Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio VI REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI SANITA SERVIZI VETERINARI

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1 Ministero della Salute Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio VI REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI SANITA SERVIZI VETERINARI CEA IZS-TORINO COVEPI IZS-TERAMO IZS LORO SEDI COMANDO CARABINIERI PER LA SANITA SEDE PROT. N /BSE/1716 OGGETTO: Nota esplicativa relativa a taluni aspetti delle TSE. Il Regolamento (CE) n.999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei successivi Regolamenti della Commissione europea n.1326/2001 e 1248/2001 sono state introdotte nuove misure per la prevenzione, il controllo e l eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibile. Detti Regolamenti, ai sensi dell articolo 249 del Trattato CE, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri della Unione Europea, hanno di fatto superato alcune disposizioni normative precedentemente predisposte a livello nazionale in ordine a taluni aspetti delle TSE. A fronte dell emanazione dei succitati Regolamenti comunitari, va tenuto allo stesso tempo in considerazione il mutato rapporto venutosi a creare tra Stato e Regioni come conseguenza della recente Legge Costituzionale del 18/10/2001 n. 3 che, devolvendo in parte la gestione della sanità veterinaria, ha trasferito alle Autorità Regionali il compito di curare la corretta e puntuale applicazione del contenuto delle disposizioni comunitarie. Si reputa comunque utile, tuttavia, riguardo a determinate problematiche, di concerto con il Centro di Referenza di Torino, fornire in allegato linee guida di comportamento coerenti con il Regolamento (CE) n.999/2001 allo scopo di facilitarne l applicazione omogenea sull intero territorio nazionale e parimenti di ottenere un significativo miglioramento gestionale che produca il superamento in particolare della questione relativa al livello raggiunto nel paese dell attività di sorveglianza passiva per le TSE, che ancora oggi risulta insufficiente se confrontato con quelli ottenuti da altri Stati Membri della UE. IL MINISTRO G. Sirchia

2 DEFINIZIONI ALLEGATO PROCEDURE IN PRESENZA DI SOSPETTO CLINICO DI BSE Bovino sospetti clinicamente di infezione di BSE: I bovini vivi, abbattuti o morti, che presentano o hanno presentato turbe neurologiche o comportamentali o una progressiva deteriorazione dello stato generale connessa a una lesione del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base di un esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame post mortem o di una analisi di laboratorio ante o post mortem non consentano di stabilire altra diagnosi. Limitazione ufficiale di movimento: Movimentazione in vincolo sanitario dei bovini provenienti dalla azienda nella quale è stato elevato il sospetto clinico ufficiale di BSE. Il modello 4 deve riportare l animale di cui al presente certificato è sottoposto ad una limitazione ufficiale di movimento ai sensi dell art 12 comma 1 del Regolamento 999/2001/CE". PROCEDURE RELATIVE AI SOSPETTI CLINICI BSE 1) chiunque riscontri la presenza di bovini, bufalini sospetti clinicamente di infezione di TSE o venuti a morte deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario della Azienda USL competente per territorio; 2) a seguito della segnalazione di cui al comma 1, il veterinario ufficiale, dopo essersi recato in azienda dispone: a) il divieto di spostamento dell animale sospetto; effettua: b) la compilazione della scheda di cui all allegato 1 di cui al D.M.7 gennaio 2000; c) l effettuazione di una visita clinico-neurologica sul capo sospetto associata ad una valutazione di tutti i dati di carattere anamnestico raccolti o delle eventuali prove di laboratorio o trattamenti effettuati su tale soggetto; d) il censimento degli altri animali di specie sensibili alle TSE presenti nella azienda; 3) nel caso in cui sia possibile elevare subito il sospetto ufficiale di infezione il veterinario ufficiale procede a: a) completare la scheda di cui al punto 2 lettera b); b) trasmettere detta scheda compilata al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) e al Centro operativo veterinario per l epidemiologia (COVEPI)e al Servizio veterinario regionale competente. c) ordinare l invio del capo in vincolo sanitario ad un macello posto nel territorio regionale, scortato dal modello 4 riportante la dicitura animale sospetto clinicamente di TSE per esservi abbattuto; di tale invio deve esserne data anche comunicazione via fax alla ASL di destino;

3 d) sottoporre i rimanenti soggetti della mandria ad una limitazione ufficiale di movimento; e) le carcasse dei bovini successivamente inviati al macello e sottoposte a limitazione ufficiale di movimento devono essere tenute sotto sequestro in attesa degli esiti delle prove di laboratorio effettuate sull animale sospetto; f) nel caso in cui l animale sia già deceduto il veterinario sulla base dei dati anamnestici raccolti ritenga di poter elevare il sospetto effettua quanto disposto alle precedenti lettere a),b) e d) e e) 4) Se al contrario il veterinario ufficilale ritiene gli esiti della visita clinica e i dati raccolti non sufficienti ad emettere il sospetto, pone l animale sotto osservazione clinica per un adeguato periodo di osservazione ed effettua se lo ritiene opportuno, ulteriori trattamenti o esami di laboratorio; 5) Qualora alla fine di detto periodo di osservazione clinica, la sintomatologia neurologica regredisca o sia possibile emettere una diagnosi eziologica diversa dalla BSE, il veterinario ufficiale revoca i vincoli di cui al punto 2 lettera a) e invia la scheda di cui al medesimo punto, lettera b), debitamente integrata con l eventuale diagnosi effettuata al CEA e al COVEPI e al Servizio veterinario regionale 6) l Istituto zooprofilattico competente per territorio invia inoltre la scheda di cui all allegato 4 di cui al D.M. 19 gennaio 2001 al CEA e al COVEPI 7) qualora al contrario alla fine del periodo di osservazione clinica non sia invece possibile escludere il sospetto di BSE sulla base della sintomatologia neurologica, mancanza di risposta alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio, l animale è considerato ufficialmente sospetto di BSE e il veterinario ufficiale dispone quanto previsto al punto 3 lettere a), b), c) d) 8) nei casi di cui al punto 3 e 7 il veterinario ufficiale dispone inoltre : a) il prelievo al macello dell intero encefalo dal soggetto sospetto; b) l invio del campione accompagnato dalla scheda di cui all allegato 4 del D.M. 7 gennaio 2000 all IZS territorialmente competente; c) la denuncia di sospetto ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 alla Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria, alla Regione, all Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e all Istituto Superiore di Sanità; d) L IZS oltre ad effettuare il test rapido provvederà all'invio di una parte del campione al Centro di referenza per le prove di laboratorio di conferma ; 9) Il veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché gli animali sospetti vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri, le loro carcasse, e tutte le altre parti restino sotto sequestro in attesa dell esito delle analisi o trattate come MSR. Dell avvenuta macellazione deve essere data comunicazione alla ASL territorialmente competente della azienda di provenienza. 10) se il test rapido effettuato dall IZS territorialmente competente risulta positivo l autorità sanitaria ordina: a) il sequestro dei bovini nella azienda di nascita e comunque nell'azienda dove l animale ha sostato nei primi dodici mesi di vita,

4 b) l esclusione del latte prodotto dai bovini di cui al punto a) per il consumo umano ed animale 11) nel caso le prove di laboratorio condotte dal CEA confermino la malattia si applicano tutte le misure previste in caso di focolaio ed in particolare quelle previste dal D.M. 7 gennaio 2000 e dalla circolare n. prot 600.6/BSE/3409 del 06 Dicembre ) Se al contrario le prove di laboratorio condotte dal CEA non confermano la malattia tutti i provvedimenti disposti devono essere revocati. DEFINIZIONI PROCEDURE RELATIVE AI SOSPETTI CLINICI DI SCRAPIE ovini sospetti clinicamente di infezione di TSE: Gli ovini e caprini vivi abbattuti o morti, che presentano o hanno presentato turbe neurologiche o comportamentali o una progressiva deteriorazione dello stato generale connessa a una lesione del sistema nervoso centrale e per i quali le informazioni raccolte sulla base di un esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame post mortem o di una analisi di laboratorio ante o post mortem non consentano di stabilire altra diagnosi. Limitazione ufficiale di movimento Movimentazione in vincolo sanitario di ovini provenienti da una azienda nella quale sia stato elevato il sospetto ufficiale di scrapie. Il modello 4 deve riportare l animale di cui al presente certificato è sottoposto ad una limitazione ufficiale di movimento ai sensi dell art 12 comma 1 del Regolamento 999/2001/CE". PROCEDURE 1) chiunque riscontri la presenza di ovi caprini sospetti clinicamente di scrapie deve darne immediata segnalazione al servizio veterinario della Azienda USL competente per territorio. 2) a seguito della segnalazione di cui al comma 1, il veterinario ufficiale, dopo essersi recato in azienda dispone: a) il divieto di spostamento dell animale sospetto; effettua: b) la compilazione della scheda di cui all allegato I del Decreto 8 aprile 1999; c) l effettuazione di una visita clinico-neurologica sul capo sospetto associata ad una valutazione di tutti i dati di carattere anamnestico raccolti o delle eventuali prove di laboratorio o trattamenti effettuati su tale soggetto; d) il censimento degli altri animali di specie sensibili alle TSE presenti nella azienda; 3) nel caso in cui sia possibile elevare subito il sospetto ufficiale di infezione, il veterinarioufficiale procede a :

5 a) completare la scheda di cui al punto 2 lettera b) b) trasmettere detta scheda compilata al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) e al Centro operativo veterinario per l epidemiologia (COVEPI). c) ordinare l invio del capo in vincolo sanitario ad un macello posto nel territorio regionale, scortato dal modello 4 riportante la dicitura animale sospetto di TSE per esservi abbattuto ; d) sottoporre i rimanenti soggetti del gregge a limitazione ufficiale di movimento; e) Le carcasse degli ovini inviati al macello sottoposti a limitazione ufficiale di movimento devono essere tenute sotto sequestro in attesa degli esiti delle prove di laboratorio effettuate sull animale sospetto; 4) se al contrario il veterinario ufficiale ritiene gli esiti della visita clinica ed i dati raccolti non sufficienti ad emettere il sospetto, pone l animale sotto osservazione clinica per un adeguato periodo di osservazione ed effettua nel caso lo ritenga opportuno ulteriori trattamenti o esami di laboratorio; 5) Qualora alla fine di detto periodo di osservazione clinica, la sintomatologia neurologica regredisca o sia possibile emettere una diagnosi eziologica diversa dalla scrapie, il veterinario ufficiale revoca i vincoli di cui al punto 2 lettera a) e invia la scheda di cui al medesimo punto, lettera b), debitamente integrata nelle parte relativa alle note con la diagnosi differenziale al CEA e al COVEPI 6) Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica non sia invece possibile escludere la diagnosi di scrapie sulla base della sintomatologia neurologica, mancanza di risposta alla terapia o a seguito dei risultati di laboratorio, l animale è considerato ufficialmente sospetto di TSE e il veterinario ufficiale dispone quanto previsto al comma 3 lettere a), b), c) e d) e e) 7) Nei casi di cui al comma 3 e 6 il veterinario ufficiale dispone inoltre : a) il prelievo al macello o in azienda dell intero encefalo dal soggetto sospetto b) l invio del campione accompagnato dalla scheda di cui alla nota 600.6/BSE/55 del 08 gennaio 2002 all IZS territorialmente competente per l effettuazione del test rapido; c) la comunicazione del sospetto alla Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria, alla Regione, all Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e all Istituto Superiore di Sanità; d) l IZS provvederà all'invio di una parte del campione al Centro di referenza per le prove di laboratorio di conferma. 8) Il veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché gli animali sospetti vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri, le loro carcasse, e tutte le altre parti restino sotto sequestro in attesa dell esito delle analisi o trattate come MSR. Dell avvenuta macellazione deve essere data comunicazione alla ASL territorialmente competente della azienda di provenienza. 9) Se il test rapido effettuato dall IZS territorialmente competente risulta positivo l autorità sanitaria ordina il sequestro degli ovini presenti e alla distruzione dei relativi prodotti 10) Nel caso le prove di laboratorio condotte dal CEA confermino la malattia si applicano tutte le misure previste in caso di focolaio.

6 11) Se al contrario le prove di laboratorio condotte dal CEA non confermano la malattia tutti i vincoli disposti devono essere rimossi.

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