Global service per la manutenzione delle apparecchiature di laboratorio di analisi ambientale di ARPA Lombardia ALLEGATO 8 SCHEMA DI CONTRATTO

Documenti analoghi
TRA. che con deliberazione del Direttore Generale n. in data la gestione del servizio è stata aggiudicata alla ditta

BOZZA DI CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRAMELARA REPUBBLICA ITALIANA

Servizio di sviluppo, manutenzione e reperibilità per il sistema informativo reti di monitoraggio (REM 2.0) di Arpa Lombardia

ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CONTRATTO DI APPALTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER. IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato

CONTRATTO D APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E

ALLEGATO 5 SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO 2 SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE. Contratto d appalto per la fornitura di strumentazione per adeguamento alla

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA TECNICO-ESTIMATIVA TRA

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI NATANTI DI PROPRIETA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO. CIG: TRA

2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

CONTRATTO NORMATIVO PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI AUSILI PER INVALIDI CIVILI DI CUI AL

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI TEMPORARY MANAGER,

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET CON TECNOLOGIA WIRELESS, ALLE AZIENDE E AI PRIVATI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI

SCHEMA DI CONTRATTO T R A. FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, P.le Cadorna n. 14 Capitale

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL RISTORANTE E BAR CAFFETTERIA. Milano TRA

L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE TEMPORANEA PERIODO...

Allegato 5: Gara a procedura aperta per la fornitura di servizi di telefonia mobile e fissa. Condizioni contrattuali

1) COMUNE DI JESI. Cod. Fisc rappresentato dal Dott. presso la residenza municipale del Comune di Jesi, sita in Jesi il quale

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;(nel seguito per brevità congiuntamente anche

Procedura aperta per l affidamento dei SERVIZI DI LAVAGGIO CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI - C.I.G.:

L anno duemilaquindici, il giorno, del mese di., tra l AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI VITERBO Partita

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA

A.P.S.P. SAN GIUSEPPE DI PRIMIERO

Codice A1001B D.D. 26 luglio 2016, n. 82 Consulente di fiducia; approvazione schema di contratto di affidamento dell'incarico.

SCHEMA CONTRATTO D APPALTO TRA. Ferrovienord S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale

ALL. 4 FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA. Spett.le. , lì

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI, GENERICI, EMODERIVATI E DISINFETTANTI - MACROAREA SUD.

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA

Schema di contratto DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA

Da predisporre su carta intestata del soggetto interessato

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CASA DI RIPOSO IN FAVORE DI ANZIANI

CONVENZIONE 1. (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

GARA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAPITOLATO DI FORNITURA

COMUNE DI PISA DIREZIONE CULTURA TURISMO COORDINAMENTO INTERVENTI SUL LITORALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

Città di Manfredonia. (Provincia di Foggia) OGGETTO: CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERVENTI

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal al

Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l affidamento del servizio di assistenza fiscale. CIG FA

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESIDI SOTTOVUOTO PER IL PRELIEVO DI SANGUE VENOSO E PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI URINE LOTTI N.

Schema di contratto di sponsorizzazione passiva tra. Explora S.c.p.A. e. Manifestazione Giro d Italia ed. 2017

Niv Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Codice Fiscale e Partita IVA

ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 2.

PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A. LUNGOMARE C. COLOMBO, MARINA DI LEUCA (LE)

Articolo 1 - Stazione Appaltante

IL SINDACO IL SEGRETARIO

0371/ STUDIO TECNICO

INFRATEL ITALIA S.P.A., con sede in Roma, Viale America n.201 (di seguito: l ATI. mandataria),. e I. (con. sede in, Via n. (di seguito Appaltatore),

UUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata

Rep. n. 943 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GUANTI PROTETTIVI PER LA MANIPOLAZIONE DI AGENTI CITOSTATICI, BIOLOGICI E VIRALI (CIG FF) TRA

Schema Contratto di affidamento di incarico

Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane. Allegato K. Bozza di garanzia a prima richiesta

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

risposte ai chiarimenti eventualmente avanzati dalla Commissione in sede di gara; l offerta tecnica formulata dal Fornitore. ART. 2 Le condizioni di

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009

Raccolta N. del /2014

ARTI Agenzia Regionale per la Tecnologia e l Innovazione S.P. per Casamassima, Km Valenzano BA.

Protocollo n. / FOGLIO D ONERI PER AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO AGRICOLO. CIG

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PROVINCIA DI BERGAMO ********** REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL

ALL. n 5 SCHEMA DI CONTRATTO. Il Dirigente e responsabile del procedimento Ing. Mario Pizzino

Disciplinare di conferimento dell incarico per redazione. attestato di prestazione energetica Centro Territoriale

Protocollo di intesa per attività di valutazione immobiliare PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA

CONTRATTO PER LA FORNITURA, IN MODALITA SERVICE E IN PIU LOTTI, DI SISTEMI ANA- TRA

Contratto per la prestazione di manodopera e nolo di mezzi meccanici. per l esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

COMUNE DI BOVILLE ERNICA

PREMESSO. Pag. 2 di 6

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

CONTRATTO D INCARICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CAD (CENTRO ASSISTENZA

ADDENDUM AL CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. tra

! " # ) * +, ) 0-1 $. 1 % / 1 & +. 1 ' ( # / 1 # ) * ) 3 )

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA Servizio di Assistenza Domiciliare

Nuova Università Valdostana s.r.l. DISCIPLINARE DI INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINATORE DEL CICLO AI SENSI

AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE

COMUNE DI IMOLA. n. del CONVENZIONE TRA ***** E LA COOPERATIVA SOCIALE ***** PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ******, AI SENSI

Il Politecnico di Milano (codice fiscale ; Partita IVA ), con sede in Milano,

L anno il giorno del mese di, nella sede operativa di FI.L.S.E. S.p.A., in Piazza de Ferrari, civico numero 1, in Genova.

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..

COMUNE DI FINO MORNASCO Provincia di Como

CAPITOLATO-SPECIALE D APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO: Telegiornali di prima serata predisposti per non udenti

COMUNE DI TRAMONTI SI SOPRA (PN) CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. L anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, in Tramonti di

CONSIP S.p.A. Gara telematica per la fornitura di Carburante per autotrazione mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 5 Schema contrattuale PROGETTI:

AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANDREA CONTRATTO. tra l Azienda Ospedaliera Sant Andrea e la CIG: per l affidamento del servizio di

SCHEMA DI CONTRATTO - ALLEGATO N. 7 Gara a procedura aperta per l affidamento del servizio di Service Desk REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO TRA

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA. (Provincia di Firenze) SERVIZIO per le ATTIVITA di AUDIT del SISTEMA di GESTIONE

Transcript:

ALLEGATO 8 SCHEMA DI CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALE Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 1 di 24

INDICE ARTICOLI SCHEMA DI CONTRATTO Art.1 Valore delle premesse e degli allegati Art.2 Definizioni Art.3 Norme regolatrici e disciplina applicabile Art.4 Oggetto Art.5 Importo del Contratto Art.6 Durata Art.7 Facoltà di attivazione dell istituto ripetizione servizi analoghi ex art.57c.5 lett.b del D.lgs 163/2006 s.m.i. Art.8 Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità Art.9 Obbligazioni specifiche del fornitore Art.10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Art.11 Modalità e termini di esecuzione della fornitura Art.12 Corrispettivi Art.13 Adeguamento prezzi Art.14 Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari Art.15 Trasparenza Art.16 Penali Art.17 Cauzione definitiva Art.18 Riservatezza Art.19 Risoluzione Art.20 Recesso Art.21 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Art.22 Subappalto Art.23 Divieto di cessione del contratto Art.24 Brevetti industriali e diritti d autore Art.25 Responsabile della fornitura Art.26 Aggiornamento tecnologico Art.27 Foro competente Art.28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 2 di 24

Art.29 Oneri fiscali e spese contrattuali Art.30 Clausola finale Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 3 di 24

CONTRATTO PER SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALE TRA ARPA Regionale per la Protezione dell Ambiente della Lombardia (A.R.P.A.), con sede in Milano via F. Restelli, 3/1 - codice fiscale e partita IVA n 13015060158, nella persona del Arch. Carlo Baldoni, in qualità di dirigente responsabile dell U.O. Patrimonio Logistica e Approvvigionamenti, a ciò autorizzato con decreto di delega del Direttore Generale n. del., di seguito nel presente atto denominata semplicemente "ARPA"; E, sede legale in, via, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, in persona del legale rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche Fornitore ); OPPURE, sede legale in, via, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, sede legale in, via, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in,, repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche Fornitore ) PREMESSO a) che ARPA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all individuazione del Fornitore/i per l affidamento del servizio di global service di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio per le ARPA indicate in seguito, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. il..2012; b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 4 di 24

c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal Contratto, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale; e) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l Offerta Tecnica e l Offerta Economica del Fornitore, elenco apparecchiature iniziale. Articolo 2 Definizioni 1. Nell ambito del Contratto si intende per: a) ARPA: ARPA regionale per la protezione dell ambiente della Lombardia b) Contratto: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; c) Fornitore (Ditta assegnataria): l Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile 1 L esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata: Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 5 di 24

a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture e servizi; c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il Contratto in essere. Articolo 4 Oggetto 1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, per la fornitura del servizio di global service di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio presso le strutture delle ARPA di cui all elenco delle sedi allegato al disciplinare di gara. 2. Con il Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Contratto, oltre che nel Capitolato Tecnico e in tutta la Documentazione di gara, nella misura richiesta da ARPA il tutto nei limiti dell importo massimo spendibile definito nel Disciplinare di gara. 3. Le attività di cui al Contratto e, pertanto, l ARPA, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore. 4. L ARPA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. Il Contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in carico delle apparecchiature e impianti. ARPA si riserva la facoltà di dare applicazione all art.11 del R.D. n.2440/1923. Articolo 5 Importo del Contratto 1. L importo contrattuale ammonta a euro ( /00), di cui: a. canone base per la gestione diretta Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 6 di 24

b. supplemento al canone base per manutenzione in urgenza c. supplemento al canone base per manutenzione in urgenza d. Prezzo per il Trasferimento delle apparecchiature Articolo 6 Durata 1. Il presente contratto ha una durata di ventiquattro mesi, 8 trimestri, dalla data della sua sottoscrizione. 2. E escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto. Articolo 7 Facoltà di attivazione dell istituto ripetizione servizi analoghi ex art.57c.5 lett.b del D.lgs 163/2006 s.m.i. 1. In considerazione dello stato di attuazione del Progetto laboratori, approvato con decreto del Direttore Generale n. 562 del 1.09.2011, ARPA si riserva la facoltà di dare applicazione all art. 57, comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 per l affidamento di servizi analoghi per un ulteriore importo stimato di 1.800.000,00. Articolo 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Contratto. Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 7 di 24

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle ARPA, o, comunque, delarpa, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPA e le ARPA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni delle ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con le ARPA stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni delle medesime ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle ARPA e/o da terzi autorizzati. 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARPA, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Contratto, a: a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto; Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 8 di 24

b) Rispettare, per quanto applicabili al servizio in oggetto, le norme internazionali EN ISO 9001 vigenti per la gestione e l assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ARPA di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto; d) nell adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle ARPA o dalarpa, per quanto di rispettiva ragione; e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna ARPA, nei limiti esposti dal Capitolato Tecnico. 3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto della Contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle ARPA, entro i territori di competenza di ARPA. 4. Ai sensi dell art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all ARPA il nome del sub-contraente, l importo del contratto, l oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 2. Sarà cura del Fornitore inoltre: utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l esecuzione dell attività; formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA; controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale. Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 9 di 24

3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura. 4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto. Articolo 11 Modalità e termini di esecuzione del servizio 1. Per l esecuzione dei servizi, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato tecnico, o nell offerta tecnica, qualora migliorativa. 2. L erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. 3. La consegna delle parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e i materiali di consumo di cui al Capitolato Tecnico si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta. Il Fornitore si impegna all osservanza di misure cautelative idonee in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di tali rischi il Fornitore dovrà essere preventivamente informato dalle ARPA secondo quanto disposto dall art. 7 della legge 626/96 e s.m.i. Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 10 di 24

Articolo 12 Corrispettivi 1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola ARPA in forza degli Ordinativi di Fornitura sono determinati sulla base dell Offerta economica del Fornitore secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. 2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle ARPA. 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione della Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. 5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto di seguito previsto all art. 13. Articolo 13 Adeguamento dei prezzi 1. Alla scadenza di ogni semestre l importo del canone trimestrale potrà essere modificato in funzione delle variazioni degli elementi che hanno contribuito a determinare il suddetto canone trimestrale (a titolo esemplificativo il numero di apparecchiature di ogni ARPA, la loro distribuzione per classi di livello, il numero degli interventi in urgenza, ecc ). Ogni adeguamento sarà effettuato sulla base dei corrispettivi unitari offerti dal Fornitore nell Offerta Economica. 2. Ai sensi di quanto previsto all art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, ARPA potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 3. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata degli Ordinativi. 3. L indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l adeguamento. L indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta. Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 11 di 24

Articolo 14 Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 1. Il pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti articoli è effettuato da ciascuna ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto e deve essere intestata e spedita ad ARPA. 3. L importo delle fatture verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura da considerarsi, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore, e bonificato sul conto corrente n. intestato a e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc----------- 4. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell art. 5 del D.Lgs. 231/2002. 5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell art. 1283 c.c.. 6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1 e il 15 giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16 e l ultimo giorno del mese stesso. 7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte di ARPA. 9. E ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 12 di 24

esemplificativo e non esaustivo, l eventuale compensazione dei crediti derivanti dall applicazione delle penali. 10. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ( ) della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Articolo 15 Trasparenza 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Contratto stessa; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Articolo 16 Penali 1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, l ARPA interessata applicherà al Fornitore le penali previste nel Capitolato Tecnico. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall ARPA; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle ARPA, ovvero non vi sia Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 13 di 24

stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall inizio dell inadempimento. 3. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% del valore annuo del contratto dalla stessa emesso e, comunque, non oltre il 10% del valore complessivo del contratto di Fornitura nei due anni. 4. Le ARPA potranno compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo art. 17, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5. Il Fornitore prende atto che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole ARPA e/o delarpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. Articolo 17 Cauzione definitiva 1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA di importo pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi dell art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. 2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del suddetto contratto. 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell art. 1938 Cod. Civ.. 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA. Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 14 di 24

7. Qualora l ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA. 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l ARPA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto. Articolo 18 Riservatezza 1. Il Fornitore ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione della Contratto. 2. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Contratto. 3. L obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA, nonché le ARPA, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il Contratto ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alarpa delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Articolo 19 Risoluzione 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Contratto, le ARPA potranno risolvere ai sensi dell art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 15 di 24

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Contratto e nei suoi Allegati. 2. In ogni caso le ARPA possono risolvere di diritto ai sensi dell art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; b) qualora il Fornitore abbia accumulato, in corso d anno, penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 16, comma 3; c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore; d) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti; e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell articolo Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le ARPA, ai sensi dell articolo Brevetti industriali e diritti d autore. 3. Nei casi di risoluzione delle ARPA dei propri Ordinativi di Fornitura l oggetto della Contratto viene proporzionalmente ridotto. 4. ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi: a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all articolo Cauzione definitiva ; c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Contratto, ai sensi dell articolo Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ; d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le ARPA, ai sensi dell articolo Brevetti industriali e diritti d autore ; e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 5. In tutti i predetti casi di risoluzione l ARPA ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 16 di 24

Articolo 20 Recesso 1. ARPA ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l Organo di Amministrazione o l Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. ARPA ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 17 di 24

iii) qualora taluno dei componenti l Organo di Amministrazione o l Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l ARPA 4. In caso di recesso delle ARPA, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 Cod. Civ.. Articolo 21 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne le ARPA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle ARPA, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell esecuzione di tutte le attività di cui alla Contratto. Resta inteso che l esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Articolo 22 Subappalto Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 18 di 24

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale. 2. Su richiesta di ciascuna Arpa, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 3. L affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 4. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati: 5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 6. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal bando di gara e da tutta la documentazione di gara. 7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà delarpa risolvere il Contratto e delle singole ARPA risolvere gli Ordinativi di Fornitura. Articolo 23 Divieto di cessione del contratto 1. E fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, le ARPA hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione. Articolo 24 Brevetti industriali e diritti d autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 19 di 24

2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime ARPA. 3. Le ARPA si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 4. Nell ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti delle ARPA, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati. Articolo 25 Responsabile della Fornitura 1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna ARPA. 2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail. Articolo 26 Aggiornamento tecnologico 1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le ARPA sulla evoluzione tecnica dei servizi oggetto della Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Contratto. 2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Contratto ed ai suoi allegati. Articolo 27 Foro competente Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 20 di 24

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPA è inderogabilmente devoluta al Foro di Milano. 2. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l ARPA, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. 3. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione". Articolo 28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell interessato previste dal Decreto medesimo. 2. ARPA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle ARPA, nonché per l analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell interessato di cui all art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 5. Qualora, in relazione all esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui ARPA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare: Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 21 di 24

a) nell adempiere all incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B; b) nel predisporre, qualora l incarico comprenda la raccolta di dati personali, l informativa di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell interessato di cui all art. 7, commi 1 e 2, del Codice; d) nel trasmettere alarpa, con la massima tempestività, le istanze dell interessato per l esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alarpa stessa di dare riscontro all interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alarpa tutta l assistenza necessaria, nell ambito dell incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; e) nell individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull attuazione delle istruzioni impartite; f) nel consentire alarpa, in quanto Titolare del trattamento, l effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione. Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata. 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle ARPA per legge. 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Contratto è applicata l imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. Articolo 30 Clausola finale 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 22 di 24

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l eventuale invalidità o l inefficacia di una delle clausole della Contratto non comporta l invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte di ARPA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto., lì AGENZIA IL FORNITORE Il sottoscritto, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Contratto), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Adeguamento prezzi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d autore), Articolo 25 (Responsabile della fornitura), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale)., IL FORNITORE Allegato 8 Schema di Contratto Pagina 23 di 24