il primo atto dell'esecuzione forzata, eseguito dall'ufficiale giudiziario su istanza del creditore in danno del debitore, al quale è stato in precedenza notificato il titolo esecutivo e il precetto; con il pignoramento il creditore individua i beni del debitore da sottoporre a espropriazione forzata (art. 2910 c.c.). Ai sensi dell'art. 2913, gli atti di alienazione compiuti dal debitore esecutato sul bene pignorato sono inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri. Ai sensi dell art. 2914, sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'espropriazione forzata gli atti di disposizione relativi a beni immobili o mobili registrati che, sebbene anteriori, siano stati trascritti dopo il pignoramento, mentre ai sensi dell'art. 2915, comma 2, sono inefficaci nei loro confronti gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione se trascritti successivamente al pignoramento. Non hanno effetto il pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti le alienazioni anteriori al pignoramento di universalità dei beni mobili che non risultino da atto di data certa; non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o che siano state da questo accettate dopo il pignoramento. Ai sensi dell art. 2917, qualora oggetto del pignoramento sia un credito, l'estinzione di questo dopo il pignoramento è inefficace nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti; ne consegue che il debitore del debitore che adempie dopo il pignoramento del credito non è liberato nei confronti del creditore del suo credito. La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni del debitore alla soddisfazione del credito per cui si agisce; tale vincolo comporta una indisponibilità di detti beni da parte del debitore e successiva inefficacia degli eventuali atti di disposizione dallo stesso compiuti, inefficacia relativa perché inopponibile nei confronti del creditore pignorante. Il concorso dei creditori realizzato con il pignoramento Più creditori possono colpire il bene dello stesso debitore con un unico pignoramento, sia che agiscano in forza del medesimo o di un diverso titolo esecutivo (art. 493, comma 1). E 1
tuttavia possibile che più creditori colpiscano uno stesso bene con più pignoramenti, infatti il pignoramento non rende inefficace il successivo pignoramento dello stesso bene ad istanza di un altro creditore. I pignoramenti successivi vengono riuniti al primo, realizzando in un unico processo il concorso dei creditori; tale riunione avviene d'ufficio, allorché il cancelliere rileva che contro lo stesso soggetto pendono più pignoramenti sullo stesso bene. Mentre l'intervento, sebbene in forza di un titolo esecutivo, viene travolto qualora il primo pignoramento viene dichiarato nullo, il pignoramento successivo, proprio perché indipendente dal primo, sopravvive. Il requisito essenziale del pignoramento: l'ingiunzione al debitore Il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Oltre all'ingiunzione, il pignoramento deve contenere l'invito al debitore ad effettuare in cancelleria la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza di tale dichiarazione o nel caso in cui il debitore si renda irreperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, tutte le notificazioni e comunicazioni si effettueranno presso la cancelleria. Il pignoramento privo dell'invito e dell'avvertimento non è nullo come il pignoramento privo dell'ingiunzione, e può al più determinare che le successive notificazioni e comunicazioni debbano essere effettuate al debitore ai sensi degli articoli 136 e seguenti. L'ufficiale giudiziario deve inoltre avvertire il debitore che può, ai sensi dell'art. 495, chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. L invito al debitore in caso di insufficienza iniziale dei beni Se i beni oggetto di pignoramento risultano sin dall'inizio insufficienti a soddisfare il creditore o i creditori pignoranti, o nel caso in cui la liquidazione di quei beni appaia di 2
manifesta lunga durata, ai sensi dell art. 492, comma 4, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni da pignorare e i luoghi in cui si trovano, avvertendolo che in caso di omessa, reticente o mendace dichiarazione potrà essere punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 516, così come disposto dall art. 388. C.P.. Il debitore rende dichiarazione positiva allorché indica beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano per i beni mobili detenuti dallo stesso debitore, ovvero le generalità dei terzi debitori per i beni mobili detenuti da terzi o per i crediti; nel primo caso i beni mobili si considerano pignorati dal momento della dichiarazione sottoscritta dal medesimo debitore; nel secondo caso, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore sin dal momento della dichiarazione. Se il debitore indica beni immobili, si procede con le forme previste dall art. 555; in tal caso, l'alienazione del bene immobile dopo la dichiarazione del debitore e prima della notificazione del pignoramento ai sensi dell art. 555, è opponibile al creditore pignorante e a quelli intervenuti qualora la trascrizione della prima sia antecedente alla trascrizione del secondo, e non determina l'applicazione della sanzione di cui all art. 388 C.P. I poteri di indagine dell'ufficiale giudiziario nell'individuazione dei beni nascosti del debitore All ufficiale giudiziario sono attribuiti poteri diretti ad individuare i patrimoni nascosti del debitore, nel caso in cui quest'ultimo non presti la collaborazione necessaria. Sull'istanza e indicazione del creditore pignorante, e solo quando non individua beni utilmente pignorabili pure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare creditore procedente e i creditori intervenuti, l'ufficiale giudiziario può ricercare le informazioni all'anagrafe tributaria o presso altre banche dati pubbliche. Per individuare invece i beni nascosti del debitore imprenditore commerciale, l'ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare il luogo dove sono tenute le scritture contabili e nomina, a spese dell'istante, un commercialista o un avvocato per esaminarle al fine di individuare cose e crediti pignorabili. L insufficienza successiva, l'invito del creditore pignorante agli altri creditori chirografari intervenuti Può accadere che a seguito dell'intervento tempestivo degli altri creditori chirografari, i beni pignorati diventino insufficienti a soddisfare il creditore pignorante (art. 499, comma 4); in tal caso egli può, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o l'assegnazione, indicare ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente 3
l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitando questi ultimi ad estendere il pignoramento o, se sforniti di titolo esecutivo sebbene legittimati all'intervento ai sensi del primo comma dell art. 499, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione; se i creditori intervenuti non estendono senza giusto motivo il pignoramento entro 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Tale disciplina si applica solo quando sia il pignorante che gli intervenuti e invitati all'estensione del pignoramento, non siano muniti di cause legittime di prelazione iscritte in pubblici registri. Il creditore pignorante che non conosce ulteriori beni del debitore da indicare ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente può chiedere all'ufficiale giudiziario di invitare nuovamente il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa, reticente o mendace dichiarazione. Il comma 6 dell art. 492 disciplina l'ipotesi in cui i beni oggetto di pignoramento diventano insufficienti a seguito dell'intervento di altri creditori chirografari; il creditore pignorante, prima di esercitare la facoltà cui all'art. 499, comma 4, deve allora chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei due commi precedenti. Gli strumenti sostitutivi o alternativi al pignoramento Ai sensi dell art. 494, comma 1, il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo del precetto e delle spese successive, liberandosi dall'obbligazione nei confronti del creditore. Il comma 3 discipline invece una particolare forma di pignoramento: il debitore, senza affrancarsi dall'espropriazione forzata come nell'ipotesi del comma 1 evita il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo dei crediti per i quali si procede e delle spese, aumentato di due decimi. La conversione del pignoramento (art. 495) consente a colui che subisce l'espropriazione forzata, di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli del pignoramento, senza per questo pregiudicare il diritto del creditore pignorante e di quelli intervenuti ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito; con la conversione del pignoramento il debitore può sostituire al bene oggetto dell'espropriazione forzata una somma di denaro, non pari al valore dei beni da sostituire, ma idonea a soddisfare integralmente il creditore pignorante e quelli intervenuti, nonché a rimborsare le spese sostenute. Questo istituto è simile a quello del comma 3 dell art. 494, con la differenza che esso interviene in un momento successivo al pignoramento, dopo che l'ufficiale ha eseguito il pignoramento del bene 4
mobile, del bene immobile o del credito e tuttavia prima che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione. La riduzione del pignoramento e la sua inefficacia Il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore o d'ufficio e sentiti i creditori pignoranti e intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento (art. 496) nel caso in cui il creditore abbia pignorato beni di valore superiore all'importo dei crediti e delle spese. L atto successivo al pignoramento è l'istanza di assegnazione o di vendita che, ai sensi dell'art. 497, deve essere proposta entro 90 giorni dal pignoramento a pena di inefficacia del medesimo. La mancata proposizione dell'istanza di vendita o il suo tardivo deposito determina l'estinzione del processo esecutivo, che deve essere eccepita dal soggetto passivo dell'espropriazione forzata nell'udienza medesima o comunque prima di ogni altra difesa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 630). 5