ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA



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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ****** ****** 1

PREMESSA Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, condizione questa necessaria per l ammissione all esame di abilitazione. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. L avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come proprio obbligo deontologico, nell interesse dell Ordine, il ruolo di tutore della formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato. Oltre a perseguire l effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all Ordine forense, in generale, nuovi avvocati prepararti e correttamente motivati. ART.1 ( Definizione ) Ai fini del presente Regolamento si intende per praticante colui il quale stia svolgendo l iter formativo biennale previsto dalla legge. ART.2 ( Domanda del praticante ) 2

Ai sensi dell art. 8 R.D.L. 27.11.1933 n.1578 e successive modifiche, chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro Speciale dei praticanti avvocati deve rivolgere apposita domanda al Consiglio dell Ordine alla quale, oltre ai documenti richiesti dall art.1 del R.D. 22.01.1934 n.37, deve essere allegata una dichiarazione dell aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve specificare: se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari; se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione; se frequenta corsi post-universitari; se svolge la pratica per l accesso ad altre professioni. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell Ordine entro quindici giorni dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione predetta, autorizzando lo stesso Consiglio dell Ordine ad assumere informazioni presso il proprio datore di lavoro in relazione agli orari di lavoro osservati al fine di valutarne la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense. ART.3 ( Dichiarazione dell avvocato ) Alla domanda del praticante, oltre al certificato di cui all art.1, primo comma lett. D), R.D. 22.01.1934 n.37, deve essere allegata una dichiarazione con la quale l avvocato deve: 3

indicare il numero ed il nome di eventuali altri praticanti; garantire la formazione del praticante, anche impegnandosi a consentirgli l esame delle pratiche e l uso dei beni strumentali dello studio; escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente esecutive e non finalizzate alle esigenze di apprendimento e di formazione connesse alla pratica professionale. Per poter accogliere un praticante presso il proprio studio l avvocato deve essere iscritto all Albo degli Avvocati con una anzianità non inferiore a quattro anni. L avvocato non può consentire a più di due praticanti contemporaneamente di svolgere il tirocinio presso il suo studio, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell Ordine su circostanziata istanza dal medesimo proposta. Nel caso in cui la pratica venga svolta in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dallo stesso previsto assume la figura dell avvocato presso il quale viene svolta la pratica. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell Ordine entro trenta giorni unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità; il periodo di pratica svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l attività di altro studio, deve rivolgere preventivamente comunicazione al Consiglio dell Ordine 4

nella quale vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica; a tal fine il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere la pratica integrativa. In ogni caso il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due studi i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica. ART.4 ( Durata della pratica e scuole di specializzazione ) La durata della pratica è stabilita in due anni continuativi decorrenti dall iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai sensi dell art.17 n.5 R.D.L. 27.11.1933 n.1578. E consentito al praticante di sostituire gli adempimenti di uno dei due anni di tirocinio con il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all art.16 D. Lgs. 17.11.1997 n.398, e successive modificazioni, secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 28.09.2002. E consentito al praticante di sostituire gli adempimenti connessi ad uno dei due anni di tirocinio con la partecipazione ad uno dei corsi post-universitari previsti dall art.18 R.D.L. 27.11.1933 n.1578 e disciplinati a norma dell art.2 D.P.R. 10.04.1990 n.101. Il praticante è tenuto ad un assidua frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze; in ogni caso la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a n.15 ore settimanali. 5

Il praticante è tenuto all aggiornamento professionale ed alla formazione individuale indipendentemente dall insegnamento impartitogli nello studio dove svolge la pratica; egli ha diritto ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purchè ciò non interferisca sull attività dello studio. L avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell attività di studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne un adeguata formazione. Al praticante deve essere assegnato all interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell attività professionale; per l attività effettivamente svolta a favore dello studio, dal conseguimento del patrocinio, deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all effettivo apporto professionale ricevuto, fermo restando il diritto del praticante ad essere sempre e comunque rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l attività di cancelleria finalizzata all integrazione della pratica. Al praticante abilitato deve essere data la possibilità di seguire in via esclusiva propri assistiti, senza che comunque tale attività interferisca o pregiudichi l attività svolta a favore dello studio. L avvocato deve, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, verificare con scrupolo e confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica; egli è 6

altresì tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirando all osservanza dei relativi principi e doveri. La frequentazione dello studio deve essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell avvocato; l infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l avvocato che per il praticante. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, con esclusione del periodo feriale, l avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell Ordine. I periodi di sospensione dell attività di pratica non giustificati da grave motivo superiori a trenta giorni non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica. Nell ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso circondario, costituisce grave infrazione disciplinare per l avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziaria per lo studio. ART.5 ( Libretto della pratica ) Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l attività svolta di semestre in semestre, per la durata di anni due decorrenti dalla data della delibera di iscrizione nel Registro dei praticanti. Per ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno n.20 udienze con esclusione di quelle 7

mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non comportano alcuna attività di studio della controversia ovvero discussione di questioni giuridiche di alcune genere. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall indicazione nominativa dello stesso nel verbale d udienza, di cui il Consiglio dell Ordine si riserva la facoltà di richiedere copia, e da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell Ordine o da un suo delegato; a tal fine dovranno essere indicati, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, l autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell attività svolta e la sottoscrizione dell avvocato che ha tenuto l udienza. ART.6 ( Partecipazione alle udienze ) La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrocinate dall avvocato dello studio o, nel caso di studio associato, dagli avvocati dello studio. Qualora l avvocato, e gli altri professionisti dello studio, non trattino tutte le materie, la partecipazione alle udienze potrà essere limitata alle materie trattate nello studio e che dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio dell Ordine con la dichiarazione di disponibilità. Nell ipotesi prevista nel precedente comma, ed al fine di consentire al praticante la propria completa formazione, lo stesso praticante potrà di volta in volta rivolgersi prima dell inizio di un udienza ad un altro avvocato che ne consenta esplicitamente la sua partecipazione; tale partecipazione dovrà risultare 8

dall indicazione nominativa del praticante nel verbale d udienza, di cui il Consiglio dell Ordine si riserva la facoltà di richiedere copia, e da annotazione sul libretto della pratica, secondo le modalità previste dall art.5 del presente regolamento. L avvocato presso il quale viene svolta la pratica e quello con il quale il praticante ha svolto l attività d udienza ai sensi del comma precedente garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione. L infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l avvocato che per il praticante. ART.7 ( Annotazioni delle attività svolte ) Per ogni semestre il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno n.5 atti giudiziali o stragiudiziali, diversi fra loro, alla redazione dei quali egli ha collaborato con l enunciazione del loro oggetto. Sempre per ogni semestre il praticante deve illustrare brevemente, con specifica relazione, almeno n.5 questioni giuridiche da lui esaminate, tra di loro diversificate e di esse deve essere esposto, pur se succintamente, il tema; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziali deve essere indicato il Giudice ed il numero di ruolo. Le relazioni non posso consistere nella mera riproduzione degli atti, e nelle stesse il praticante deve precisare il ruolo ricoperto ed il contributo prestato. 9

L avvocato attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma rispettivamente a margine del libretto di pratica ed in calce alle relazioni finali. L infedele attestazione della collaborazione da parte dell avvocato costituisce grave infrazione disciplinare sia per l avvocato che per il praticante. ART.8 ( Pratica all estero ) La pratica può essere svolta parzialmente all estero, con la frequenza di uno studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia studio all estero, a condizione che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l ultimo, e che sia stata previamente autorizzata dal Consiglio dell Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell avvocato presso il cui studio svolgerà il periodo di pratica. Il Consiglio dell Ordine, esaminata la domanda, e se ritiene necessario lo stesso praticante, autorizza la pratica indicando le modalità concrete con cui la stessa dovrà essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell attività svolta nello studio legale estero, sottoscritta unitamente al professionista presso il quale la pratica è stata svolta. Nel caso in cui le condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio dell Ordine potrà non autorizzare la pratica all estero 10

ovvero, anche nel caso in cui non vi sia stato rispetto delle modalità indicate non convalidare il periodo di pratica precedentemente autorizzato. ART.9 ( Visto semestrale ) Le relazioni ed il libretto con l attestazione dell avvocato presso il cui studio è stata svolta la pratica devono essere depositati presso la segreteria dell Ordine, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo del semestre viene effettuato secondo il calendario comune, a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti, con espresso richiamo ai criteri posti dall art.2963 c.c.. ART.10 ( Mancata o tardiva presentazione del libretto ) La mancata o tardiva presentazione dell intera documentazione di cui agli artt.5-6-7 del presente regolamento, ovvero la mancata certificazione da parte dell Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica comporterà l interruzione della continuità della pratica, determinando le conseguenze regolamentari di legge. ART.11 ( Poteri del Consiglio dell Ordine ) Il Consiglio dell Ordine, anche delegando una Commissione costituita al suo interno da tre dei suoi componenti, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti 11

ed a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale. Almeno due volte nel corso del biennio di pratica il Consiglio, o la sua Commissione di cui al paragrafo precedente se costituita, convocherà l iscritto per accertarne gli adempimenti. Il Consiglio dell Ordine può accertare con i mezzi ritenuti più idonei ed opportuni la veridicità e l effettività delle informazioni comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica. Il Consiglio dell Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stato in maniera inadeguata alle prescrizioni del presente regolamento. ART.12 ( Abilitazione al patrocinio ) Trascorso un anno dall inizio della pratica il praticante può presentare la domanda per ottenere l abilitazione al patrocinio per la durata di sei anni. Nella domanda per ottenere l abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all art.3 del R.D.L. 27.11.1933 n.1576. Il Consiglio dell Ordine subordina l ammissione al patrocinio all inserimento nel piano di studi universitario, ed al relativo superamento, dei seguenti esami: Istituzioni di diritto privato Diritto penale I Diritto commerciale 12

Diritto processuale civile I Procedura penale I Il praticante iscritto nel Registro Speciale e che ha prestato giuramento è abilitato a patrocinare nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente indicati dall art.7 della Legge 16.12.1999 n.479. L attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all ambito del distretto di appartenenza. ART.13 ( Compiuta pratica ) Al termine dei due anni di pratica il praticante deve presentare al Consiglio dell Ordine tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli articoli precedenti ed il Consiglio, previo ogni necessario accertamento in ordine al compimento delle attività prescritte, rilascerà la certificazione di compiuta pratica. ART.14 ( Illecito disciplinare ) Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare ( art.57 R.D. 22.01.1994 ed art.1 del Codice Deontologico Forense ). L avvocato è impegnato nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all osservanza di tutti gli obblighi ed i doveri stabiliti dall art.12 R.D.L. 13

27.11.1933 n.1578, dall art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente Regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare. ART.15 ( Entrata in vigore e norma transitoria ) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2011. Per i praticanti che alla data di entrata in vigore del Regolamento siano iscritti nel Registro Speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a partire dal semestre immediatamente successivo a tale data. Ove prima dell entrata in vigore del presente Regolamento il prescritto biennio di pratica sia stato completato o il praticante stia svolgendo l ultimo semestre di pratica del biennio, si applicano le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore. Il presente Regolamento rimarrà affisso alla bacheca della sede dell Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all Albo e a tutti i praticanti già iscritti nel Registro. 14