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0026280-16/11/2016-DGSAF-MDS-P Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio III Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali Unità centrale di crisi Registro Classif: Allegati: 1 Assessorati sanità Servizi veterinari Regioni e P.A. II.ZZ.SS. e, per conoscenza: Commissione europea DG SANCO Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu ITALRAP rpue@rpue.esteri.it Repubblica di San Marino Dott. Antonio Putti Responsabile UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare antonio.putti@iss.sm; servizio.veterinario@iss.sm CESME c/o IZS di Teramo Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini Organizzazioni dei veterinari Uff. VIII DGSAFV Uff. III SEGGEN Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s. m. Allegato B e Allegato C. Si trasmette in allegato la modifica e l integrazione al dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, e successive modifiche. Si pregano le Regioni e Province Autonome in indirizzo di dare massima e rapida diffusione del presente provvedimento. Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Silvio Borrello* *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 Responsabile/Referente del procedimento: dott. Pierdavide Lecchini p.lecchini@sanita.it dott. Olivia Bessi o.bessi@sanita.it; dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it 1

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio III Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Modifica dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Modifica Allegati B e C. IL DIRETTORE GENERALE il regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 1954, n. 320; l articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; l articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTA CONSIDERATO la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della lingua blu degli ovini; il comma 349, dell articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003; il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modificazioni; il dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale e successive modifiche, con particolare riferimento alla modifica degli allegati A, B e C disposta con provvedimento DGSAF prot. n. 15742 del 12 giugno 2015; il dispositivo del Direttore generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 23649 del 14 ottobre 2016 recante: Misure urgenti di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) 2

sierotipo BTV4 nella Regione Veneto e aree limitrofe nonché modifica dell allegato A del provvedimento n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche ; RITENUTO RITENUTO il dispositivo del Direttore generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 24191 del 20 ottobre 2016 recante: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s. m. Allegato B Capitolo 1 - Macellazione. ; necessario ridefinire le condizioni derogatorie al divieto di movimentazione nelle aree di restrizione secondo i dettami del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m., in particolare gli articoli 7 e 8 di detto Regolamento; il parere del Centro di referenza nazionale per lo studio e l accertamento delle malattie esotiche - CESME; per gravi motivi di benessere animale, disciplinare le movimentazioni da vita di animali sensibili alla Blue tongue dalle zone di restrizione, con particolare riferimento ad animali di età inferiore ai 90 giorni; DISPONE Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. L Allegato B del dispositivo prot. n. 5662/2014 come modificato dal dispositivo prot. n. 15742/2015 e dal dispositivo prot. n. 24191/2016 - Macellazioni, è sostituito dall Allegato B del presente dispositivo. 2. L Allegato C del dispositivo prot. n. 15742/2015 è sostituito dall Allegato C del presente dispositivo. Articolo 2 (Disposizioni finali) 1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell evoluzione della situazione epidemiologica e delle determinazioni della Commissione europea. Roma, 15 novembre 2016 IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Silvio Borrello* *Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 3

Allegato B Definizioni Fatto salvo quanto riportato nel Manuale operativo della Blue tongue allegato al Piano di emergenza nazionale, ai fini del presente dispositivo e conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 225/2003 e al Regolamento (CE) n. 1266/2007 e successive modificazioni, si considera: Focolaio: azienda nella quale è stata confermata ufficialmente la Blue tongue; Zona soggetta a restrizioni: indica una zona che comprende sia la zona di protezione sia la zona di sorveglianza come definite in conformità all articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 225/2003; Zona di protezione (di seguito identificata come Z1): parte di territorio compreso nel raggio di 20 km dall azienda focolaio; Zona di sorveglianza (di seguito identificata come Z2): parte di territorio di almeno 30 km a partire dai 20 km della Z1 nel quale è effettuata una sorveglianza rafforzata concordata tra le Regioni e Province autonome con il Ministero sentito il CESME; Zona indenne (di seguito identificata come Z3): territorio indenne. Caso di Blue tongue: a) un animale che presenta segni clinici che possono indicare la presenza della malattia; b) un animale sentinella che ha mostrato una sieroconversione nei confronti di uno o più sierotipi del virus; c) un animale in cui è stato isolato il virus della Blue tongue; d) un animale risultato positivo al test PCR specifico per il virus della Blue tongue. Zona stagionalmente libera dalla Blue tongue o Territorio stagionalmente libero - TSL: indica un area geografica epidemiologicamente rilevante per la quale, durante una parte dell anno (periodo stagionalmente libero), la vigilanza non rileva alcun segno di trasmissione del virus della Blue tongue o di Culicoides adulti che potrebbero essere vettori competenti della malattia, nel rispetto dei criteri fissati all Allegato V del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m.. Territorio epidemiologicamente sconosciuto: indica una provincia nella quale non è raggiunta la percentuale minima dell 80% delle attività di sorveglianza. Tale territorio è equiparato alla Z1. Divieti In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 225/2003 e s.m. è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni dai territori in restrizione verso aree indenni del Paese o del resto del territorio comunitario. Il divieto di movimentazione verso aree indenni del Paese di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni non si applica ai territori appartenenti alle zone soggette a restrizione per il solo sierotipo 16, in conformità con quanto determinato con nota DGVA- VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante Blue tongue provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005. Conformemente, le disposizioni contenute nel presente dispositivo non si applicano nei confronti del sierotipo 16 del virus. 1. Movimentazioni in deroga di animali destinati alla macellazione da zone di restrizione per Blue tongue. 4

1.1. Animali destinati alla macellazione in zona soggetta a restrizione per lo/gli stesso/stessi sierotipo/i in territori geograficamente contigui. E autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata direttamente verso un qualsiasi stabilimento di macellazione, provenienti da aziende anche sede di focolaio, situato nella stessa zona di restrizione (Z1 e Z2) per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue e in territori geograficamente contigui. 1.2. Animali destinati alla macellazione immediata in zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi. E autorizzata la movimentazione di animali provenienti da aziende situate in zona di restrizione (Z1 e Z2), ma non sede di focolaio, e destinati alla macellazione immediata direttamente verso uno stabilimento di macellazione designato conformemente all Allegato IV del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m., situato su tutto il territorio nazionale alle seguenti condizioni: - gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione designato; - il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente; - la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l arrivo degli animali. 1.3. Animali destinati alla macellazione da zona soggetta a restrizione ad altra per lo stesso sierotipo ma non geograficamente contigue (transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi). E autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata provenienti da aziende situate in zona soggetta a restrizione, anche da sede di focolaio e diretti verso macelli situati in altra zona soggetta a restrizione per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue ma geograficamente non contigue alle seguenti condizioni: - gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione; - il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente; - la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l arrivo degli animali. Gli animali di cui ai precedenti paragrafi 1.1., 1.2. e 1.3. sono macellati nelle 24 ore dall arrivo e si procede alla registrazione in Banca Dati Nazionale entro le 24 ore successive l avvenuta macellazione, a cura del titolare dello stabilimento di macellazione. 2. Movimentazioni in deroga di animali sensibili alla Blue tongue da aziende site in zone soggette a restrizione verso aree indenni o verso aree nelle quali circolano diverso/i sierotipo/i del virus della Blue Tongue. 2.1. Movimentazioni da Z3 verso Z2 o verso Z1 e da Z2 verso Z1. Sono consentite le movimentazioni di animali sensibili alla Blue tongue di qualunque età dalla Z3 verso le altre zone soggette a restrizione. Le movimentazioni nell ambito delle stesse zone soggette a restrizione sono libere purché gli animali da spostare non presentino segni clinici di malattia il giorno del trasporto. 2.2. Movimentazioni da Z1 verso Z2. 5

Sono consentite le movimentazioni di animali sensibili alla Blue tongue dalla Z1 verso la Z2 se: - trattasi di animali vaccinati e nel periodo di copertura immunitaria secondo le specifiche fornite dalla ditta produttrice del vaccino e nel caso di animali di età inferiore ai 90 giorni gli stessi sono figli di madri vaccinate; - trattasi di movimentazioni di animali in provenienza da territori stagionalmente liberi (TSL); - in caso di movimentazioni di animali verso territori stagionalmente liberi (TSL): - obbligo di visita clinica nelle 24 ore prima della partenza con l esito favorevole riportato sul mod. 4; - il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-17); l orario può subire modifiche sulla base della stagione (estate e primavera: 8-20; autunno inverno: 8-17); - gli animali devono essere trattati con insetto repellenti (almeno da una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto) e i mezzi di trasporto con insetticidi; le attestazioni dell avvenuto trattamento devono essere firmate rispettivamente dall allevatore/detentore e dal trasportatore; - divieto di ulteriori spostamenti per 60 giorni successivi all arrivo. - in caso di animali non vaccinati: - obbligo di visita clinica nelle 24 ore prima della partenza con l esito favorevole riportato sul mod. 4; - il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-17); l orario può subire modifiche sulla base della stagione (estate e primavera: 8-20; autunno inverno: 8-17); - gli animali devono essere trattati con insetto repellenti (almeno da una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto) e i mezzi di trasporto con insetticidi; le attestazioni dell avvenuto trattamento devono essere firmate rispettivamente dall allevatore/detentore e dal trasportatore; - divieto di ulteriori spostamenti per 60 giorni successivi all arrivo. 2.3. Movimentazioni da Z1 verso Z3. Sono consentite le movimentazioni di animali sensibili alla Blue tongue dalla Z1 verso la Z3 solo ed esclusivamente agli animali vaccinati e nel caso di animali di età inferiore ai 90 giorni, gli stessi devono essere figli di madri vaccinate e nel periodo di copertura immunitaria secondo le specifiche fornite dalla ditta produttrice del vaccino. - trattasi di movimentazioni di animali in provenienza da territori stagionalmente liberi (TSL); In caso di animali non vaccinati le movimentazioni sono vietate se non con destinazione macello secondo quanto previsto al capitolo 1.2.. 2.4. Movimentazioni da Z2 verso Z3. 6

Sono consentite le movimentazioni di animali sensibili alla Blue tongue dalla Z2 verso la Z3 solo ed esclusivamente agli animali vaccinati e nel caso di animali di età inferiore ai 90 giorni gli stessi devono essere figli di madri vaccinate e nel periodo di copertura immunitaria secondo le specifiche fornite dalla ditta produttrice del vaccino. Trattasi di movimentazioni di animali in provenienza da territori stagionalmente liberi (TSL); - in caso di movimentazioni di animali verso territori stagionalmente liberi (TSL): - obbligo di visita clinica nelle 24 ore prima della partenza con l esito favorevole riportato sul mod. 4; - il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-17); l orario può subire modifiche sulla base della stagione (estate e primavera: 8-20; autunno inverno: 8-17); - gli animali devono essere trattati con insetto repellenti (almeno da una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto) e i mezzi di trasporto con insetticidi; le attestazioni dell avvenuto trattamento devono essere firmate rispettivamente dall allevatore/detentore e dal trasportatore; - divieto di ulteriori spostamenti per 60 giorni successivi all arrivo. In caso di animali non vaccinati e per comprovati e gravi motivi di benessere animale e certificati dal servizio veterinario competente sull azienda, sono consentite le movimentazioni alle seguenti condizioni: - obbligo di effettuazione di un test PCR 7 giorni prima della partenza su un campione (5% di prevalenza e 95% di I.C.) con esito negativo da riportate sul mod. 4 a cura del servizio veterinario e i costi sono carico dell operatore; - gli animali devono essere trattati con insetto repellenti (almeno da una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto) e i mezzi di trasporto con insetticidi efficaci il giorno del carico; le attestazioni dell avvenuto trattamento devono essere firmate rispettivamente dall allevatore/detentore e dal trasportatore; - obbligo di visita clinica nelle 24 ore prima della partenza con l esito favorevole riportato sul mod. 4; - la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull azienda di destino che comunicherà l arrivo degli animali; - il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-17); l orario può subire modifiche sulla base della stagione (estate e primavera: 8-20; autunno inverno: 8-17); - obbligo di effettuazione di un test PCR a campione (2% di prevalenza e 95% di I.C.) nell azienda di destino considerando tutti gli animali (sia quelli movimentati sia quelli residenti) da effettuarsi a 7 giorni dall arrivo a cura del servizio veterinario e i costi sono carico dell operatore; 7

In caso di esito positivo al test PCR si estende il controllo al resto dell effettivo con un campione in base alla seguente tabella 1 e l azienda diventa focolaio: Tabella 1 Numero di capi da esaminare per ciascuna azienda. Numero capi presenti in azienda Numero capi da esaminare fino a 10 tutti 11 10 12 11 13 12 14 12 15 13 16 13 17 14 18 14 19 15 20 15 da 21 a 23 16 da 24 a 29 17 da 30 a 34 18 da 35 a 39 19 da 40 a 44 20 da 45 a 49 21 da 50 a 59 22 da 60 a 79 23 da 80 a 99 24 da 100 a 129 25 da 130 a 199 26 >=200 27 I capi positivi possono: - essere inviati al macello entro 48 ore dall esito della positività secondo le procedure indicate nel capitolo 1 del presente allegato; - tutto l allevamento deve essere sottoposto a vaccinazione. 2.5. Movimentazioni da azienda sede di focolaio Sono consentite le movimentazioni di animali sensibili alla Blue tongue dall azienda sede di focolaio verso la restante parte del territorio nazionale agli animali vaccinati e nel caso di animali di età inferiore ai 90 giorni gli stessi devono essere figli di madri vaccinate e nel periodo di copertura immunitaria secondo le specifiche fornite dalla ditta produttrice del vaccino. In caso di comprovati e gravi motivi di benessere animale e certificati dal servizio veterinario competente sull azienda e per soggetti di età inferiore ai 90 giorni e destinati ad altra azienda posta nella Z1 alle seguenti condizioni: - obbligo di visita clinica nelle 24 ore prima della partenza con l esito favorevole riportato sul mod. 4; 8

- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-17); l orario può subire modifiche sulla base della stagione (estate e primavera: 8-20; autunno inverno: 8-17); - gli animali devono essere trattati con insetto repellenti (almeno da una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto) e i mezzi di trasporto con insetticidi; le attestazioni dell avvenuto trattamento devono essere firmate rispettivamente dall allevatore/detentore e dal trasportatore; - divieto ulteriori spostamenti per 60 giorni successivi all arrivo. 3. Registrazione in BDN delle movimentazioni. In caso di movimentazioni in uscita dagli allevamenti e dalle altre strutture zootecniche, il detentore degli animali, direttamente o tramite delegato, registra in BDN le movimentazioni degli animali in uscita dal proprio allevamento o dalla propria struttura entro 24 ore dalla partenza indicando obbligatoriamente anche il codice del Modello 4 che scorta gli animali stessi. In caso di movimentazioni in entrata negli allevamenti e nelle altre strutture zootecniche, il detentore degli animali, direttamente o tramite delegato, registra in BDN le movimentazioni degli animali in entrata nel proprio allevamento o nella propria struttura entro 24 ore dall arrivo indicando obbligatoriamente anche il codice del Modello 4 che ha scortato gli animali stessi. 4. Condizioni generali. In caso di movimentazioni che prevedano il transito in parte del territorio nazionale con diversa qualifica sanitaria, si raccomanda che l invio avvenga direttamente dall azienda di origine all azienda di destino senza soste, a meno che il periodo di riposo di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato in un area con una situazione epidemiologica di pari livello o inferiore, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo di trasporto con insetticidi nel Punto di sosta. Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta è consentito solo ed esclusivamente nell ambito delle stesse zone soggette a restrizione e per lo/gli stesso/i sierotipo/i. Non è consentita la movimentazione di animali sensibili attraverso stalle di sosta poste in Z1 e Z2 con destinazione Z3. Il servizio veterinario che accerti irregolarità di applicazione delle procedure previste nel presente Allegato, deve darne immediata comunicazione alla Regione o Provincia autonoma o alle Regioni di competenza e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) per i provvedimenti di conseguenza. 9

Allegato C Gestione sospetti Nell eventualità di primo caso sospetto in un Comune per una stagione epidemica, il servizio veterinario provvederà a prelevare campioni di siero e di sangue in EDTA su tutti i capi sospetti. Nel caso di animali morti o moribondi, dopo la soppressione degli stessi, saranno prelevati gli organi utili all isolamento del virus (milza, linfonodi meseraici e mediastinici). I campioni dovranno essere refrigerati (non congelati), idoneamente identificati e confezionati e consegnati quanto prima alla locale sede dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, il quale provvederà ad effettuare l analisi di prima istanza ed ad inviare tutti i campioni positivi al CESME entro 24 ore o entro il giorno lavorativo successivo nel caso di giorni festivi per il test di conferma. Contestualmente alla consegna dei campioni il servizio veterinario deve registrare il sospetto sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN). Sulla base degli esiti degli esami di prima istanza e della definizione di caso di all allegato B del presente dispositivo, il servizio veterinario provvede a confermare il caso di Blue tongue nel SIMAN dopo la tipizzazione fornita dal CESME. La conferma dei focolai in SIMAN nelle aree nelle quali la circolazione virale è già stata confermata, deve essere effettuata anche qualora si sia ancora in attesa dell indicazione da parte del CESME del sierotipo coinvolto, indicandolo, pertanto, come Sierotipo Sconosciuto. Il servizio veterinario provvede all aggiornamento in SIMAN del sierotipo responsabile del focolaio non appena tale dato sarà disponibile e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di conferma. Qualora il sospetto di Blue tongue sia formulato in un allevamento sito in un territorio dove altri casi di Blue tongue sono stati confermati nel corso della stessa stagione epidemica, il servizio veterinario provvede a confermare la malattia in base a risultati clinici e epidemiologici. Per la conferma del focolaio in SIMAN, in questi casi, il servizio veterinario indicherà come sierotipo responsabile lo stesso registrato per il primo focolaio nel medesimo territorio. Rimane, comunque, la possibilità da parte del servizio veterinario di procedere al prelievo di ulteriori campioni qualora la situazione epidemiologica e clinica lo faccia ritenere utile. Attività da effettuare dopo la conferma di un caso di Blue tongue Qualora un caso di Blue tongue sia confermato per la prima volta in un territorio nel corso della medesima stagione epidemica, il servizio veterinario svolgerà indagini cliniche a campione con il 2% di prevalenza e 95% di I.C. negli allevamenti ovini presenti nel raggio di 20 chilometri dal caso confermato al fine di rilevare possibili sintomi della malattia in altri allevamenti dell area. Nel caso, invece, di conferma della Blue tongue in un territorio indenne o della prima comparsa di un nuovo sierotipo in un territorio soggetto a restrizione per altro/i sierotipo/i, il servizio veterinario regionale concorderà con la DGSAF del Ministero della salute e con la collaborazione del CESME, l esecuzione di uno specifico piano di monitoraggio con lo scopo di definire l estensione sul territorio della diffusione del virus. Aree soggette a restrizione Le aree soggette a restrizione sono definite nell Allegato B al presente dispositivo in conformità al regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione e s. m. e i.. Una mappa delle zone soggette a restrizione è disponibile nel sito del sistema informativo nazionale della Blue tongue (www.izs.it). 10

È compito e responsabilità del servizio veterinario regionale competente sull azienda con un caso confermato di Blue tongue provvedere a definire di volta in volta l elenco delle aziende ricadenti nella Z1 e a darne adeguata comunicazione alla/e ASL che informerà i Sindaci dei Comuni coinvolti ed gli allevatori interessati dai divieti allo spostamento degli animali. E a cura del servizio veterinario verificare sul SIMAN che le aziende ricadenti nel proprio territorio di competenza non ricadano in Z1 individuate da altra ASL confinante. All interno della Z1 sono compresi i Territori con circolazione virale in atto che rimangono in restrizione per 30 giorni dalla data di prelievo dell animale che ha prodotto il caso confermato. In tali territori si applicano le misure sanitarie adottate nella Z1. Estinzione dei focolai di Blue tongue Quando in un allevamento non sono più rilevati casi di Blue tongue, come sopra definiti, da almeno 60 giorni dal rilievo dell ultimo caso, il servizio veterinario può procedere ad estinguere e chiudere il focolaio sul SIMAN. 11