REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI DIRPOLIS DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA PRINCIPI GENERALI

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REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI DIRPOLIS DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA Emanato con D.P. n. 696 del 26/10/2011. PRINCIPI GENERALI 1. Definizione, finalità e composizione dell Istituto DIRPOLIS 1. L Istituto DIRPOLIS, articolato in laboratori privi di autonomia di carattere amministrativo contabile e contrattuale, è una struttura organizzativa della Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, dotata di autonomia scientifico-culturale, avente la finalità di promuovere e organizzare attività di ricerca e didattiche ad esse correlate, in ambito giuridico, politologico e filosofico, nel pieno rispetto del principio di autonomia della ricerca e del principio della parità di genere, e promuovendo la piena inclusione e partecipazione di tutte le sue componenti. In esso confluiscono i centri e laboratori proponenti CDG International research laboratory on conflict, development and global politics, LIDER-Lab Laboratorio interdisciplinare diritti e regole e WISS Welfare Innovazione Servizi Sviluppo, Centro di Ricerca di Scienze Giuridiche e Sociali Diritti Umani. 2. L istituto promuove la partecipazione degli allievi ordinari della Scuola alle attività di ricerca; interagisce con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nei campi di competenza; promuove e attua programmi di scambio internazionale di perfezionandi, dottorandi, personale di ricerca, docenti e ricercatori nel quadro di specifici accordi. 3. Dell Istituto fanno parte: a) gli afferenti, b) i partecipanti; c) gli aggregati. 4. Gli afferenti sono i docenti, i ricercatori universitari e il personale tecnico in servizio alla Scuola. Essi partecipano alle attività didattiche e di ricerca ed all esercizio delle funzioni di governo, nelle forme stabilite dal presente regolamento. 5. I partecipanti sono gli assegnisti, i borsisti, i perfezionandi e i dottorandi che partecipano alle attività dell Istituto sulla base del settore scientifico disciplinare di appartenenza e/o dell afferenza del docente/ricercatore referente. 6. Gli aggregati sono studiosi esterni alla Scuola. Partecipano alle attività didattiche e di ricerca e possono far parte del Consiglio Scientifico. 2. Funzioni dell Istituto e rapporti con le altre articolazioni della Scuola 1. Le funzioni dell Istituto consistono: a) nella gestione di attività di ricerca, curando in particolare il collegamento sinergico fra le aree di ricerca rappresentate nell Istituto; b) nella responsabilità scientifica e didattica delle attività formative di 3 livello (corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca), delle Lauree Magistrali e dei Graduate Programs eventualmente attivati nella propria area di riferimento, compresi i Master Universitari; c) nella promozione di nuove attività di ricerca interdisciplinari nei settori di interesse dell Istituto, mirando al massimo grado possibile di coinvolgimento delle varie aree scientifiche che operano al suo interno, compresi gli allievi ordinari; 1

d) nella promozione della visibilità delle attività di ricerca condotte nell Istituto anche al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca nelle istituzioni e nella società civile; e) nell offerta di un adeguato supporto amministrativo, in collaborazione con gli appositi uffici della Scuola, alle attività promosse all interno dell Istituto; f) nella promozione di nuove collaborazioni con istituti di ricerca europei ed extraeuropei e con altri soggetti pubblici e privati del mondo della ricerca, nei campi di competenza dell Istituto; g) nella promozione e attuazione di programmi di scambio internazionale di perfezionandi, dottorandi, personale di ricerca e docenti e ricercatori nel quadro di specifici accordi. h) nell attrazione ed orientamento di risorse provenienti dai settori pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti prioritari per le aree di competenza dell Istituto, operando il necessario raccordo tra ricerca a lungo termine e ricerca applicata e garantendone una gestione secondo criteri di massima efficacia, efficienza e trasparenza. 2 Il Consiglio di Istituto può deliberare l attivazione di nuovi laboratori. La partecipazione ai diversi laboratori dell Istituto è libera. 3. Autonomia 1. Nel rispetto degli indirizzi e del regolamento della Scuola, l Istituto è dotato di autonomia scientifico-culturale nel campo delle attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree disciplinari di competenza. 2. L Istituto ha la responsabilità di contribuire, tramite apporti specifici, alla formazione del Piano Triennale della Scuola. 3. L Istituto ha la responsabilità dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, dei master universitari e di altri corsi attivati nell ambito di Graduate Programs e dei corsi di laurea magistrale. 4. Per l assolvimento dei propri compiti istituzionali l Istituto si avvale delle strutture di servizio comuni messe a disposizione dalla Scuola, secondo le modalità definite dai competenti organi della Scuola. 5. L Istituto può prevedere autonomamente, o in collaborazione con altri Istituti della Scuola, o Enti esterni, alla costituzione di apposite Scuole di dottorato di ricerca, sottoponendo i relativi progetti di attivazione ai competenti organi della Scuola. 6. L Istituto è dotato di autonomia gestionale ed amministrativa, nelle forme previste dalle fonti interne della Scuola. 4. Organi dell Istituto 1. Sono organi necessari dell Istituto: - il Direttore - la Giunta - il Consiglio di Istituto - il Responsabile amministrativo. 2. Può essere costituito un Consiglio Scientifico. ORGANI DI GOVERNO 5. Direttore 1. Il Direttore è responsabile delle attività svolte dall Istituto, ed in particolare provvede, coadiuvato dalla Giunta, alla gestione dello stesso, nell ambito del budget annuale, e coordina la definizione e l attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura, nel rispetto delle linee strategiche e degli indirizzi gestionali della Scuola. 2. È responsabile della attuazione delle delibere del Consiglio di Istituto e della Giunta. 2

3. Rappresenta l Istituto nei rapporti con gli altri organi della Scuola e nei confronti di soggetti terzi. 4. Nella sua attività di gestione è tenuto a riferire al Direttore della Scuola sull andamento dei programmi didattici e scientifici. 5. D intesa con la Giunta, specifica e definisce gli strumenti ed i parametri di valutazione dell Istituto in coerenza con gli indirizzi della Scuola. 6. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Istituto, della Giunta e, ove costituito, del Consiglio Scientifico. 7. Adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile Amministrativo e dei titolari dei fondi per le spese gravanti sui fondi stessi, sottoscrivendo anche gli eventuali contratti. 8. Sovrintende all organizzazione del lavoro del personale funzionalmente affidato all Istituto e ne assicura la corretta gestione, secondo principi di professionalità, trasparenza e responsabilità. 9. Sovrintende alla corretta gestione delle risorse finanziarie dell Istituto. 10. Autorizza le missioni del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dell Istituto. 11. Predispone, d intesa con la Giunta, le proposte del programma annuale delle iniziative formative di pertinenza dell Istituto da sottoporre ai competenti organi della Scuola. 12. Svolge le funzioni ed assume gli obblighi del responsabile della attività di formazione e di ricerca di cui all art. 7 del Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 13. Provvede alla trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca agli organi della Scuola. 15. Per lo svolgimento delle attività di sua competenza è coadiuvato dal Responsabile amministrativo, cui può delegare l esercizio di specifiche funzioni ed atti, e si avvale della struttura tecnico-amministrativa della Scuola. 16. Può individuare con proprio provvedimento un vicedirettore, al quale può delegare anche la firma degli atti di ordinaria amministrazione. 17. È eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto tra i docenti, ordinari e associati, in regime di impegno a tempo pieno afferenti all Istituto. 18. Il mandato del Direttore è triennale e può essere rinnovato una sola volta. 6. Giunta 1. La Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore, che la presiede, nella gestione dell Istituto. 2. È composta inoltre da: a) i direttori dei laboratori in cui l Istituto si articola; b) i coordinatori dei corsi di perfezionamento; c) altri 4 membri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto sulla base di una proposta formulata dal Direttore secondo i seguenti criteri: I) rappresentanza delle diverse aree tematicodisciplinari; II) rappresentanza delle diverse componenti del personale afferente. d) il Direttore amministrativo della Scuola o un suo delegato. 3. Predispone un piano di sviluppo triennale, corredato da obiettivi per le attività di ricerca, di formazione e di valorizzazione della ricerca dell Istituto. 4. Predispone un report annuale sulle attività dell Istituto e lo presenta al Consiglio di Istituto. 5. Individua i membri del Consiglio Scientifico, sulla base di proposte avanzate dal Consiglio di Istituto. 6. È convocata dal Direttore, anche su richiesta sottoscritta da un terzo dei suoi componenti. 7. Il Responsabile amministrativo partecipa alle sedute con compiti di Segretario verbalizzante. 3

7. Consiglio di Istituto 1. Il Consiglio di Istituto è composto da tutti i docenti e ricercatori dell Istituto; di esso fanno parte, con diritto di voto, anche i rappresentanti degli assegnisti, dei borsisti di ricerca, dei perfezionandi/dottorandi e del personale tecnico amministrativo assegnato all Istituto, eletti per due anni, e rieleggibili, all interno delle categorie di appartenenza, secondo modalità definite da apposito disciplinare. 2. Il Responsabile amministrativo partecipa alle sedute con compiti di Segretario verbalizzante. 3. Il Direttore può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, gli aggregati all Istituto e tutti i partecipanti di cui all art.1. 4. Svolge una funzione di supervisione strategica, di indirizzo e di coordinamento delle attività dell Istituto, con particolare riferimento alle attività di formazione e di ricerca, sentito, ove costituito, il Consiglio Scientifico. 5. Approva il piano triennale di sviluppo ed il report annuale. 6. Concorre all organizzazione delle attività di cui all art. 2, comma 1, lettera b). 7. Avanza proposte in merito all attivazione di posizioni a tempo indeterminato o determinato, con riferimento agli ambiti disciplinari in cui l Istituto svolge la propria attività. 8. Approva e modifica il Regolamento dell Istituto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 9. Approva i disciplinari previsti dal presente Regolamento, fra i quali quello sul funzionamento degli organi interni. 10. È convocato dal Direttore, anche su richiesta sottoscritta da un terzo dei suoi componenti. 8. Responsabile amministrativo 1. Il Responsabile amministrativo dell Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Amministrativo della Scuola, sentito il Direttore dell Istituto. 2. Coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell Istituto nella gestione amministrativa, finanziaria e contabile dello stesso, assolvendo ai compiti ad esso demandati dal presente Regolamento, dal Reg. per la contabilità e la finanza, dal Manuale di amministrazione, anche avvalendosi delle strutture trasversali della Scuola. 9. Consiglio Scientifico 1. La Giunta può istituire un Consiglio Scientifico, composto da almeno tre membri, scelti dalla medesima su proposta del Consiglio di Istituto, con una composizione congrua rispetto alle attività scientifiche sviluppate. 2. Tutti gli oneri relativi al funzionamento del Consiglio Scientifico sono a carico dell Istituto. 3. Il Consiglio Scientifico esprime pareri, suggerimenti e valutazioni intorno alle attività dell Istituto, anche sulla base di criteri e parametri predefiniti dalla Giunta, con particolare riferimento all attività svolta e allo sviluppo di possibili aree di ricerca tematico - disciplinari. GESTIONE E PERSONALE 10. Disposizioni in materia di gestione delle risorse e contabile. 1. L Istituto ispira la propria attività al principio di programmazione. A tal fine, seguendo gli indirizzi e le direttive del Piano strategico, del Piano triennale e degli altri documenti di programmazione finanziaria della Scuola redige: a) un piano di sviluppo triennale; b) il bilancio preventivo annuale; c) il bilancio gestionale o budget; 4

d) il report/rendiconto. 2. I documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente concorrono alla formazione del bilancio preventivo e del budget della Scuola. 3. Il Piano di sviluppo triennale è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio d Istituto. 4. Il Bilancio preventivo è predisposto dal Direttore, sentita la Giunta, e approvato dal Consiglio di Istituto. 5. Il Bilancio gestionale è predisposto dal Direttore, sentita la Giunta. 6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l Istituto dispone annualmente delle risorse indicate all art. 5 del Regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità, che, insieme al Manuale di amministrazione, disciplina le modalità di gestione di tali risorse. 7. La Giunta può proporre al Consiglio di Istituto la predisposizione di un bilancio di missione secondo tempi e con modalità definite dal Consiglio stesso. 11. Personale amministrativo e servizi 1 Per lo svolgimento delle sue funzioni gestionali l Istituto si avvale delle strutture di servizio comuni e del personale tecnico-amministrativo ad esso messo a disposizione dalla Scuola, a tempo pieno o a tempo parziale, nonché di prestazioni aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, svolte da altro personale reclutato a valere sui fondi dell Istituto, per le quali la determinazione degli aspetti contrattuali e finanziari è attribuita al Responsabile Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, della trasparenza degli atti e delle disposizioni in tal senso impartite dalla Scuola. 12. Norme finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative universitarie vigenti e le fonti interne della Scuola. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull Albo Ufficiale della Scuola. 5