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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3951 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MONTAGNOLI, REGUZZONI, DAL LAGO, ALLASIA, TORAZZI, MAGGIONI, CHIAPPORI, DESIDERATI, FOLLEGOT, GRIMOLDI, LUSSANA Disciplina della professione di estetista professionale e dell attività di onicotecnico Presentata il 7 dicembre 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Le misure di liberalizzazione introdotte con il decretolegge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se da una parte hanno semplificato le procedure per avviare l esercizio di alcune attività economiche, prima sottoposte a diversi vincoli normativi, dall altra hanno favorito, se pure involontariamente, il diffondersi di fenomeni di abusivismo, specie in quei settori, come l estetica, che negli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescita della domanda. La presente proposta di legge, intervenendo nel campo delle attività estetiche, ha quindi l obiettivo di contrastare i comportamenti di chi, senza scrupoli, esercita questo mestiere senza alcuna professionalità, a danno della salute dei consumatori finali. Il settore estetico è attualmente disciplinato dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. Tale legge appare inadeguata rispetto all evoluzione che il settore ha subìto negli anni e, in particolare, alle esigenze dei consumatori sempre più attenti alla propria salute e al proprio benessere. Muovendo proprio dalla necessità di garantire agli stessi consumatori un servizio di elevata qualità, la proposta di legge introduce una regolamentazione chiara ed esaustiva, volta a certificare la professionalità di chi opera nel settore dell estetica e contemporaneamente a far

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3951 emergere quanti fino ad oggi hanno operato in modo irregolare, inquinando il mercato con prezzi bassissimi e con servizi di scarsissima qualità, addirittura potenzialmente dannosi per la salute. In tal senso la proposta di legge intende fornire gli strumenti normativi indispensabili a combattere l abusivismo, piaga dilagante nel settore estetico, che mette a repentaglio soprattutto la salute dei cittadini. Troppi soggetti improvvisati oggi a partire dai massaggiatori da spiaggia per punire i quali, il sottosegretario di Stato alla salute onorevole Francesca Martini ha emanato apposite ordinanze che vietano ad essi l esercizio di massaggi abusivi si avvicinano al mondo dell estetica eseguendo trattamenti estetici senza possedere alcun titolo, né adeguate conoscenze professionali. Il problema è dunque reale e bisogna adoperarsi per arginarlo. A quanto esposto si aggiunga il problema di chi si spaccia per massaggiatrice, pur non essendolo, favorendo lo sfruttamento della prostituzione e la nascita di centri estetici (che spuntano come i funghi) spesso gestiti dalla criminalità organizzata, che apre le suddette attività pagando un semplice prestanome in possesso dei titoli di estetista ma inserendo poi all interno dei centri personale privo di titoli. Oggi l estetista è considerato un artigiano perché può imparare il mestiere in bottega acquisendo i titoli dopo tre anni di pratica sulla pelle del cittadino, spesso ignaro, quest ultimo, del fatto che l operatore non abbia ancora un titolo adeguato. La presente proposta di legge si propone di cambiare lo status dell estetista che da artigiano diventerà un professionista ai sensi dell articolo 2229 del codice civile: non sarà più ammissibile che un apprendista possa far pratica sulla pelle delle persone per conseguire il titolo di estetista. Si aggiunga, inoltre, il fatto che l estetista oggi lavora con tecnologie all avanguardia e con prodotti di formulazione cosmetica molto sofisticati. L estetista deve quindi assolutamente lavorare sulla pelle sana e questo richiede un adeguata conoscenza da parte dello stesso operatore nell individuare una pelle sana sulla quale effettuare i propri trattamenti. Il che fa capire che l estetista non può più essere un artigiano ma deve essere un professionista a tutti gli effetti e, per questo, la presente proposta di legge introduce l obbligo di aggiornamento continuo nel tempo nonché quello della formazione di alto livello pena l esclusione dall elenco degli estetisti da istituire e tenere presso il Ministero della salute. La novità di questa proposta di legge, infatti, è l istituzione di un elenco degli estetisti abilitati presso il Ministero della salute nel quale il cittadino e tutti gli organi di controllo potranno immediatamente verificare, per ogni estetista, l idoneità o meno all esercizio della professione. In questo modo sarà individuata nell estetista l unica figura professionale che può eseguire i trattamenti estetici al di fuori di quelle già previste per legge. Non dimentichiamo, inoltre, che ci sono innumerevoli scuole prive di autorizzazioni che propongono corsi di massaggio e corsi per diventare onicotecnici (coloro i quali si occupano di ricostruzione delle unghie) della durata di tre giorni, pagati anche fino a 2.000 euro; al termine dei tre giorni di corso, gli ignari partecipanti hanno la convinzione di essere o veri massaggiatori o veri onicotecnici e per questo allestiscono spesso in casa studi estetici abusivi. Attualmente gli operatori regolari del comparto estetico sono oltre 60.000, tra dipendenti e titolari. A questi si devono aggiungere gli oltre 300.000 abusivi che, oltre a essere «fantasmi» per il fisco, ogni giorno mettono a rischio la salute pubblica del cittadino con possibilità di contagi virali anche molto gravi. La presente proposta di legge vuole far emergere tutto questo lavoro sommerso, offendo anche la possibilità agli abusivi di regolamentare la propria attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Gli operatori regolari in Italia, oggi, svolgono mediamente oltre 80 milioni di trattamenti estetici all anno. È un settore quindi, a differenza di altri, che non

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3951 subisce la crisi economica e che produce oltre 13 miliardi di euro di fatturato all anno, pari al 2 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Per poter accedere a un corso di estetica è necessario che il soggetto sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche perché da un indagine dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), oltre il 70 per cento dei ragazzi in età compresa tra 22 e 26 anni è già in possesso di tale titolo di studio. Questo è anche l impegno che l Italia ha preso nel rispetto del Protocollo di Lisbona. Attraverso la suddetta base di partenza vengono innalzati gli standard formativi per il corso triennale di estetista, visto che, allo stato attuale, i titolari di un centro estetico hanno un enorme difficoltà nel reperire dipendenti adeguatamente formati per iniziarli alla vera professione di estetisti. Il provvedimento in esame fornisce il giusto strumento anche per consentire controlli efficaci con regole certe e con sanzioni molto aspre sia per gli operatori non iscritti nell apposito elenco presso il Ministero della salute, sia per tutti i clienti che richiedono prestazioni a tali soggetti. Gli estetisti che esercitano non essendo iscritti nell elenco subiranno sanzioni amministrative e penali poiché, contro di essi, si potrà procedere ai sensi dell articolo 348 del codice penale per esercizio abusivo della professione estetica. Sono previste severe sanzioni amministrative anche per i clienti di estetisti abusivi. Attraverso la presente proposta di legge sarà così salvaguardata tutta la categoria estetica e soprattutto la salute del cittadino.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3951 PROPOSTA DI LEGGE CAPO ESTETISTA PROFESSIONALE I ART. 1. (Estetista professionale). 1. L attività dell estetista professionale comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. 2. L attività di estetista professionale comprende anche l attività di massaggiatore, salvo quanto previsto dal regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. 3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dall estetista professionale iscritto all Elenco nazionale di cui all articolo 2, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia. 4. È escluso dall esercizio della professione di estetista tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista. 5. L estetista professionale può esercitare anche l attività di onicotecnico. ART. 2. (Istituzione dell Elenco nazionale degli estetisti professionali). 1. È istituito l Elenco nazionale degli estetisti professionali, di seguito denomi-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3951 nato «Elenco», presso il Ministero della salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell Elenco. 2. L iscrizione all Elenco è condizione obbligatoria per l esercizio dell attività di estetista professionale. 3. L iscrizione all Elenco avviene previo superamento dell esame di Stato e dopo un periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi. 4. L alta vigilanza sull Elenco è esercitata dal Ministro della salute. ART. 3. (Norme regolamentari). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sono adottate le norme relative all iscrizione e alla cancellazione dall Elenco. ART. 4. (Esercizio della professione di estetista professionale). 1. L estetista è da intendere quale figura professionale ai sensi dell articolo 2229 del codice civile. 2. L estetista professionale può esercitare la professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali. 3. L estetista può svolgere la professione a domicilio a condizione che sia iscritto all Elenco e che sia dipendente o titolare di un attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari con la possibilità di poter emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti. 4. All estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici, di prodotti

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3951 erboristi e di quanto altro necessario alle cure estetiche della persona e della sua immagine ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. 5. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico chirurgo. ART. 5. (Requisiti essenziali per l esercizio della professione di estetista professionale). 1. I locali nei quali è esercitata la professione di estetista professionale devono rispettare i requisiti edilizi e igienicosanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia. ART. 6. (Requisiti professionali dell estetista professionale). 1. L iscrizione all Elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; b) frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell esame finale teorico-pratico; c) completamento di un periodo di praticantato formativo, da svolgere presso un esercizio di estetica professionale, della durata di sei mesi, successivo al superamento del corso di cui alla lettera b); d) superamento di un esame di Stato organizzato d intesa tra lo Stato e le regioni. 2. Con l iscrizione all Elenco l estetista professionale sottoscrive il codice deontologico della professione, predisposto dal Ministro della salute e accetta i progetti di

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3951 formazione e di aggiornamento continui predisposti dalle singole regioni. ART. 7. (Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico). 1. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l ordinamento didattico del corso di estetista professionale, i contenuti dell esame finale teorico-pratico, i componenti della commissione di esame e i contenuti dell esame di Stato per l abilitazione alla professione. 2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere regolarmente iscritti all Elenco e aver svolto almeno cinque anni di lavoro autonomo come estetista. 3. I programmi di ciascuna materia sono organizzati e proposti alle scuole regionali, direttamente dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, secondo le reali esigenze del mercato e dell estetista professionale. Sono materie di insegnamento: a) cosmetologia; b) fisiologia umana; c) anatomia umana; d) chimica organica e inorganica; e) dermatologia; f) endocrinologia; g) angiologia; h) nutrizione; i) termalismo; l) igiene e profilassi; m) fisica e chimica;

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 3951 n) primo soccorso; o) psicologia e comunicazione; p) tutela dell ambiente e sicurezza sul lavoro; q) gestione delle risorse umane; r) informatica; s) marketing; t) lingua inglese; u) etica professionale; v) diritto e legislazione del lavoro, commerciale, civile, penale e amministrativo; z) cultura generale dell estetica corporea; aa) massaggi e trattamenti del viso e del corpo; bb) estetica corporea; cc) laboratorio di estetica corporea; dd) trucco e trucco semipermanente; ee) visagismo, morfologia del viso e make-up; ff) utilizzo di apparecchiature ad uso estetico; ii) accoglienza e gestione della clientela; gg) manicure e pedicure; hh) tecniche di epilazione; ll) ricostruzione delle unghie; mm) nozioni di chirurgia plastica; nn) funzioni, manutenzione e normative riguardanti le apparecchiature ad uso estetico; oo) tecniche di linfodrenaggio Vodder; pp) massaggio connettivale e muscolare. 4. Le regioni organizzano l esame finale teorico-pratico di cui all articolo 6, comma

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 3951 1, lettera b), prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni costituite da: a) cinque docenti delle materie insegnate; b) un commissario interno; c) un commissario esterno; d) tre estetisti iscritti all Elenco. 5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell esame finale teorico-pratico previsto dall articolo 6, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa. 6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del presente articolo. ART. 8. (Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui). 1. L estetista professionale ha il dovere della formazione e dell aggiornamento professionali continui. Le regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale dovere, anche predisponendo appositi corsi professionali o accreditando corsi professionali proposti da soggetti terzi. 2. La formazione e l aggiornamento professionali continui possono essere svolti mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 1. Le regioni disciplinano le modalità di svolgimento e di partecipazione dei corsi nelle materie di insegnamento di cui all articolo 7, riconoscendo appositi crediti formativi. 3. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 e il mancato raggiungimento dei crediti formativi di cui al comma 2 comportano la cancellazione dall Elenco.

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 3951 ART. 9. (Norme transitorie). 1. Gli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque diventare estetisti professionali previo superamento dell esame di Stato e conseguente iscrizione all Elenco, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque, dopo il superamento del corso, conseguire la qualifica di estetisti professionali previo superamento dell esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 10. (Apparecchiature ad uso estetico). 1. È consentito agli estetisti professionali l utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature. 2. L impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono organizzati dalle regioni. Le regioni, al termine dei citati corsi di specializzazione, rilasciano l abilitazione all utilizzo delle apparecchiature tecnologicamente avanzate.

Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 3951 CAPO II ONICOTECNICO ART. 11. (Onicotecnico). 1. L attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; è inoltre consentita l applicazione di unghie artificiali preformate, di decorazioni e di tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. L attività di onicotecnico comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione delle stesse. L attività di onicotecnico è eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti. ART. 12. (Istituzione dell elenco regionale degli onicotecnici). 1. È istituito l elenco regionale degli onicotecnici, presso le aziende sanitarie locali, le quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell elenco regionale. 2. L iscrizione all elenco regionale degli onicotecnici è condizione necessaria per l esercizio dell attività di onicotecnico. ART. 13. (Competenze delle regioni). 1. In ottemperanza all articolo 117 della Costituzione, le regioni procedono,

Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 3951 attraverso propri atti e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, ad emanare apposite norme che disciplinano l esercizio delle attività di onicotecnico. 2. In particolare spetta alle regioni stabilire criteri e modalità per l acquisizione dell abilitazione professionale degli onicotecnici, nonché regolamentare e organizzare le attività di formazione professionale. 3. Il titolo di abilitazione professionale per l esercizio dell attività di onicotecnico rilasciato dalla regione ha valore nell ambito del territorio di competenza della medesima regione. 4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplina le modalità di riconoscimento reciproco dei titoli di abilitazione professionale all esercizio dell attività di onicotecnico tra le diverse regioni. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI ART. 14. (Esercizio delle attività di estetista professionale e di onicotecnico unitamente ad altre attività commerciali legate all estetica). 1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore, anche in forma associata secondo le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia. 2. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore nella medesima sede. In tale caso esse devono essere esercitate in locali separati, destinati esclusivamente all una o all altra categoria di attività. 3. L esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di quelle disciplinate dalle norme relative ai barbieri, ai par-

Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 3951 rucchieri o agli acconciatori resta comunque subordinato al possesso dei relativi requisiti. ART. 15. (Sanzioni). 1. Il controllo sull osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento. 2. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale di cui al capo I senza essere iscritto all Elenco è soggetto alle pene previste dall articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro. 3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui al capo II senza essere iscritto all elenco regionale degli onicotecnici di cui all articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro, il cui importo è destinato alla regione in cui è avvenuta la violazione. 4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai capi I e II in forma ambulante o di posteggio, in violazione degli articoli 2 e 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione. 5. Chiunque richiede prestazioni riservate alle professioni di cui ai capi IeIIa soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro. ART. 16. (Abrogazione). 1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.

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