Regolamento di gestione della STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

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COMUNE DI PIANORO PROVINCIA DI BOLOGNA Ufficio Ambiente, protezione civile e nettezza urbana Regolamento di gestione della STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

Art. 1 FUNZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO Il centro di raccolta rifiuti urbani è un area pubblica, istituita ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m. dove i cittadini possono conferire varie tipologie di rifiuti che per qualità e dimensioni non possono essere depositati nei normali cassonetti o nei contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio comunale. Il servizio in oggetto ha l obiettivo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti ed è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Pianoro. Le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio potranno usufruire del servizio limitatamente ad alcune tipologie di rifiuto (specificatamente indicate nella tabella riportata al seguente art. 3) per i quali il conferimento presso il centro di raccolta risulti meno oneroso rispetto al costo che i medesimi rifiuti avrebbero se fossero depositati nei cassonetti stradali e destinati all incenerimento ed è comunque preferibile qualora sia possibile il loro riciclaggio o recupero. La Giunta comunale può variare e/o incrementare le tipologie indicate qualora dovessero modificarsi le condizioni organizzative del Servizio. Art. 2 UBICAZIONE E ORARI DI APERTURA Il deposito temporaneo di rifiuti urbani si trova in via del Savena in località Pian di Macina. Il servizio è attivo nei seguenti giorni ed orari : Lunedì e Giovedì dalle 15 alle 18 Mercoledì dalle 9 alle 11 Sabato dalle 8 alle 12 l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare gli orari e le giornate di apertura in modo da garantire la fruibilità del servizio da parte della cittadinanza.

Art. 3 TIPOLOGIE, CONDIZIONI DEL RIFIUTO E QUANTITA MASSIME CONFERIBILI TIPOLOGIA Le tipologie contrassegnate con l asterisco (*) sono conferibili anche da attività produttive e pubblici esercizi QUANTITA MASSIME INDICATIVE (si intende quantità giornaliere conferibili pro capite) CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO Carta/ cartone (*) Non sono conferibili : carta sporca o unta; carta unita a materiali plastici (es. contenitori del latte o dei succhi di frutta), sacchetti di plastica, ecc. Ingombranti metallici (ad es. elettrodomestici, reti da letto, mobili metallici (*) Ingombranti non metallici (ad es. mobili, materassi, divani, sanitari, oggetti di plastica di rilevanti dimensioni) Monitor esausti di televisori e computer con tubo catodico Materiale elettronico (stampanti, fax, calcolatrici) Max n. 3 e comunque compatibilmente all ingombro n. 1 n. 1 Frigoriferi n. 1 Batterie Olio esausto Max. 10 litri Si accetta esclusivamente olio minerale di veicoli Olio vegetale Max 10 litri Non si accetta olio proveniente da pubblici esercizi (rosticcerie, ristoranti, ristorazioni, ecc. Pile Farmaci Cartucce stampanti e toner

Si precisa che le quantità sono indicative e comunque, onde garantire il corretto funzionamento dell area di deposito temporaneo, i rifiuti conferiti saranno accettati compatibilmente alle capacità di ricezione del centro stesso. Non saranno ammessi rifiuti che per tipologia e quantità non rientrano tra quelli indicati nella tabella di cui sopra. Art. 4 MODALITA DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COPETENZE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO I soggetti conferitori sono tenuti all osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme : conferire esclusivamente i materiali ammessi conferire i materiali possibilmente già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di raccolta soffermarsi nell area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e containers. Gli addetti alla sorveglianza sono tenuti all osservanza del presente Regolamento e specificatamente a svolgere le seguenti funzioni : effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell ammissione accertarsi che il conferimento del rifiuto avvenga nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento sensibilizzare l utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti compilare il registro di entrata dei rifiuti redigere una relazione semestrale in cui siano riportati i dati delle qualità di materiali conferiti alla Stazione Ecologica Attrezzata segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente regolamento segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant altro presente nell area Art. 5 DIVIETI E SANZIONI E fatto espresso divieto di :

1. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant altro presente nell area 2. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato 3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall area del centro di raccolta 4. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori o dei siti preposti all ammasso 5. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali 6. occultare, all interno di altri materiali, rifiuti non ammessi 7. accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione 8. introdursi nell area fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo V, Capo 1 del D.Lgs. 22/97 e s.m., con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative : - sanzione amministrativa pecuniaria da 25,82 a 516,46, elevata sino a 619,75 nell ipotesi prevista dall art. 50, comma 1, del D.Lgs. 22/97 e s.m., a seconda della fattispecie e della gravità dell illecito commesso. In particolare si precisa che : - costituisce aggravante il fatto che il trasgressore abbia violato i divieti indicati ai punti 1 e 2 del presente articolo, introducendosi abusivamente nell area sudante l orario di chiusura; - la violazione dei divieti di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo fermo restando l addebito delle spese di bonifica ove necessaria è considerato abbandono di rifiuti e quindi punito ai sensi dell art. 50 comma 1 del D.Lgs. 22/97 e s.m. con le seguenti sanzioni amministrative : - da 25,82 a 154,94 se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi - da 103,29 a 619,75 se trattasi di rifiuti ingombranti o pericolosi. A norma dell art. 14 del D.Lgs. 22/97 e s.m., il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e dal ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. L applicazione delle sanzioni amministrative viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 689/81 e s.m.