COMUNE DI BRISIGHELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Documenti analoghi
COMUNE DI CASTELLAVAZZO - Provincia di Belluno -

Città di Monte San Giovanni Campano (Provincia di Frosinone)

Comune di Maddaloni Provincia di Caserta Piazza Matteotti, 9 C.A.P cod Fisc: Partita IVA

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l applicazione dell imposta municipale propria IMU Anno Presenti n. 7 Assenti n.

C O M U N E DI O D E R Z O Città Archeologica (Provincia di Treviso)

COMUNE DI CODOGNE. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

COMUNE DI PONTEDASSIO

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Provincia di Cosenza Via Nazionale, 5 C.F Tel e fax

COMUNE DI ROSASCO PROVINCIA DI PAVIA

Comune di Roccabascerana Provincia di Avellino

COMUNE DI SALMOUR P R O V I N C I A D I C U N E O

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI

Comune di Faedo Valtellino Provincia di Sondrio

COMUNE DI ZEME Provincia di Pavia --- ///--- DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BUSNAGO. Provincia di Monza e della Brianza. P.tta Marconi, 3 BUSNAGO tel fax

Prov. di Reggio Calabria DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SAN PROCOPIO (PROV. DI REGGIO CALABRIA)

COMUNE DI CASTILENTI Provincia di Teramo Cap Tel. 0861/ Fax 0861/ P.I CCP

COMUNE DI ASSEMINI Provincia di Cagliari

Comune di Alonte PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI CARCARE PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA Provincia di Potenza

COMUNE DI CANOSIO Provincia di Cuneo

Comune di Brisighella

Prov. di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 7 DEL ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E D I S C O R R A N O PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI CANELLI Provincia di Asti DI CONSIGLIO COMUNALE

Comune di VAGLI SOTTO Provincia di: LUCCA Codice ente: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BIOGLIO PROVINCIA DI BIELLA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comune di Casapinta VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

C O M U N E D I F I A M I G N A N O Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI AVIATICO. Provincia di Bergamo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SISSA TRECASALI PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI CITTADELLA Provincia di Padova

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI BUSNAGO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE NUMERO DELLA DELIBERA: 4 DEL GIORNO 04/03/2017

COMUNE DI MULAZZO PROVINCIA DI MASSA CARRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI DOMASO PROVINCIA DI COMO

C O M U N E D I P I S C I O T T A

D E L I B E R A Z I O N E D E L S I N D A C O F. F. con i poteri della Giunta Comunale N. 35 del 11/09/2014

COMUNE DI CASALE CREMASCO- VIDOLASCO PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI CANOLO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CERRETO CASTELLO ( Provincia di Biella )

COMUNE DI DELIBERAZIONE N.21 SETTINGIANO DATA

CITTA DI GUARDIAGRELE Provincia di Chieti

PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRICHERASIO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

C O M U N E DI L I M B A D I (Provincia di Vibo Valentia) *************

L Assessore all Economia e Finanze Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi riferisce:

COMUNE DI SOLFERINO Provincia di Mantova

COMUNE DI MASI PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI ROSORA (Provincia Ancona)

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SPESSA PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA (Provincia di Pavia)

COMUNE DI VILLIMPENTA via Roma Villimpenta C.F

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA Piazza G. Matteotti, CASALE DI SCODOSIA PD

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI

COMUNE DI RUINO PROVINCIA DI PAVIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 IN DATA 24/07/2014

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE Provincia di Pavia VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SAN BONIFACIO

COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano

IMU 2013 Imposta Municipale Propria SECONDA RATA. Si ricorda che la scadenza per il versamento della 2^ rata IMU 2013 è fissata al 16 DICEMBRE 2013.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E D I F O S D I N O V O PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Comune di Carlino Provincia di Udine

Comune di Chiomonte. Città Metropolitana di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

COMUNE DI SAN MASSIMO

COMUNE DI FANO ADRIANO Provincia di Teramo Corso V. Emanuele III, n FANO ADRIANO (TE) Tel Fax COPIA

COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (Provincia di Crotone)

COMUNE DI PRALORMO Provincia di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

COMUNE DI TORRE ORSAIA PROVINCIA DI SALERNO COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.ro 9 del

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI POMARANCE PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI DELIANUOVA

C O M U N E D I B E L C A S T R O

Comune di Chiusavecchia PROVINCIA DI IMPERIA Copia

C O M U N E DI L I M B A D I (Provincia di Vibo Valentia) *************

C I T T À D I P O T E N Z A

CLASSIFICAZIONE: V / 3 / 11 COPIA OGGETTO:

COMUNE DI TOANO DELIBERAZIONE N 34. Provincia di Reggio Emilia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GRADARA Provincia di Pesaro-Urbino

COPIA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 14 del

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Provincia di Padova

COMUNE DI CASINA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORTORETO. Provincia di Teramo COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. Numero 29 Del

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO Provincia di Cuneo

(Provincia di Vibo Valentia) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL Consiglio COMUNALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COMUNE DI SANT URBANO Provincia di Padova. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

C I T T À D I P O T E N Z A

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. COPIA N 28 del 29/07/2014

Transcript:

COMUNE DI BRISIGHELLA PROVINCIA DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA Numero 38 Data 27-06-2012 Prot. n. Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2012 (RELATORE BEDESCHI) Il giorno ventisette del mese di giugno dell anno duemiladodici alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All appello risultano: MISSIROLI DAVIDE P FABBRI GIUSEPPE P LAGHI DARIO P NALDONI CARLO P MONDINI GUIDO P BARDELLA GIORDANA P CIMATTI MARA P FAROLFI MARTA P FIACCHI ALBERTO P FORTE GIAN LUIGI P BEDESCHI MARIO P BUGANE' GIAN MARIA P SANGIORGI ANDREA A MERCURIALI CLAUDIO P PONTI MAURIZIO A NALDI GIOVANNI P BALDI VISCARDO P (P)resenti n. 15, (A)ssenti n. 2 Partecipa il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA. Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica. A scrutatori della votazione vengono designati il Signori: FIACCHI ALBERTO BARDELLA GIORDANA MERCURIALI CLAUDIO Il Consiglio prende in esame l oggetto sopraindicato. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 1 - COMUNE DI BRISIGHELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come risulta modificato dalla Legge 26 aprile 2012, nr. 44, con i quali viene istituita l imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015 ; DATO ATTO che l art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. VISTO l art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 2 - COMUNE DI BRISIGHELLA

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. TENUTO CONTO che l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 stabilisce le seguenti aliquote: 1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO con possibilità per i Comuni di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO con possibilità per i Comuni di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ad USO STRUMENTALE ai sensi dell art. 9 comma 3-bis del D.L. N. 557/1993-0,2 PER CENTO con possibilità per i Comuni di modificarla in diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. TENUTO CONTO, inoltre, che il citato art. 13 dispone che i comuni possono stabilire aliquote ridotte al di sotto dei limiti minimi di legge, esclusivamente per le seguenti fattispecie: Riducibile fino allo 0,40% l aliquota per : Immobili non produttivi di reddito fondiario (art 43 DPR 917/86) Immobili posseduti da soggetti passivi IRES Immobili locati Riducibile fino a 0,38% per un max 3 anni dalla fine lavori l aliquota per Fabbricati invenduti delle Imprese costruttrici (non locati) EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base dello 0,76 per cento (ovvero applicando alla base imponibile la percentuale dello 0,38%). La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria. VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) TENUTO CONTO che: - dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 3 - COMUNE DI BRISIGHELLA

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; - per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - pertanto l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200 ; RICHIAMATO l art 43 del DPR 917/86 che cita 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato. Considerato che, in presenza di un fabbisogno economico-finanziario già predeterminato ed al fine di assicurare l equilibrio di bilancio, si rende necessario determinare aliquote e detrazioni che garantiscano la realizzazione dell entrata prevista in bilancio, soprattutto tenendo conto che è riservata allo Stato una quota fissa pari all imposta determinata applicando alla base imponibile la percentuale dello 0,38% per tutti gli immobili ad esclusione dell abitazione principale, mentre è destinata al Comune la somma residua; Tenuto conto che, ai sensi dell art. 13 comma 12-bis. Del D.L. n. 201/2011 come modificato con L. n. 44/2012, entro il 30 settembre 2012 i comuni, sulla base di dati aggiornati (in particolar modo legati al versamento della prima rata), possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione d imposta; Ritenuto, pertanto, differenziare come segue aliquote dell Imposta Municipale Propria IMU da applicare per l anno 2012: o ALIQUOTA nella misura dello 0,76 per cento per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell art. 43 DPR 917/86; o ALIQUOTA nella misura del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze: - residenza secondaria ovvero l unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione. - alloggio non locato ovvero l unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; è esclusa da questa tipologia l unità immobiliare posseduta dall impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 4 - COMUNE DI BRISIGHELLA

- unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), concessa in comodato a terzi; è esclusa da questa tipologia l unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2 grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l aliquota ordinaria) o ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nella misura dello 0,52 per cento o ALIQUOTA ORDINARIA nella misura dello 0,93 per cento da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate. Preso atto che il Comune di Brisighella è presente come comune parzialmente montano nell elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e pertanto l aliquota per la fattispecie dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non trova applicazione in quanto immobili esenti da imposta; VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti n. 15 votanti n. 15 favorevoli n. 10 contrari n. 5 (Forte, Bugane, Mercuriali, Naldi, Farolfi) astenuti nessuno DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012 : o ALIQUOTA nella misura dello 0,76 per cento per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell art. 43 DPR 917/86; o ALIQUOTA nella misura del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze: - residenza secondaria ovvero l unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione. - alloggio non locato ovvero l unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; è esclusa da questa tipologia l unità immobiliare posseduta dall impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 5 - COMUNE DI BRISIGHELLA

- unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), concessa in comodato a terzi; è esclusa da questa tipologia l unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2 grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l aliquota ordinaria) o ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nella misura dello 0,52 per cento o ALIQUOTA ORDINARIA nella misura dello 0,93 per cento da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate. 3) di determinare le seguenti detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 5) di dare atto che, del gettito complessivo derivante dall applicazione delle suddette aliquote e detrazioni, è riservata allo Stato una quota fissa pari all imposta determinata applicando alla base imponibile la percentuale dello 0,38% per tutti gli immobili ad esclusione dell abitazione principale, mentre è destinata al Comune la somma residua; 6) di dare, altresì atto che, ai sensi dell art. 13 comma 12-bis. Del D.L. n. 201/2011 come modificato con L. n. 44/2012, entro il 30 settembre 2012 il comune, sulla base di dati aggiornati (in particolar modo legati al versamento della prima rata), può apportare variazioni alle aliquote e alla detrazione d imposta deliberate; 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 37 del 27.06.2012; 8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 6 - COMUNE DI BRISIGHELLA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti n. 15 votanti n. 15 favorevoli n. 10 contrari n. 5 (Forte, Bugane, Mercuriali. Naldi, Farolfi) astenuti nessuno DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 7 - COMUNE DI BRISIGHELLA

Comune di Brisighella Provincia di Ravenna Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2012 (RELATORE BEDESCHI) Parere di regolarità tecnica Brisighella, Il Responsabile di Settore f.to Gavagni Trombetta Iris Parere di regolarità contabile Brisighella, Il Responsabile Settore Economico Finanziario f.to LO CASCIO RICCARDO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 8 - COMUNE DI BRISIGHELLA

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente F.to BALDI VISCARDO Il Segretario Comunale F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La sottoscritta Bassetti Emiliana CERTIFICA che copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio on line del Comune di Brisighella il per 15 giorni consecutivi. li, L Istruttore Amministrativo di Segreteria F.to BASSETTI EMILIANA E copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n. Il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA La suestesa deliberazione: è divenuta esecutiva il ai sensi dell art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 2000. E stata dichiarata immediatamente eseguibile li, Il Segretario Comunale F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-06-2012 - pag. 9 - COMUNE DI BRISIGHELLA