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Lombardia/294/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò dott.ssa Laura De Rentiis dott. Donato Centrone dott. Paolo Bertozzi dott. Cristian Pettinari dott. Giovanni Guida dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Presidente Consigliere Primo referendario Primo referendario (relatore) nella camera di consiglio del 10 settembre 2015 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 1

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; Vista la nota del Presidente della Provincia di Varese protocollata dalla Corte dei conti l 8 giugno 2015 (prot. n. 6939), con la quale si chiede un parere in materia di contabilità pubblica; Vista l ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta; Udito il relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Premesso che Il Presidente della Provincia di Varese ha formulato una richiesta di parere in merito all applicabilità dell art 23 bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare la richiesta contiene tre quesiti. La prima questione attiene all'applicabilità della disposizione in parola al solo personale dirigente o anche al personale c. d. dei livelli. La perplessità emerge dalla duplice circostanza che la norma trova collocazione sistematica nell'articolo 23 bis e nel capo II del d.lgs., entrambi aventi come destinatario il personale dirigenziale. Il secondo tema attiene alle modalità di corresponsione del trattamento economico. Posto che gli oneri per il trattamento economico fondamentale e accessorio (corrispondenti all'inquadramento contrattuale) gravano sulla società presso cui il personale è assegnato, si chiede se la relativa corresponsione possa avvenire per il tramite dell'ente "assegnante", cui verrebbero trasferite le risorse finanziarie necessarie per retribuire il personale interessato, o se non sia più corretto che la società fruitrice retribuisca direttamente il personale assegnato. Ad avviso del Presidente della Provincia di Varese, tale questione potrebbe avere rilievo in punto di corretto computo delle spese di personale dell'ente e dei saldi relativi al patto di stabilità. L'argomento conclusivo concerne invece il compenso aggiuntivo cui fa riferimento l'ultimo periodo del comma. Trattandosi di società pubblica, ci si chiede su quali parametri detto compenso debba essere determinato e, in particolare, se, nel caso in cui al dipendente interessato sia già assegnata una retribuzione di posizione pari al massimo contrattuale, il compenso in parola 2

possa, di fatto, determinare un innalzamento oltre i limiti contrattuali dell'importo di detta retribuzione e, conseguentemente, di quella di risultato. In merito all ammissibilità della richiesta La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8 della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame. La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo dal momento che la Provincia rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell ambito dell amministrazione provinciale, il Presidente è l organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto rappresentante dell ente ai sensi dell art. 50 T.U.E.L. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto d indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile con riferimento al secondo quesito - attinente alle modalità di corresponsione del trattamento economico dal 3

personale assegnato ad altro ente o impresa privata ai sensi dell art. 23 bis, comma 7, d. lgs. n. 165/2001 -, vertendo sull applicazione di norme riguardanti la contabilità pubblica, materia sulla quale, ai sensi della l. n. 131/2003, possono essere resi pareri dalle Sezioni regionali di controllo. Non risultano, invece, ammissibili oggettivamente il primo e il terzo quesito. La prima e la terza questione, relative rispettivamente all'applicabilità della disposizione in parola al solo personale dirigente o anche al restante personale e al trattamento aggiuntivo del personale assegnatario, attengono alla materia giuslavoristica. La Sezione richiama comunque il disposto, tuttora vigente anche in seguito all entrata in vigore dell articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, che ha modificato la disciplina applicabile alle regioni ed agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno nella materia della spesa e delle assunzioni di personale, abrogando, per quanto di interesse in questa sede, l articolo 76, comma 7, d.l. n. 112/2008, che regolava il rapporto di incidenza tra spesa per il personale e spesa corrente ai fini delle nuove capacità assunzionali -, dell art. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112/2008. Sul punto si richiamano, fra le altre, le deliberazioni Lombardia/22/2014/PAR, Lombardia/28/2014/PAR e Liguriaq/55/2014/PAR. Esame nel merito Occorre preliminarmente precisare che la decisione da parte dell Amministrazione sulle modalità interpretative delle norme di contabilità è frutto di valutazioni proprie dell Ente medesimo, rientranti nelle prerogative dei competenti organi decisionali, pur nel rispetto delle previsioni legali e nell osservanza delle regole di sana gestione finanziaria e contabile. Cionondimeno il Comune richiedente potrà tenere conto, nelle determinazioni di propria competenza, dei principi generali enunciati in sede interpretativa nel presente parere. Il secondo quesito posto dalla Provincia di Varese attiene alle modalità di corresponsione del trattamento economico dal personale assegnato ad altro ente o impresa privata ai sensi dell art. 23 bis, comma 7, d. lgs. n. 165/2001. 4

L art. 7, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, di riforma della dirigenza statale, ha introdotto nel corpo del D.Lgs. 165/2001 l articolo 23 bis. Ai sensi dell art. 23 bis, comma 1, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato, sono collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa non comporta la perdita della qualifica posseduta. La disciplina dell istituto è dettata nei commi da 1 a 6 della disposizione in esame. Accanto all istituto di cui ai commi 1-6 della disposizione citata, la legge 145/2002 prevede un ulteriore istituto ai commi 7 e 8 dell art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001. Sulla base di appositi protocolli di intesa, le amministrazioni pubbliche possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. Il quesito posto dalla Provincia di Varese attiene alle modalità di corresponsione del trattamento economico dal personale assegnato ad altro ente o impresa privata ai sensi dell art. 23 bis, comma 7, d. lgs. n. 165/2001. Posto che gli oneri per il trattamento economico fondamentale e accessorio (corrispondenti all'inquadramento contrattuale) gravano sulla società presso cui il personale è assegnato, si chiede se la relativa corresponsione possa avvenire per il tramite dell'ente "assegnante", cui verrebbero trasferite le risorse finanziarie necessarie per retribuire il personale interessato, o se non sia più corretto che la società fruitrice retribuisca direttamente il personale assegnato. Ad avviso del Presidente della Provincia di Varese, tale questione potrebbe avere rilievo in punto di corretto computo delle spese di personale dell'ente e dei saldi relativi al patto di stabilità. 5

Al riguardo si osserva che il tenore letterale del citato comma 7 demanda al protocollo d intesa la concreta disciplina, fra l altro, dell onere per la corresponsione del trattamento economico, che si stabilisce espressamente debba essere posto a carico delle imprese destinatarie. Considerato il tenore della disposizione, una eventuale attuazione della medesima nel senso che la materiale corresponsione del trattamento economico al personale assegnato all esterno possa avvenire per il tramite dell'ente "assegnante", al quale verrebbero trasferite le risorse finanziarie necessarie per retribuire il personale interessato, sconta la necessità di verificare la concreta fattibilità di tale modalità di pagamento dell emolumento con l istituto giuridico prescelto per dare attuazione all assegnazione temporanea, oltre a dover essere accompagnata da idonea e puntuale motivazione in ordine ai motivi per i quali l Amministrazione ritiene di accollarsi i rischi che necessariamente connotano una simile modalità operativa di corresponsione dell emolumento. P.Q.M. nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. Il Relatore (Sara Raffaella Molinaro) Il Presidente (Simonetta Rosa) Depositata in Segreteria 21 settembre 2015 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 6