L'attuazione avviene con un piccolo ritardo in quanto il termine ultimo per recepire la sopra citata Direttiva era fissato al 2 giugno 2014.

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Nella Gazzetta Ufficiale del 17/7 u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101, in vigore dal 16/08/2014, con il quale si dà attuazione, i sensi dell articolo 1 e dell allegato B della legge n. 96 del 2013, alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. L'attuazione avviene con un piccolo ritardo in quanto il termine ultimo per recepire la sopra citata Direttiva era fissato al 2 giugno 2014. La Direttiva in discorso stabilisce dei livelli minimi di garanzia per le persone ristrette e in particolare che siano rese edotte, in modo formale, dei loro diritti, non soltanto con riferimento all'esercizio della difesa, ma anche con riguardo ad alcuni diritti fondamentali, come quello alla salute e all'integrità personale. Nel nostro ordinamento ha rango costituzionale il diritto della persona accusata di un reato di essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell accusa elevata a suo carico (Art. 111, primo e terzo comma, Cost.). Il giusto processo tuttavia non può prescindere dal diritto della persona accusata di essere informata tempestivamente dei diritti e delle facoltà concesse dall ordinamento processuale, in particolare per comprendere appieno l addebito e di disporre del tempo e delle condizioni occorrenti per preparare una difesa adeguata. Va inoltre precisato che tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto difesa, è garantito in eguale misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari. A) ESECUZIONE DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE In attuazione di quanto disposto dall art. 4 della direttiva 2012/13/UE con la novella dell'art. 293 del codice di rito, nell'ordinamento interno è introdotto l'obbligo per la polizia giudiziaria, quando esegue un'ordinanza del giudice che dispone la custodia cautelare, di consegnare al destinatario (ma in pratica, nonostante la norma preveda una mera consegna, si preferisce eseguire una più formale notificazione, ancorché l'obbligo di notifica sia previsto soltanto per le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare) in aggiunta alla copia del provvedimento a suo carico anche una comunicazione scritta (c.d. FOGLIO DEI DIRITTI), redatta in forma chiara e precisa e, per il soggetto che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa dei suoi diritti, elencati nel novellato art. 293 citato. In attuazione, in particolare, dell articolo 4, paragrafo 5, della direttiva de qua, è previsto che l informazione sui diritti possa essere fornita oralmente, ma soltanto qualora la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua conosciuta dall imputato (o dall indagato); fermo restando l'obbligo, successivamente, di darne comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato (o all'indagato). In attuazione dell'art. 8 della più volte citata Direttiva, della consegna del Comunicazione dei diritti, o eventualmente dell'informazione orale nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, dovrà farsi menzione nel verbale delle operazioni compiute, da trasmettere immediatamente sia al pubblico ministero che ha ordinato alla polizia giudiziaria di eseguire l'ordinanza sia al giudice che l'ha emessa. 1/11

Il giudice verifica che all'imputato o all'indagato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione scritta, o eventualmente orale, dei diritti e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. Tale verifica sarà operata su richiesta dell'interessato o del suo difensore, ma anche (come espressamente previsto) d'ufficio. Secondo la relazione del Governo, qualora il giudice in sede di verifica non provvedesse, quando necessario, a fornire o completare la comunicazione dei diritti, tale omissione comporterebbe una menomazione dei diritti della difesa, integrando una nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 c.p.p..), sotto il profilo del mancato intervento dell'imputato, preordinato ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Questi i diritti processuali di cui la persona sottoposta a una misura di custodia cautelare ha diritto a essere tempestivamente informata: a) nominare un difensore di fiducia e patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) ottenere informazioni in merito all'accusa; c) interpretazione e traduzione di atti fondamentali; d) avvalersi della facoltà di non rispondere [o comunque rimanere in silenzio]; e) accesso agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) informazione delle autorità consolari [o diplomatiche; salvo che dichiari di non volere l'intervento di tali autorità] e avviso ai familiari; g) accesso all'assistenza medica di urgenza; h) essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre 10 giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e richiederne la sostituzione o la revoca. B) ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO Quanto previsto per le misure di custodia cautelare, mutatis mutandis, lo è anche per le misure precautelari. Anche in questo caso è previsto un elenco minimo di diritti della persona arrestata (in flagranza di delitto o, nei casi previsti dalla legge, fuori flagranza) o fermata perché gravemente indiziata ai sensi dell'art. 384 c.p.p.. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie già previste (giorno, ora e luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, ragioni che hanno determinato la precautela, eventuale nomina del difensore di fiducia), nel verbale di arresto o di fermo si dovrà dare atto anche dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta dei diritti dell'arrestato o fermato o dell'informazione eventualmente fornita oralmente. Anche in questo caso, all'udienza di convalida in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta dell'interessato o del suo difensore, ma anche d'ufficio, verificherà se sia stata data la comunicazione scritta dei diritti o, ricorrendone le condizioni, l'informazione orale, e provvederà, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione. 2/11

La verifica spetta anche al giudice del dibattimernto, in composizione monocratica, quando l'arrestato è presentato direttamente a lui in Tribunale per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, ai sensi del rinvio all'art. 391 c.p.p. operato dal quarto comma dell'art. 558. In una prima stesura del decreto si era pensato alla sanzione di nullità degli atti successivi in caso di mancata consegna per iscritto della comunicazione dei diritti, poi nella versione definitiva sostituita da un meccanismo di controllo, verifica e surroga da parte del giudice, al suo primo contatto con l arrestato, circa la tempestiva e compiuta informazione dei diritti da parte della polizia giudiziaria. L'omessa consegna della comunicazione scritta o l'omessa informazione orale dei diritti, non comporta la non convalida dell'arresto, tuttavia si tratta pur sempre di un'omissione di atti d'ufficio con le conseguenze giuridiche e disciplinari del caso. La mancanza di un'espressa previsione di sanzione processuale non esclude, infatti, anche per gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, l'obbligo di osservanza delle norme processuali, imposto, in via generale dall'art. 124 del codice di procedura penale. Questi i diritti processuali di cui la persona arrestata o fermata ha diritto a essere tempestivamente informata: a) nomina di un difensore di fiducia e ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) ottenere informazioni in merito all'accusa elevata a suo carico; c) interpretazione e traduzione di atti fondamentali ; d) avvalersi della facoltà di non rispondere; e) accesso agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo; f) ricevere assistenza dall'autorità consolare e dare avviso ai familiari; g) accedere all'assistenza medica di urgenza; h) essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto o fermo; i) comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo. Si tratta di un elenco minimo inserito nell'art. 386 c.p.p. Nel Foglio dei diritti, a questo punto, sia per completezza, sia anche per ragioni di civiltà giuridica, sarebbe opportuno integrare l'elenco di cui sopra con altri diritti, previsti da altre norme, quali j) assistenza di un difensore eventualmente nominato da un prossimo congiunto oppure di un difensore d ufficio, qualora non sia in grado di nominare un difensore di fiducia k) immediato avviso al difensore di fiducia o d'ufficio l) conferire con il proprio difensore subito dopo l'arresto o il fermo, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di differire il colloquio non oltre 5 giorni m) essere sottoposto a perquisizione personale da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria dello stesso sesso, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta, nei quali, comunque, dovrà essere sempre rispettata e salvaguardata la dignità personale; Riguardo alla notizia dell'arresto o fermo all'autorità consolare, sarebbe opportuno integrare il diritto di cui alla lettera f) con la precisazione che l'interessato ha comunque la facoltà di non avvalersi dell'assistenza consolare o diplomatica se lo dichiara espressamente, così come stabilito dall'art. 2 del T.U. Immigrazione. 3/11

Riguardo al termine per la convalida dell'arresto o fermo, va detto, che restano comunque ferme le disposizioni dell'art. 390 c.p.p. che in realtà non prevede 96 ore, bensi 48 + 48. Non è la stessa cosa. Si arriva a 96 ore soltanto se il pubblico ministero richiede al G.I.P. la convalida allo scadere delle 48 ore e il G.I.P. fissa l'udienza allo scadere delle successive 48 ore. Inoltre, limitatamente all'arresto per un reato di competenza del tribunale monocratico, il secondo comma dell'art. 558 del codice di rito, prevede per il giudice del dibattimento un termine perentorio di 48 dall'arresto per fissare l'udienza di convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Vi sono poi alcuni diritti che pur non avendo una fonte legislativa erano già inseriti nel FOGLIO DEI DIRITTI emanato dal Ministero dell'interno nel 2005 e adottato dal 2007 a livello interforze, su precisa indicazione del Comitato Europeo per la Prevenzione delle Torture; sono: poter svolgere elementari attività di igiene personale, ricevere la somministrazione dei pasti qualora permanga per oltre sei ore nella camera di sicurezza e negli orari solitamente riservati alla loro consumazione custodia in locali separati da quelli ove sono custodite persone dell altro sesso ottenere ricevuta degli effetti personali ritirati prima dell ingresso nella camera di sicurezza e restituiti al momento della dimissione custodia in una cella pulita e dotata di effetti letterecci (per le donne con prole) tenere con sé i figli che non abbiano ancora compiuto i tre anni Anche questi diritti, per completezza d'informazione, sarebbe opportuno che venissero inseriti nel comunicazione obbligatoria per legge. C) MANDATO DI ARRESTO EUROPEO La novella riguarda l'art. 12 della legge n. 69 del 2005. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 della legge 69/2005 deve informare il ricercato, in una lingua da lui conosciuta, del mandato emesso e del suo contenuto e consegnargli una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Si badi bene che in questo caso il verbale di arresto deve dare atto degli adempimenti, a pena di nullità. 4/11

D) INFORMAZIONE DI GARANZIA E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA Per quanto riguarda gli atti di competenza del Procuratore della Repubblica (o chi per lui, aggiunto o sostituto) rileva l'integrazione all'art. 369 con l'inserimento di un comma 1-bis di nuovo conio, che recita: «Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.» dunque tra gli avvertimenti che deve contenere l'informazione di garanzia deve esserci anche l'indicazione del diritto ad avere la comunicazione delle iscrizioni "comunicabili" nel registro delle notizie di reato. Rilevano poi le modifiche introdotte nell'art. 369-bis riguardo all'informazione sul diritto di difesa da dare alla persona nei confronti sono svolte le indagini preliminari. Tali modifiche riguardano il contenuto dell'informazione, ma anche le condizioni che impongono l'invio di questa informazione. La nuova lettera d-bis) prevede che nell'elenco dei diritti comunicati vi sia anche il "diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali"; norma che si collega con il decreto legislativo n. 32/2014 che ha dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il primo comma dell'art. 369-bis statuisce l'obbligo per il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, di notificare alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio [ovviamente se non già assistita da un difensore di fiducia]. La modifica integrativa all'anzidetta disposizione presenta degli aspetti molto innovativi. Se la comunicazione non è già stata notificata al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere [cioè atti eseguiti o disposti dal pubblico ministero, e non anche quelli di iniziativa della polizia giudiziaria] e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, va comunque notificata, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis. La nuova previsione è innovativa perché finora la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale informazione, tranne nei casi indicati dal comma 1 sopra citati, non dovesse precedere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Adesso l'invio contestualmente all'avviso ex art. 415-bis è l'ultima possibilità, non più la regola. Quando si procede contestualmente, il tenore letterale della norma, sembrerebbe imporre due notificazioni separate, una per avviso dio conclusione delle indagini e una per l'informazione sul diritto di difesa con l'indicazione del difensore nominato d'ufficio. L'inosservanza è sanzionata a pena di nullità degli atti successivi. Anche se la giurisprudenza la considera una nullità di carattere generale, ma non assoluto, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Quindi deve ritenersi immediatamente sanata se non eccepita tempestivamente. È prassi ormai comune che nei verbali di identificazione, nomina del difensore e dichiararazione o elezione di domicilio redatti dalla polizia giudiziaria nella fase di acquisizione della notizia di reato e prima della comunicazione al pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p., sia riportata anche l'informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis ancorché si tratti di un atto di competenza esclusiva del magistrato requirente. 5/11

1) MODIFICHE CODICE DI PROCEDURA PENALE 1.1) Inseriti i commi 1-bis e 1-ter e sostituito il comma 1 dell'art. 293 e modificato il comma 1- bis dell'art. 294. Gli articoli 293 e 294 sono inseriti nel libro IV, Titolo I (misure cautelari personali) capo IV (Forma ed esecuzione dei provvedimenti) Articolo 293 (adempimenti esecutivi) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca. 1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. 1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. * 4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. [ * La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.] 6/11

Articolo 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale) 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice. [La Corte costituzionale, con sentenza n. 77/1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, «nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia». Successivamente, con sentenza n. 32/1999 ha di nuovo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, «nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere». ] 7/11

1.2) Aggiunto il comma 1-bis all'art. 369 e modificato l'art. 369-bis Articolo 369 (informazione di garanzia) 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. 1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3. 2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151. Articolo 369-bis (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere: a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini; b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico; c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio; d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata; d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 8/11

1.3) Modificato l'art. 386 Articolo 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: j) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; k) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; l) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; m) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; n) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo; o) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; p) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; q) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo; r) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo. 1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97. 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558. 5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3. 9/11

1.4) aggiunto un periodo al comma 2 dell'art. 391 Articolo 391 (Udienza di convalida) 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. 3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. 4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. 6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. 7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice. 10/11

2) MODIFICHE ALLE NORME SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO Modificato il comma 1 dell'art. 12 legge n. 69/2005 Legge n. 69/2005 Art. 12 (Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria) 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di procedura penale. 2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore. 3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia. 11/11