Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Documenti analoghi
dell ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Circolare 2011/1 Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Circolare 2008/5 Commerciante di valori mobiliari. Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Modifica del xxx L Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ordina :

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Accordo. Traduzione 1

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto

Ordinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Circolare 2011/1 Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD. Precisazioni relative all Ordinanza sul riciclaggio

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sull acquisto di fondi da parte di persone all estero (LAFE)

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Le operazioni bancarie. A breve termine

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto

Circolare 2008/3 Depositi del pubblico presso istituti non bancari

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sullo stato civile

Dichiarazione di affiliazione per società di persone e persone giuridiche

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

TOOL E MATERIALI ANTIRICICLAGGIO ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali

del 24 giugno 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Transcript:

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge del 0 ottobre 997 sul riciclaggio di denaro, ordina: Sezione : Disposizioni generali Art. Oggetto e campo d applicazione materiale La presente ordinanza contempla i criteri in virtù del cui adempimento una persona è considerata intermediario finanziario ai sensi dell articolo capoverso LRD e stabilisce i requisiti secondo cui essa esercita la sua attività (intermediazione finanziaria) a titolo professionale. Non sono considerati intermediazione finanziaria: a. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l articolo 6 capoverso lettera c; b. l attività di incasso; c. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale; d. l esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni; e. l attività tra società del medesimo gruppo; f. l attività del personale ausiliario di intermediari finanziari autorizzati o affiliati in Svizzera, nella misura in cui il personale ausiliario:. è selezionato accuratamente dall intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli;. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall intermediario finanziario intesi a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi dell articolo 8 LRD e riceve una formazione e un perfezionamento in questo ambito;. agisce unicamente in nome e per conto dell intermediario finanziario; RS RS 955.0 RS 955.0 009 766

O concernente il campo d applicazione dell articolo capoverso RU 009 Art. 4. è retribuito dall intermediario finanziario e non dal cliente finale; 5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato; 6. ha concluso con l intermediario finanziario un accordo scritto concernente i numeri 4 rispettivamente 5. Campo d applicazione territoriale La presente ordinanza si applica: a. agli intermediari finanziari con sede in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi finanziari esclusivamente all estero; b. alle succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio o di fatto, di intermediari finanziari con sede all estero che in Svizzera occupano persone che concludono per loro conto a titolo professionale operazioni di intermediazione finanziaria in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che possono vincolarli giuridicamente in siffatte operazioni. La presente ordinanza non si applica agli intermediari finanziari con sede all estero che esercitano attività di intermediazione finanziaria transfrontaliere e occupano solo temporaneamente in Svizzera personale estero per la conclusione di singoli affari. Sezione : Attività considerate intermediazione finanziaria Art. Operazione di credito (art. cpv. lett. a LRD) Non sono considerate operazioni di credito in particolare: a. l attività del beneficiario del credito; b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti; c. la concessione di crediti tra società e socio nella misura in cui il socio detiene una partecipazione di almeno il 0 per cento del capitale o dei voti nella società; d. la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore nella misura in cui il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito; e. le relazioni di credito tra persone prossime ai sensi dell articolo 7 capoverso 5; f. la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio a un altro negozio giuridico; g. il leasing operativo; h. gli impegni eventuali a favore di terzi;

O concernente il campo d applicazione dell articolo capoverso RU 009 i. i finanziamenti commerciali se il loro rimborso non è effettuato dalla controparte. Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento (art. cpv. lett. b LRD) Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento in particolare se l intermediario finanziario: a. trasferisce valori finanziari liquidi a terzi su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina la rimessa in nome e per conto della controparte; b. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante e la controparte effettua in tal modo il pagamento a terzi; c. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. È considerato operazione di trasferimento di denaro o di valori il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l accettazione di denaro contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio. Art. 5 Attività commerciale (art. cpv. lett. c LRD) Si è in presenza di un attività commerciale in particolare se l intermediario finanziario acquista e vende per conto di una controparte biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari come pure se svolge l attività di cambio. Sono parimenti considerati attività commerciale: a. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso; b. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime come pure il commercio fuori borsa per conto di terzi, nella misura in cui le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento; c. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari. Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale se esercitato da un commerciante di valori mobiliari secondo la legge sulle borse del 4 marzo 995. 4 L attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un attività commerciale. RS 954.

O concernente il campo d applicazione dell articolo capoverso RU 009 Art. 6 Altre attività (art. cpv. lett. e g LRD) Sono parimenti considerate intermediazione finanziaria: a. la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari per conto di una controparte; b. l esecuzione di singoli mandati di investimento per conto di terzi in qualità di consulente in materia di investimento; c. la custodia e se del caso la gestione di valori mobiliari per conto di una controparte; d. l attività di organo in seno a società di sede. Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali, di fabbricazione, o altre attività gestite secondo criteri commerciali. Sezione : Attività a titolo professionale Art. 7 Criteri generali Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se: a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 0 000 franchi; b. durante un anno civile avvia con oltre 0 controparti o mantiene con almeno 0 controparti relazioni d affari che non si limitano all esecuzione di una singola operazione; c. ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i milioni di franchi per anno civile. Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano bilateralmente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte. L intermediazione finanziaria per istituzioni e persone secondo l articolo capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell esercizio a titolo professionale dell attività. 4 L intermediazione finanziaria per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell esercizio a titolo professionale dell attività soltanto se durante un anno civile viene realizzato un ricavo lordo superiore a 0 000 franchi. 5 Sono considerate persone prossime: a. i parenti e gli affini in linea diretta; 4

O concernente il campo d applicazione dell articolo capoverso RU 009 b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale; c. le persone con le quali l intermediario finanziario ha contratto matrimonio o vive in unione domestica registrata, anche dopo un divorzio o scioglimento giudiziale; d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria; e. gli eredi sostituti e i sostituti dei legatari ai sensi dell articolo 488 del Codice civile svizzero 4. Art. 8 Operazione di credito Le operazioni di credito sono effettuate a titolo professionale se: a. con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi durante un anno civile; e b. viene concesso un volume di crediti che supera in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi. Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito. Se una persona esercita sia operazioni di credito sia altre attività di intermediazione finanziaria, l esercizio a titolo professionale dell attività deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale se l esercizio a titolo professionale è accertato in uno dei settori di attività. Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori Fatto salvo l articolo 7 capoverso 4, le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre esercitate a titolo professionale. Art. 0 Attività commerciale Nel caso dell attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all articolo 7 capoverso lettera a è determinante l utile lordo e non il ricavo lordo. Art. Passaggio a un attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale Chiunque passa da un attività di intermediazione finanziaria a titolo non professionale a una a titolo professionale deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli LRD; e b. entro due mesi, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure deporre presso l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 4 RS 0 5

O concernente il campo d applicazione dell articolo capoverso RU 009 (FINMA) una richiesta di autorizzazione all esercizio dell attività a titolo professionale. Fino ad avvenuta affiliazione ad un organismo di autodisciplina oppure fino al rilascio di un autorizzazione da parte della FINMA, all intermediario finanziario è vietato: a. effettuare nuove operazioni di intermediazione finanziaria; b. intraprendere, nell ambito di relazioni d affari già esistenti, azioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali. Sezione 4: Disposizioni finali Art. Disposizioni di esecuzione La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione della presente ordinanza. Art. Diritto previgente: abrogazione L ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 0 agosto 00 5 sull esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria ai sensi è abrogata. Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il gennaio 00.... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5 RU 00 687, 006 59, 008 56 6