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Ordinanza del Sindaco di divieto di circolazione di tutti i veicoli per domenica 15 gennaio 2006 dalle ore 08,00 alle ore 19,00 [1] Con esclusione dei veicoli ad emissione nulla, alimentati a GPL e metano e di quelli omologati "euro 4". IL SINDACO Considerato che la città di Cremona, anche a causa della sua posizione geografica, è soggetta a frequenti episodi di inquinamento dell'aria, derivanti dalle polveri sottili (PM 10), specie durante la stagione invernale, come confermato dai dati storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse chiusure della città al traffico veicolare al fine della riduzione dell'inquinamento; vista la necessità di raggiungere i valori limite di qualità dell'aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dal decreto ministeriale 60/02, che prevede per il parametro PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di 40 microgrammi/mc come concentrazione media annuale ed il limite di 50 microgrammi/mc, come concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno; richiamata la Delibera Giunta Regionale 19 ottobre 2001, n. 6501 "zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM 10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di energia e piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico...", in attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/99, dove il comune di Cremona veniva dichiarato "Comune critico" in quanto capoluogo di provincia; richiamata la Delibera Giunta Regionale del 4 agosto 2005, n. 8/552 "Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia"; - richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 480 del 4 novembre 2005, prot. n. 52740, immediatamente esecutiva con cui viene approvato il Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da adottare nell'inverno 2005-2006; preso atto del superamento per oltre sette giorni consecutivi del livello di allarme per il parametro PM 10 e che le previsioni meteorologiche non prevedono a breve condizioni favorevoli alla

dispersione degli inquinanti; richiamata l'ordinanza prot. n. 1286 del 9 gennaio 2006 di divieto di circolazione di tutti i veicoli non adibiti a servizio pubblico, con esclusione dei veicoli ad emissione nulla, alimentati a GPL e metano e di quelli omologati "euro 4" dal giorno di martedì 10 gennaio 2006, dalle ore 8 alle ore 10 e dalle ore 17 alle ore 19 e blocco nei medesimi giorni dei mezzi non catalizzati dalle ore 8 alle ore 19; visto il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" così come modificato dal Decreto 2 aprile 2002, n. 60 ove all'art. 1, comma 2, si prevede che i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 285/92, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dall'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267; visto l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285, con il quale si da' facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; visti l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l'articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze; ORDINA per il giorno domenica 15 gennaio 2006 l'adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione stradale ad integrazione di quelli previsti nell'ordinanza prot. n. 1286 del 9 gennaio 2006: Divieto della circolazione stradale dinamica dalle ore 08.00 alle ore 19.00 a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori privati e commerciali all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie: Via del Giordano, Via Novati, Via degli Ippocastani, Via Ghisleri, Via Rialto, Via Mantova, Via dell'annona, Via Persico, via Gallazzi, Via Brescia, via S.Bernardo, via Cimitero, via S. Francesco, via Bergamo, P.zza Risorgimento, Via Ghinaglia, Via Massarotti, piazza Cadorna. Saranno esclusi da tale provvedimento di divieto di circolazione i seguenti veicoli: veicoli ad emissione nulla, alimentati a gas e quelli omologati "euro 4"; autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale; autoveicoli di Pronto Soccorso; mezzi di trasporto pubblico; taxi e veicoli a noleggio con conducente;

autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno; autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare; autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa); autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio permessi o in alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia); autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro; autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il centro cittadino e il proprio domicilio al termine dell'attività giornaliera; veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento; mezzi al servizio della carovana del viaggio della fiamma olimpica di Torino 2006. Sono altresì esclusi dal provvedimento di divieto di circolazione i seguenti veicoli catalizzati ed eco diesel (vedasi allegato "A"), che potranno raggiungere la loro destinazione utilizzando l'itinerario più breve rispetto al perimetro di chiusura: i veicoli dei residenti, degli aventi una rimessa e delle persone alloggiate presso alberghi all'interno dell'area vietata alla circolazione mezzi d'opera e veicoli utilizzati da imprese edili ed artigianali impegnate in attività di installazione e manutenzione di impianti, nonché veicoli operativi intestati ad attività commerciali, utilizzati per le consegne a domicilio. Tali veicoli sono tenuti a raggiungere la destinazione percorrendo l'itinerario più breve rispetto al perimetro dell'area interdetta al transito. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere svolte negli orari previsti dall'ordinanza Generale sulla circolazione stradale nel comune di Cremona ovvero dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00, fatte salve eventuali ulteriori deroghe attribuite con specifica autorizzazione; veicoli utilizzati per l'approvvigionamento merci delle attività commerciali ubicate all'interno dell'area interdetta alla circolazione, limitatamente alle seguenti fasce orarie: 8,00-10.00 e 13.00-17.00; veicoli diretti alla farmacia di turno per l'acquisto di farmaci, utilizzando il percorso più breve rispetto il perimetro di chiusura; gli autoveicoli utilizzati durante l'espletamento di assistenza domiciliare purchè muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio Permessi del Comando di P.M.; veicoli di partecipanti a cerimonie civili e religiose muniti di apposita autorizzazione; i veicoli diretti al parcheggio La Marmora, con accesso obbligatorio da piazza Risorgimento - Corso

Garibaldi, solo se il parcheggio ha posti liberi opportunamente segnalati; tali veicoli dovranno conservare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del parcheggio sino all'uscita dal perimetro vietato al traffico; veicoli diretti al parcheggio S. Tecla con accesso limitatamente da via Massarotti - via S. Tecla ed uscita da via Bissolati - via Spalato - via Massarotti; veicoli diretti al parcheggio di via Santa Maria in Betlem con accesso ed uscita limitatamente da via Mosa. Si precisa che la libera circolazione dei veicoli sarà consentita limitatamente al senso di marcia dei veicoli provenienti da P.zza Cadorna e diretti verso Via Giuseppina, nelle seguenti vie: in Via Giordano nel tratto compreso dall'intersezione stradale con Via del Sale all'intersezione stradale con Via Novati, in Via Novati e in Via Ippocastani per tutta l'estensione delle vie Sarà consentito l'accesso in senso opposto di marcia ai veicoli adibiti a servizi pubblici ed ai veicoli d'emergenza. In Via Novati, in Via Ippocastani e nel tratto di Via Giordano compreso dall'intersezione stradale con Via Novati all'intersezione stradale con Via Mosa, l'accesso sarà consentito anche ai sopra citati veicoli derogati. Sarà consentito l'accesso alla stazione ferroviaria e parcheggio ex tranviarie da piazza Risorgimento lungo la via Dante fino a via Cimitero e dalla via Boschetto - via Cimitero. L'accesso e l'uscita del parcheggio di piazza della Croce Rossa (foro Boario) sarà possibile solamente da via dell'annona. Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione. Nel caso la segnaletica vigente sia in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento saranno attuati opportuni interventi segnaletici coordinati dalla Polizia Municipale. AVVERTE Chi non rispetta la presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della strada. AVVERTE ALTRESI' Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione. INVITA Tutta la popolazione a non utilizzare i mezzi di trasporto privati, a ridurre le temperature negli ambienti e le ore di funzionamento del riscaldamento e a non utilizzare stufe e caminetti a

combustibile solido. Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed opportuni. Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, al Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell'ordine, al Presidente della Provincia di Cremona, all'a.r.p.a. dipartimento di Cremona, all'a.e.m. S.p.A. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle Politiche Ambientali, nonchè ai Direttori dei Settori Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco. Mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor Prefetto della Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo. 12 gennaio 2006 IL SINDACO prof. Gian Carlo Corada ALLEGATO "A" Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione comandata, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (nota come euro 1) e successive direttive e quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive anche se immatricolati prima del 1 gennaio 1993. TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL Codifiche normative Euro denominazione EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 data di inizio dal 1/1/1993 dal 1/1/1997 dal 1/1/2001 dal 1/1/2006 codici 1991/441/CEE 1993/59/CEE 1994/12/CE 1996/69/CE 1998/69/CE A 1999/102/CE A 2001/1/CE A 2001/100/CE A 2002/80/CE A 2003/76/CE A 1998/69/CE B 98/77 CE rif. 98/69 CE B 1999/96/CE B 1999/102/CE rif. 98/69 CE B 2001/1/CE rif. 98/69 CE B 2001/27 CE B 2001/100/CE B 2002/80/CE B 2003/76/CE B Note Il presente documento è affisso all'albo Pretorio del Comune di Cremona dal 13 gennaio 2006 al 27

gennaio 2006. Tipologia Ordinanze Categoria di Ordinanze Varie [2] Percorsi di navigazione Mi Interessa Vivere l'ambiente [3] Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l. Collegamenti [1] https://www.comune.cremona.it/node/407014 [2] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/505 [3] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/25