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ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 02/2015 Napoli 12 Gennaio 2015 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE NOTIFICATA CON TELEGRAMMA E' PIENAMENTE EFFICACE A CONDIZIONE CHE CONTENGA UN'ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DELL'ADDEBITO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 26744 DEL 18 DICEMBRE 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 26744 del 18 dicembre 2014, ha statuito che la contestazione disciplinare ex art. 7 L. 300/70 può legittimamente essere notificata con telegramma postale a condizione che lo stesso riporti dettagliatamente l'addebito effettuato al lavoratore. Nel caso in disamina, un dipendente, occupato quale modellista, veniva licenziato con l'accusa di aver sottratto alcuni modelli di scarpe, in fase di progettazione, dall'azienda ove era occupato. La contestazione disciplinare, con la quale veniva dato avvio al procedimento disciplinare, successivamente culminato con il licenziamento, veniva effettuata con un telegramma postale. Avverso l'atto di recesso, il dipendente ricorreva alla Magistratura. Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta dal subordinato, nel confermare integralmente il decisum dei gradi di merito, hanno sottolineato, fra l'altro, 1

che, affinché il procedimento disciplinare possa essere ritenuto regolarmente espletato, il nostro ordinamento positivo prevede la preventiva e specifica contestazione dell'addebito al dipendente al fine di consentirgli l esercizio dell inviolabile diritto alla difesa, fornendo le proprie ragioni giustificatrici. Pertanto, atteso che nel caso di specie il telegramma riportava puntualmente l'indicazione dei fatti addebitati, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la legittimità dell'atto di recesso datoriale, irrogato al termine dell'iter disciplinare ex art. 7 dello statuto dei lavoratori, anche se avviato con un semplice telegramma postale. L ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE MA NON DEQUALIFICANTI NON PUO ESSERE CONSIDERATA MOBBING. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 27239 DEL 22 DICEMBRE 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 27239 del 22 dicembre 2014, ha statuito che non può ritenersi una condotta di mobbing del datore di lavoro se questi adibisce il dipendente a mansioni diverse a quelle per le quali è stato assunto, ma che non sono dequalificanti. Nel caso di specie una dipendente, assunta per occuparsi dell amministrazione di un hotel di prossima apertura, era stata inizialmente adibita a mansioni diverse in quanto la struttura non era ancora completamente aperta. L impresa aveva poi assunto un direttore amministrativo e la donna rifiutandosi di sottostare gerarchicamente alla nuova figura veniva licenziata. Il ricorso al Giudice del Lavoro, contenente la domanda di reintegro ed il risarcimento del danno per condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro, veniva rigettato. Parimenti la Corte di Appello si conformava al decisum di prime cure. Da qui il ricorso alla Suprema Corte che, con la sentenza de qua, ha confermato appieno i precedenti giudizi, sottolineando che il potere del datore di lavoro «di organizzare la propria attività e conseguentemente di mutare le mansioni di un dipendente», esercitando quello ius variandi ad esso riconosciuto, è pienamente legittimo; inoltre, le mansioni diverse cui la lavoratrice era stata adibita 2

trovavano giustificazione nella circostanza della mancata apertura dell hotel e ciò non poteva condurre a ritenerle «necessariamente dequalificanti». Secondo i Giudici del Palazzaccio, la valutazione, sul legittimo esercizio dello ius variandi, deve essere effettuata sulla base «dell omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza» e spetta al Giudice del Merito che, nel caso specifico, ha escluso il demansionamento e conseguentemente la condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro. LE ASSENZE DAL LAVORO CONSEGUENTI AD UN PROVVEDIMENTO DI CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL DIPENDENTE NON COSTITUISCONO INADEMPIMENTO CONTRATTUALE SANZIONABILE AUTOMATICAMENTE CON IL LICENZIAMENTO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 26954 DEL 19 DICEMBRE 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 26954 del 19 dicembre 2014, ha statuito che le assenze dal lavoro del dipendente destinatario di un provvedimento di carcerazione preventiva, per motivi non afferenti la sfera lavorativa, non costituiscono inadempimento contrattuale, né tantomeno violazione dei doveri fondamentali di correttezza e buona fede, tali da giustificare un automatico provvedimento di licenziamento a prescindere da qualsivoglia valutazione nel merito. Nel caso de quo, un lavoratore, adibito alle mansioni di guardiano, veniva licenziato per non essersi presentato al lavoro essendo destinatario di un provvedimento di carcerazione. I Giudici di merito, aditi dal prestatore, condannavo l'azienda al reintegro del subordinato. Inevitabile il ricorso in Cassazione. Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, nell'avallare in toto il decisum di prime cure, hanno evidenziato che le assenze dal lavoro, conseguenti ad un provvedimento di carcerazione preventiva per motivazioni estranee alla sfera lavorativa, non costituiscono un inadempimento contrattuale né tantomeno una violazione dei doveri fondamentali di correttezza e buona fede, ma una temporanea impossibilità all espletamento della prestazione lavorativa. Pertanto, al fine di valutare la legittimità del 3

licenziamento, è necessario, di volta in volta, verificare l'interesse del datore nel continuare ad avvalersi dell'attività lavorativa, avendo riguardo alla dimensione aziendale, ai tempi della carcerazione preventiva ed a tutte le circostanze idonee a stabilire la tollerabilità dell'assenza. Pertanto, atteso che nel caso in commento il licenziamento era stato irrogato subito dopo i primi giorni di assenza, senza ponderare le dimensioni aziendali ed il ruolo (marginale) ricoperto dal lavoratore (id: guardiano), i Giudici di legittimità hanno confermato l'illegittimità dell'atto di recesso datoriale già affermata nei gradi di merito. E NULLA LA NOTIFICA DELL ATTO IMPOSITIVO EFFETTUATA NON A MANI DI PERSONA DI FAMIGLIA BENSI A MANI DI PERSONA CHE SI COMPORTA COME TALE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 26501 DEL 17 DICEMBRE 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 26501 del 17 dicembre 2014, ha statuito l illegittimità della notifica di un atto impositivo effettuato presso la residenza del contribuente a persona qualificatasi di famiglia, ma che in realtà era un estraneo, peraltro non convivente. Nella vicenda in esame, un contribuente riceveva notificata una cartella esattoriale per Irpef relativa all'anno 1997 presso la propria abitazione, a mani di una persona che si qualificava suocero, ma che in realtà non aveva alcun vincolo familiare né era con lui convivente. Il ricorso veniva accolto in primo grado presso la C.T.P., poiché i Giudici avevano ritenuto nulla la notifica e, successivamente, la sentenza veniva modificata dalla CTR Liguria, che riteneva rituale la notifica giacché avvenuta presso il domicilio del contribuente ed a mani di una persona che in quel momento si trovava presso l abitazione ed attuava un comportamento da persona di famiglia. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ribadendo l estraneità della persona alla quale era stato notificato l atto che, tra l altro, non era con sé convivente. Orbene, la Suprema Corte ha preliminarmente evidenziato che l'esegesi giurisprudenziale del II comma dell'art. 139 c.p.c., ha ampliato il concetto 4

di "persona di famiglia" fino a ricomprendervi non solo i parenti ma, anche gli affini ed ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la "persona di famiglia" cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario. Nella specie, hanno continuato gli Ermellini, il destinatario della notifica ha contestato espressamente che colui al quale l'atto era stato consegnato, qualificatosi come suocero, fosse un proprio affine e fosse con lui convivente, dimostrando documentalmente le circostanze suddette e perciò, i Giudici d'appello hanno ravvisato la ritualità della notifica sulla base di una condizione di apparenza. Pertanto, hanno concluso i Giudici di Piazza Cavour, a fronte di documentata contestazione, è da escludersi la validità della notifica effettuata non a mani di persona di famiglia, bensì a mani di persona che si comporta come tale. L ISTANZA DI RIMBORSO IVA NON E TARDIVA SE E INVIATA ENTRO IL NUOVO TERMINE PROROGATO PER PROBLEMI TECNICI ALLA RETE TELEMATICA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 26867 DEL 18 DICEMBRE 2014 La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 26867 del 18 dicembre 2014, ha statuito che non incorre in alcuna sanzione o conseguenza il contribuente che presenta la dichiarazione fiscale o fa altri adempimenti telematici in ritardo a causa di problemi sulla rete dell'agenzia delle Entrate. In questi casi, infatti, prevale il principio dell'affidamento del cittadino nel buon andamento dell'amministrazione finanziaria. IL FATTO Con un comunicato stampa del 31 ottobre 2003 l Agenzia delle Entrate annunciava che, a causa di problemi tecnici che avevano interessato le reti telematiche in quella giornata, costituente termine per l invio on-line delle 5

dichiarazioni, ne era consentita la trasmissione sino alla mezzanotte del 3 novembre 2003. Il 2 febbraio 2004 cioè entro i successivi novanta giorni di cui all art. 2 comma 7, del D.P.R. 322/98 la società contribuente presentava, mediante modello VR, istanza di rimborso dell IVA in eccedenza nell anno d imposta 2002; istanza che l Agenzia delle Entrate riteneva però tardiva. La società provvedeva a ricorrere agli organi della giustizia tributaria risultando vincitrice in entrambi i gradi di giudizio di merito. L Agenzia delle Entrate ricorreva alla Corte di Cassazione sostenendo che, il rimborso dell'iva a credito non spetta se esso non era stato chiesto con la dichiarazione e che, pertanto, risultavano inefficaci le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni dal termine di legge, fissato per il 2003 al giorno 31 ottobre. Siccome il modello per la richiesta di rimborso (VR) è considerato parte della dichiarazione, la richiesta presentata dalla società contribuente il 2 febbraio 2004 era da intendersi inefficace perché tardiva, rimanendo irrilevante che l Ufficio stampa dell Agenzia delle Entrate avesse comunicato al pubblico dei contribuenti che, per problemi tecnici delle reti telematiche, era consentita la trasmissione delle dichiarazioni sino al 3 novembre 2003. Ebbene, i Giudici del Palazzaccio, nel disattendere in toto i motivi di gravame posti a base del ricorso da parte dell Agenzia delle Entrate, con la sentenza de qua, hanno rilevato che il comportamento della società contribuente (id: presentazione del modello VR entro i 90 gg.) non fosse in contrasto con i parametri di legalità, correttezza e diligenza laddove aveva fatto affidamento sulla nuova scadenza del 3 novembre 2003 indicata dalla stessa Amministrazione, tanto più che tale indicazione non era associata ad alcuna ulteriore precisazione che ne limitasse la portata (conf. Cass. n. 17626/2014). Peraltro, è da escludere che l'esercizio del potere di differimento dei termini, previsto dall'art. 9 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), sia riservato a un atto a forma vincolata. Anzi, hanno puntualizzato i Giudici nomofilattici, nella variegata prassi legislativa e amministrativa in materia fiscale, tale potere è esercitato tanto con i prescritti decreti ministeriali, quanto anche con diversi atti quali: 6

decreti legge e altri provvedimenti aventi forza di legge, ovvero ordinanze e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero determinazioni delle Agenzie fiscali tra cui i comunicati stampa, soprattutto nei casi d urgenza, come nel caso in specie. Per le considerazioni suddette il ricorso dell Amministrazione finanziaria veniva respinto con relativa condanna alle spese del giudizio di legittimità. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo. 7