Prot.n 22696 Cat. 6 Cl. 7 Fasc. 2 Ordinanza n 208/2008 Oggetto: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione dell adesione all Accordo di Programma sulla Qualità dell Aria 2006 2009 sottoscritta dal. I L VICE COMANDANTE PREMESSO CHE: Il ha aderito, unitamente a Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, all aggiornamento 2008/2009 dell Accordo di programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006 2009 finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM 10 ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2002 n. 60; Sulla G.U. 152 dell 11 giugno 2008 è stata pubblicata la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell ambiente e per un aria più pulita in Europa; CONSIDERATO CHE: La Regione Emilia-Romagna ha predisposto, a partire dal 2002 un Programma di interventi da adottare nel breve e medio periodo, entro le date previste dalla Direttiva 1999/30/CE, in tutti gli agglomerati della Regione, conformemente a quanto previsto all art. 8 del D.Lgs. 351/99. Il Programma di interventi ha trovato concreta attuazione nella stipula degli Accordi di Programma sottoscritti da Regione, Province, Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e Comuni aderenti; Nel frattempo sono stati approvati dalle Provincie della Regione Emilia-Romagna i piani di tutela e risanamento della qualità dell aria, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni regionali (L.R. 3/99, L.R. 20/2000); I provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati negli anni precedenti, pur non risultando sufficienti, hanno contribuito, unitamente ad altre iniziative attivate dai soggetti sottoscrittori, al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, in particolare al limite annuale del PM 10; VALUTATA, pertanto, la necessità di migliorare l efficacia delle azioni necessarie per ridurre il numero delle giornate in cui viene superato il limite di emissione per il PM 10 e per gli altri inquinanti normati, nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalle Direttive dell U.E. e recepiti da ultimo con il DM 60/02 e dal DM 261/02, IN ATTUAZIONE DEL FATTO CHE: l Accordo di Programma sulla Qualità dell Aria 2006 2009, aggiornamento 2008/2009, prevede, all art. 7, l assunzione di provvedimenti di limitazione della circolazione in determinati orari e giorni; Visti gli art. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche, relativi alla regolamentazione della circolazione;
O R D I N A 1) Nel periodo dal 01/10/2008 al 31/03/2009, il divieto di circolazione dinamica nel centro abitato di Castel San Pietro Terme e Osteria Grande dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli ad accensione comandata (benzina) precedenti all Euro 1 e dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) precedenti all Euro 2 nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu. Nell allegato A della presente ordinanza sono elencate le direttive della Comunità europea atte ad individuare le categorie di appartenenza dei veicoli. Il presente provvedimento non si applica nelle seguenti giornate: dal 30 ottobre 2008 al 02 novembre 2008; 08, 25 e 26 dicembre 2008; 01 e 06 gennaio 2009. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra, i seguenti veicoli: - autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti - autovetture condivise (car sharing) - funzionanti a metano e a GPL; - veicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtro antiparticolato (FAP), dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; - ciclomotori e motocicli Euro 2,(conformi alle direttive 97/24/CE cap 5 fase II, 2005/51/CE fase A; - veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall art. 203 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. (allegato B) 2) Nel periodo dal 07/01/2009 al 31/03/2009 le limitazioni di cui al punto 1 sono estese anche ai veicoli ad accensione spontanea (diesel) precedente EURO 3, se sprovvisti di filtro antiparticolato. 3) Nel periodo dal 07/01/2009 al 31/03/2009 il divieto della circolazione dinamica nel centro abitato del comune di Castel San Pietro Terme ed Osteria Grande il GIOVEDI dalle 08.30 alle 18.30. Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli a motore: - autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti; - autovetture condivise (car sharing) - elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico; - funzionanti a metano e a GPL; - veicoli ad accensione spontanea (diesel) euro 3 ed euro 4 dotati di filtro antiparticolato (FAP), dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; - veicoli ad accensione comandata (benzina) Euro 4 (omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE B e successive); - veicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati euro 3 e categorie successive o dotati di filtro antiparticolato (FAP), dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- ciclomotori e motocicli omologati conformemente alle direttive europee successive a EURO 1; - veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall art. 203 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. (allegato B) Il provvedimento potrà essere revocato in caso di presenza di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo utilizzando anche il supporto delle previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria, elaborate dall ARPA; Ai veicoli a cui è vietata la circolazione è comunque consentito entrare nel centro abitato esclusivamente se, trovandosi in circolazione nell autostrada A14 nella direttiva Bologna Bari e viceversa, siano costretti a deviare sulla via Emilia per interdizione della circolazione sulla medesima Autostrada, fino alla riapertura al traffico; e per raggiungere i parcheggi scambiatori serviti al servizio delle Stazioni FF.SS. e al Servizio dell autostazione ATC e delle fermate ATC; Ai veicoli a cui è vietata la circolazione è comunque consentito l attraversamento della carreggiata sulla quale vigono le limitazioni; 4) L esclusione dalle limitazioni alla circolazione di cui alla presente Ordinanza dei seguenti veicoli: a) veicoli di emergenza, di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, nonché degli Ufficiali Giudiziari e di istituti di vigilanza. b) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, nonché veicoli in servizio di recapito/raccolta postale e assimilati, come attestato dall ente o dalla ditta che esercita il servizio; c) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro e veicoli di personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti scolastici; d) carri funebri e veicoli al seguito, veicoli componenti cortei matrimoniali, nonché veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili legate all esercizio delle loro funzioni; e) veicoli per trasporto persone immatricolati per il pubblico trasporto (taxi, n.c.c., autobus di linea e non); f) veicoli al servizio di persone invalide provvisti dell apposito contrassegno; g) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino o provengano da strutture di Pronto Soccorso; h) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli utilizzati per assistenza domiciliare privata con attestazione della necessità rilasciata dal medico curante; i) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); j) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati; k) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
l) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri; m) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); n) veicoli utilizzati per l accompagnamento ed il ritiro degli alunni; questi veicoli possono circolare nelle zona interdetta per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all entrata e all uscita dell alunno; o) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall albergo medesimo; p) veicoli autorizzati dalla Polizia Municipale per improrogabili ed urgenti esigenze non comprese nell elenco di cui sopra. SI DISPONE INOLTRE CHE: - Per consentire l attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. L uso improprio del contrassegno/autorizzazione o certificazione ne comporta il ritiro. - Il presente provvedimento sia reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione. DATO ATTO CHE: Nella zona del centro storico del capoluogo continua ad operare la precedente ordinanza di chiusura che prevede il divieto di circolazione nelle seguenti giornate ed orari: - dalle ore 20,30 del sabato fino alle ore 16,00 del lunedì seguente; - dalle ore 20,30 del prefestivo fino alle ore 24,00 del festivo seguente. SI RENDE INFINE NOTO CHE: - L inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall art.7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni. Castel San Pietro Terme in data Il VICE COMANDANTE Bucci Antonio
ALLEGATO A all ordinanza avente come oggetto: adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione dell Accordo di Programma sulla Qualità dell Aria 2006 2009 con adesione del. CATEGORIE PRE EURO ED EURO AUTOVEICOLI PRE EURO (Immatricolati prima del 01/01/1993, a benzina non catalizzati, diesel non ecodiesel ATTENZIONE alcune autovetture immatricolate nel 1992 rispettano le direttive EURO 1, controllare nella carta di circolazione se è presente una delle direttive EURO 1 sotto riportate) EURO 1 (Immatricolati dopo il 01/01/1993) 83/351 CEE rif. 91/441 CEE 88/77 CEE rif. 91/441 CEE 88/436 CEE rif. 91/441 CEE 89/458 CEE 91/441 CEE 91/542 CEE punto 6.2.1.A 93/59 CEE con catalizzatore EURO 2 (Immatricolati dopo il 01/01/1997) 91.542 punto 6.2.1.B 94/12 CEE 96/1 CE 96/44 CEE 96/69 CE 98/77 CE E' possibile trovare nelle carte di circolazione anche le seguenti diciture: 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37-96/38 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CEE
96/20 CE - 96/44 CE 96/20 CE - 96/1 CE 96/20 CE - 94/12 CEE 92/97/CE - 96/69 CE 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE Associazione Intercomunale Cinque Castelli 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 C CE 96/20-93/116-96/69-95/56 1999/102/CE rif. 96/69/CE 98/77 CE CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE EURO 3 (Immatricolati dopo il 01/01/2001) 98/69 CE 98/77 CE rif 98/69 CE 99/96 CE 99/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE rif 98/69 CE 2001/27 CE 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A EURO 4 (Immatricolati dopo il 01/01/2002, obbligatori dal 01/01/2006)) 98/69/CE B 98/77/CE rif. 98/69/CE B 1999/96 CE B 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B 2001/27 CE B 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B 2005/55/CE B1 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Si precisa che l autoveicolo rientra nella classe EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B. Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (Euro1, Euro2, Euro3). MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI Categoria Euro 1 (omologati dopo il 17/06/1999) Ciclomotori e motocicli: conformi alla direttiva 97/24 CE cap 5 Categoria Euro 2 (ciclomotori omologati dopo il 17/06/2002; motocicli immatricolati dopo il 01/01/2003 Ciclomotori: conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II Motocicli: direttiva 2002/51/CE fase A Categoria Euro 3 (omologati dopo il 01/01/2006) Conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase III Conformi alla direttiva 2002/51 CE fase B Conformi alla direttiva 97/24 rif. 2003/77 CE fase B Conformi alla direttiva 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase B
ALLEGATO B all ordinanza avente come oggetto: adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione dell Accordo di Programma sulla Qualità dell Aria 2006 2009 con adesione del. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..