Di recente è saltato fuori un buco normativo nel campo di assicurazioni, legge e soft air. Pare infatti che gli infortuni di gioco, non siano riconosciuti tali dalle assicurazioni, poiché il SA non è ancora riconosciuto come sport. Nelle arti marziali, la rottura del naso viene ripagata dalla propria polizza come infortunio sportivo, ( il contatto fa parte dell attività ), nel soft air ciò non accade poiché anche se il contatto con il pallino fa parte dello scopo l attività in se non è ancora riconosciuta. In caso di infortunio ( es. rottura di un dente) è possibile chiedere il rimborso alla propria assicurazione, che spesso ha dei massimali insufficienti a risarcire il danno, per cui è possibile chiedere i denari restanti alla polizza di chi ci ha rotto il dente, tramite la sua RCT. Ma non essendo il SA considerato sport è legalmente possibile che il danneggiato denunci in sede civile e penale, chi ha accidentalmente causato il danno, per lesioni volontarie, rischiando pure di macchiargli la fedina penale. Un esperto in polizze assicurative non che uno dei massimi esponenti del Soft Air nazionale, ha condotto questa indagine. Ecco cosa ci dice Vincenzo D angelo in arte ETA BETA ***************************************************** SOFT AIR - RESPONSABILITA', RISCHI, ASSICURAZIONI. Come promesso, mi sono attivato al fine di chiare, spero una volta per tutte, cosa accade dal punto di vista giuridico/assicurativo, quando nel corso di una partita di Soft Air un giocatore riporta una lesione (nel caso che ci interessa, la rottura di un dente) per essere stato colpito dal pallino sparato dalla ASG di un altro giocatore. Ho consultato la direzione Sinistri della principale Compagnia assicuratrice per la quale lavoro, sottoponendo ad un paziente e disponibile funzionario il seguente materiale: - REGOLAMENTO DIRETTORI DI GARA CSEN NAZIONALE (in particolare la parte relativa ai direttori di Gara della disciplina Soft Air); - REGOLAMENTO DI GIOCO A.S.N.W.G.; - REGOLAMENTO GENERALE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.I.K. (Iena Korps) di Bologna, pubblicato sul sito internet di detta associazione; - REGOLAMENTO del S.E.O., STAFF EMILIA OVEST, pubblicato sul sito internet di detta associazione - ESTRATTO DELLE POLIZZE INFORTUNI BASE, INTEGRATIVA, E RCT (RESPONSABILITA CIVILE TERZI) contratte dallo CSEN con la primaria Società di Assicurazioni SAI FONDIARIA, per l anno 2006. I documenti assicurativi sono stati scaricati dal sito internet CSEN. PREMESSA Il soft air è pratica ludico sportiva che prevede, perché la sua finalità principale si concretizzi, l utilizzo di repliche di armi sparanti pallini di plastica. Chi pratica il Soft Air punta la propria replica al fine di COLPIRE, o ATTINGERE con il pallino lanciato dalla replica il suo avversario il quale, colpito, è considerato eliminato. In questo senso, l utilizzo della riproduzione d arma che spara il pallino che, raggiungendo l avversario, lo colpisce provocandone l eliminazione, è da considerare FUNZIONALE alla finalità del gioco.
Le regole di gioco attualmente in vigore per la pratica del Soft Air appaiono essere frutto di convenzioni elaborate e, seppur in diversa maniera ma con disposizioni tutto sommato simili, accettate dai praticanti il Soft Air. Ugualmente, le regole relative alle condizioni di sicurezza in cui la pratica del Soft Air dovrebbe avere luogo, pur elaborate sulla base del buon senso e dell ottenimento di un accettabile grado di sicurezza sono, pure, frutto della sottoscrizioni di apposite convenzioni da parte dei praticanti la particolare attività ludica. Per quanto riguarda i canoni di sicurezza, quindi, adottare presidi protettivi (occhiali per gli occhi, maschere protettive per denti o bocca, ginocchiere o gomitiere per gli arti, etc ) viene reso obbligatorio da regolamenti che, però, non indicano con precisione le protezioni da adottare, ma le definiscono, genericamente, adeguate (tranne il caso del regolamento ASNWG che prevede protezioni per occhi, bocca e denti). In comune, i regolamenti analizzati, impongono l obbligo, per i membri dei gruppi organizzati che praticano il soft air, di contrarre una idonea polizza assicurativa; in particolare una polizza per infortuni ed una tipo RCT (Responsabilità Civile verso Terzi). Gli stessi regolamenti prevedono che le attività siano svolte in aree autorizzate previa preventiva comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza che nella determinata area si svolgerà un attività softairstica. ASSICURAZIONI Dalla documentazione esaminata (proveniente direttamente dal sito ufficiale dello CSEN) si evince che i praticanti l attività del Soft Air si aggregano in Associazioni Sportive. La legge obbliga le Associazioni Sportive a contrarre coperture assicurative per i propri associati/tesserati. Nel particolare, si evince che alcune Associazioni Sportive che hanno per oggetto la pratica del Soft Air, per accedere a pacchetti assicurativi sportivi, sono affiliate a Enti di Promozione Sportiva quale è lo CSEN. La compagnia assicuratrice con la quale lo CSEN ha stipulato un contratto per la casistica Infortunio ed uno per la casistica RCT risulta essere la società assicuratrice FONDIARIA SAI. 1)-CASO INFORTUNIO. In considerazione della funzionalità rispetto alla finalità che si ripropone la pratica del soft air (eliminazione dell avversario, attingendolo con un pallino sparato da una replica soft air), l eventuale danno conseguente dall essere attinto dal pallino, ovvero per altra situazione riconducibile alla specifica attività sportiva (caduta, scontro, etc.) rientra nella casistica del INFORTUNIO. L attivazione della polizza va effettuata dal responsabile dell Associazione cui l infortunato appartiene quale tesserato, utilizzando e compilando l apposita modulistica. Il MASSIMALE UNICO, previsto dal tesseramento base è: 26.000,00 MORTE 26.000,00 INVALIDITA'PERMANENTE - Franchigia 6% - per arti marziali e lotta nelle varie forme 10% 8,00 DIARIA DA RICOVERO E/O GESSO - Franchigia 5 gg. / max 30 gg. (fonte Csen) Esiste anche una formula di assicurazione definita Integrativa che prevede l aumento del massimale. Restano invariati i parametri di calcolo per quanta riguarda la franchigia-
2)-CASO RCT. L Assicurazione, nel limite del massimale previsto da contratto, copre l Associazione affiliata CSEN e i suoi tesserati, per danni cagionati a terzi, nello svolgimento dell attività sportiva, salvo dolo o volontarietà del tesserato nella causazione del danno. Il MASSIMALE UNICO, previsto dal tesseramento base è: L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino alla concorrenza di : 1.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o ammali di loro proprietà. Franchigia fissa ed assoluta per sinistro limitatamente ai danni a cose ed animali 250,00. (fonte Csen) OPERATIVITA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI INFORTUNIO E RCT Le due polizze non hanno limiti di operatività. Il tesserato è coperto dall assicurazione (si fa riferimento alla polizza contratta dallo CSEN), nei limiti dei massimali, per sinistri avvenuti nell espletamento dell attività sportiva, indifferentemente se il fatto è avvenuto nel corso di gare ufficiali, di attività di allenamento ovvero, di attività sportiva svolta anche al di fuori del contesto CSEN. Non sono previsti obblighi, da parte dell assicurato ovvero del responsabile/referente dell associazione affiliata di dare preventiva comunicazione all Ente dell eventuale uscita, trasferta ovvero partecipazione a manifestazioni di specialità, anche al di fuori del circuito CSEN. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ASSICURATIVO E PROCEDURALE PER L ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE. Fermi restando i massimali fissati dalle due polizze e le condizioni delle stesse, si può affermare che non sussistono limitazioni di sorta, dal punto di vista prettamente assicurativo, per quanto riguarda luoghi, tempi e condizioni per la pratica del Soft Air da parte del tesserato (si fa riferimento, chiaramente, alla documentazione sottoposta a valutazione proveniente dal sito CSEN) né vi sono limitazioni ostative dello svolgimento di incontri con soggetti non appartenenti al medesimo ente di promozione sportiva (concetto di massima diffusione delle pratiche sportive, che ogni Ente di Promozione Sportiva deve agevolare). Va anche detto che l accesso, l applicazione, e l accettazione delle clausole previste dai contratti di assicurazione esaminati, non costituiscono, da sole, forma di regolamentazione per la specifica attività del Soft Air. In questo senso, le polizze contratte dallo CSEN sono collegate alla sola osservanza delle condizioni contrattuali da parte dei tesserati. Per quanto riguarda il caso specifico della frattura di un dente patita da un giocatore nel corso dell attività sportiva, esso rientra nel caso infortunio rispetto alla polizza contratta dallo CSEN con la Compagnia FONDIARIA SAI. Egli ha diritto al rimborso delle spese odontoiatriche, nei termini previsti dal contratto di assicurazione (franchigia, massimale, condizioni particolari per quanto riguarda i danni alla dentatura), fruendo della polizza INFORTUNI. Ciò che sarebbe opportuno sapere, per avere un quadro definitivo e completo, è: lo CSEN o qualsiasi altro Ente di Promozione Sportiva, in sede di affiliazione di clubs che praticano il Soft Air
(vedi premessa), comunicano alla Direzione Assicurativa della compagnia assicuratrice interessata qual è il rischio che viene assicurato? Insomma, la copertura assicurativa dovrebbe essere subordinata alla valutazione del rischio. In caso contrario, l Assicurazione è tenuta comunque a tenere indenni i tesserati anche se questi praticano attività in cui il rischio di procurare a terzi o subire ad opera di terzi lesioni fino a che l eventuale incompatibilità del rischio normalmente assicurato (vedasi altre attività sportive affiliate) non venga messo in discussione nel caso di trattazione di una pratica di sinistro. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE LEGALE/GIURISPRURENZIALE. L essere tesserato CSEN (si fa riferimento, sempre alla documentazione Csen) nonché l essere titolare di copertura assicurativa Infortuni, non comporta l esclusione della Responsabilità Civile nel caso la lesione sia riconducibile ad azione di terza persona. In questo senso, il soggetto interessato, senza inficiare l effetto della copertura infortuni di cui è titolare per conseguenza del tesseramento, può altresì ricorrere nei confronti di che egli ritenga responsabile del danno da lui stesso patito. In sostanza, ove l ammontare del danno patito superasse il massima somma erogabile ai sensi della copertura assicurativa A sostegno di quanto appena scritto, viene citato l intervento di un noto avvocato del Foro di Genova, specializzato in questioni legali sportivi il quale ha espresso il seguente parere: Nell ambito della pallanuoto e delle altre attività sportive c.d. a violenza eventuale il contatto fisico è la regola ed è pertanto contemplata ed accettata una soglia di tolleranza maggiore rispetto ad altri sport (es. tennis, pallavolo ) per gli infortuni sportivi. Responsabilità penale dolosa Come già esposto, non possono sussistere dubbi sulla responsabilità penale e civile dell atleta qualora l atto sia compiuto allo specifico scopo di cagionare una lesione fisica all avversario. Tale considerazione vale anche nell ipotesi in cui la condotta possa essere astrattamente inquadrata nell attività sportiva (es. c.d. entrata a gamba tesa nel calcio), poiché in quest ultima non è in alcun modo contemplato (contrariamente a quanto accade negli sport c.d. a violenza necessaria, es. pugilato), che un atleta provochi volontariamente lesioni personali ad un avversario. In queste ipotesi si interrompe infatti il necessario nesso funzionale tra la condotta dell atleta e la finalità agonistica del gioco e così la competizione sportiva finisce con il rappresentare unicamente l occasione per la commissione dell illecito. Responsabilità penale colposa L atleta sarà viceversa ritenuto responsabile del danno cagionato a titolo di colpa qualora, pur non interrompendosi il nesso funzionale con le finalità agonistiche, venga posto in essere un comportamento contrassegnato dall impiego di un grado di aggressività e di irruenza incompatibile con le caratteristiche del gioco, e, si noti, senza che rilevi l eventuale assenza di una specifica violazione alle regole proprie dello sport praticato (es: la commissione di un fallo). Con ciò si intende affermare da un lato che un certo grado di rudezza, di carica agonistica negli sport di contatto come la pallanuoto è consentito e accettato in quanto fisiologico e funzionale al raggiungimento del risultato sportivo, - e che pertanto il rischio di infortuni è anch esso elemento fisiologico del gioco e come tale tacitamente accettato da ogni atleta -, dall altro lato, che costituisce invece illecito penale e civile il comportamento lesivo che, travalicando tale grado di aggressività, costituisce una violazione al dovere di lealtà sportiva sfociando nella mancanza del dovuto rispetto per l altrui incolumità fisica.
Ovviamente, nel valutare se la violenza adoperata sia compatibile con le caratteristiche dello sport praticato occorre tenere conto delle modalità del fatto, dell entità della lesione nonché del contesto ambientale in cui si svolge l attività sportiva e della qualità delle persone che vi partecipano. Esemplificando: la colpa dell atleta sarà valutata diversamente se la medesima lesione è stata procurata durante una finale scudetto ovvero durante una partita di allenamento in ragione del fatto che nella prima è tacitamente consentita ed accettata dagli atleti una carica agonistica maggiore. Come detto, la responsabilità (in tal caso dolosa) sarà invece valutata alla stessa stregua qualora l atto lesivo non sia connesso all attività sportiva ma compiuto allo specifico scopo di cagionare una lesione fisica all avversario. Responsabilità civile: Sul piano civilistico, e cioè ai fini di ottenere la giusta riparazione della lesione subita, occorre rilevare che, accanto alla responsabilità personale dell atleta la cui condotta è stata causa del danno, può sussistere, nel caso di atleta maggiorenne, la responsabilità della società nella quale milita e, accanto a questa, la responsabilità dei genitori nel caso di atleta minorenne. Sinteticamente e senza volere in questa sede riportare le diverse posizioni di dottrina e l evoluzione giurisprudenziale sul punto, segnalo che tali fattispecie costituiscono ipotesi assai rigorose di responsabilità. I genitori e le società sportive si presumono, infatti, responsabili dei fatti illeciti dei figli minori o dei loro atleti salvo provino di non aver potuto impedire il fatto. Pur essendo tale responsabilità formalmente fondata sul criterio della colpa, le difficoltà pratiche di fornire la prova liberatoria in giudizio hanno portato la dottrina, con varie sfumature, ad inquadrare questa ipotesi nell ambito della responsabilità oggettiva o per fatto altrui, poiché l imputazione della responsabilità è piuttosto basata sul semplice rapporto qualificato che lega il figlio al genitore o l atleta alla società sportiva. Spero, pur con la necessaria brevità, di aver contribuito con questo ulteriore intervento a fare chiarezza sul tema proposto dal lettore napoletano a beneficio di tutti gli utenti del sito. CONCLUSIONI La mancanza di un regolamento unitario e univoco applicabile all intera disciplina del Soft Air, almeno per quanta riguarda i criteri di sicurezza basilari che dovrebbero essere adottati nella specifica pratica sportiva (vedasi protezioni per il viso), senza precisa valutazione del rischio in sede di stipula del contratto assicurativo, l atleta che pratica il soft air, tesserato a un Ente di Promozione Sportiva qualsiasi gode in qualsiasi caso della copertura assicurativa INFORTUNI e RCT prevista dal tesseramento. Non vi è nesso, in questa condizione, tra luogo o circostanze in cui l evento lesivo si è verificato e quindi non possono sussistere elementi ostativi della rifusione del danno, nei limiti dei massimali previsti e delle condizioni contrattuali della Polizza Infortuni. Non vi è, in queste condizioni di mancanza sostanziale di precise regolamentazioni, alcuna limitazione ad azioni legali in sede civile da parte di chi ha patito il danno nei confronti di chi egli dovesse ritenere responsabile. Eta Beta.