REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010

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REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010

INDICE Art. 1 Finalità del regolamento...2 Art. 2 Programmazione e copertura finanziaria...2 Art. 3 Attivazione delle procedure selettive finalizzate alla chiamata...2 Art. 4 Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive...3 Art. 5 Modalità di costituzione delle Commissioni di valutazione...3 Art. 6 Procedura di valutazione delle candidature...4 Art. 7 Termine della procedura di valutazione...4 Art. 8 Proposta di chiamata...4 Art. 9 Natura del rapporto di lavoro...4 Art. 10 Norme transitorie e finali...4 Art. 1 Finalità del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more della revisione statutaria e organizzativa dell'ateneo da adottarsi a seguito della delega alla Provincia Autonoma di Trento delle funzioni legislative e amministrative statali in materia di Università degli Studi di Trento di cui all'art. 2, comma 122, della Legge 191/2009 e atti conseguenti. Art. 2 Programmazione e copertura finanziaria 1. L'Università degli Studi di Trento attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della L. 311/2004, e di cui all'art. 1-ter del D.L. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2005, nonché del piano triennale di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), della L. 240/2010 e della programmazione di cui all'art. 3, comma 2, lettere d) e f), del D. Lgs.142/2011. 2. La programmazione dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente. 3. Le Facoltà, per l attivazione delle procedure di chiamata di cui al presente regolamento, utilizzano le risorse a loro assegnate nell ambito delle risorse destinate allo sviluppo del corpo accademico. 4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori potranno essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale. Art. 3 Attivazione delle procedure selettive finalizzate alla chiamata 1. La proposta di attivazione della procedura di chiamata di cui al presente regolamento è deliberata dai Consigli di Facoltà, specificando: - la fascia alla quale si riferisce la procedura (prima o seconda fascia); - il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; ed eventualmente indicando: - il numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici; - la lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati. 2. L attivazione della procedura è deliberata dal Senato Accademico previa verifica di coerenza con la programmazione triennale e della disponibilità di risorse. 3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa. 4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e ne viene data pubblicità tramite il sito del MIUR e il portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento. 5. Il bando specifica: a) il numero dei posti messi a bando e la relativa fascia; Pagina 2 di 5

b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; c) la Facoltà di incardinamento e la sede prevalente di lavoro; d) le funzioni, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale; e) le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; f) i criteri generali di valutazione a cui la Commissione dovrà attenersi e le modalità di selezione, che possono comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica; g) l'eventuale richiesta di adeguata conoscenza di una lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato; h) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. 6. Nel caso di posizioni attivate con finanziamenti esterni, potrà inoltre essere indicata la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto. 7. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo. Art. 4 Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive 1. Alla procedura selettiva possono partecipare: a) candidati che abbiano conseguito l abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; b) candidati che abbiano conseguito l idoneità ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa; c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura selettiva; d) studiosi stabilmente impegnati all estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero tramite il D.M. 236/2011. 2. Ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente regolamento, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo. Art. 5 Modalità di costituzione delle Commissioni di valutazione 1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Rettore nomina una Commissione di valutazione, composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o appartenenti a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore concorsuale. Di questi, due sono indicati dalla Facoltà e uno è indicato dal Comitato di Ateneo per il reclutamento. 2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale che comprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. 3. Almeno un membro della Commissione deve provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un membro proveniente da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero tramite il D.M. 236/2011. 4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 5. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. 6. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8,. 7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Pagina 3 di 5

Art. 6 Procedura di valutazione delle candidature 1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 5 procede alla valutazione comparativa delle candidature con riferimento ai criteri generali di valutazione indicati nel bando, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di: a) pubblicazioni scientifiche; b) curriculum; c) attività didattica (ivi inclusa la prova didattica eventualmente prevista dal bando); d) conoscenza di una lingua straniera, qualora richiesta dal bando. 2. Le eventuali prove didattiche e di accertamento della conoscenza della lingua straniera sono svolte in seduta pubblica. E' facoltà della Commissione prevedere che la prova didattica sia svolta nella lingua straniera eventualmente richiesta dal bando. 3. Al termine dei lavori, la Commissione individua il candidato o, in caso di più posti, i candidati comparativamente migliori. Art. 7 Termine della procedura di valutazione 1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. 2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. 4. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul portale di Ateneo. Art. 8 - Proposta di chiamata 1. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Facoltà, acquisito il parere dei Consigli di Dipartimento interessati, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, la chiamata del candidato o, in caso di più posti, dei candidati individuati dalla Commissione in riferimento ai posti messi a bando, ovvero decide di non procedere alla chiamata. 2. In caso di proposta di chiamata di uno o più dei candidati individuati dalla Commissione, la relativa delibera è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la verifica della coerenza della chiamata nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. Art. 9 - Natura del rapporto di lavoro 1. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente regolamento, a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti, l'università degli Studi di Trento procede all'assunzione del professore chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi della Legge 240/2010. Art. 10 Norme transitorie e finali 1. Fino all'entrata in vigore dello Statuto da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs.142/2011, le chiamate sono di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo Statuto vigente. 2. Sulla base delle disposizioni previste dall art. 29, comma 4,, coloro che hanno conseguito l idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 210/1998, limitatamente al periodo di Pagina 4 di 5

durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla L. 210/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai sensi dell art. 29, comma 10,, la disciplina dei trasferimenti di cui all art. 3 della L. 210/98, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato. 4. L'Università degli Studi di Trento, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. 5. Nelle more della costituzione del Comitato d'ateneo per il reclutamento, le funzioni dello stesso sono attribuite al Senato Accademico. 6. Con successiva regolamentazione, da adottarsi ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6,, verranno disciplinate le procedure valutative finalizzate alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di soggetti, in servizio presso l'ateneo, in possesso dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16. Pagina 5 di 5