DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE



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DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione ai sensi della Deliberazione Consiglio Regionale Toscana n. 51/2004, Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 566/2011 e Decreto dirigenziale 1945/2012 della Regione Toscana. Deliberazione Giunta Comunale n. 246 del 03.07.2012. Linea di intervento 1.C Autocostruzione o auto recupero di alloggi destinati alla locazione o altro titolo di godimento. 1) GENERALITA Il presente avviso è emanato in attuazione della normativa regionale in intestazione, che si intende qui pienamente richiamata per quanto non diversamente disposto e che a tal fine è allegata all avviso stesso. 2) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA COMUNALE Obiettivo del Comune di Firenze, in conformità alle normative indicate in intestazione, è la realizzazione mediante autocostruzione o auto recupero di strutture alloggiative plurifamiliari che possono presentare anche spazi di aggregazione e di condivisione o servizi comuni, per accentuare le caratteristiche dell intervento mirato alla costruzione di relazioni umane e sociali all interno del percorso di ricerca di soluzioni abitative. 3) CONTRIBUTI FINANZIARI Le proposte selezionate dal Comune a seguito del presente avviso saranno inoltrate alla Regione Toscana secondo le modalità e la tempistica indicate nell Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 1945/2012 pubblicato sul BURT n. 21 del 23/05/2012, richiedendo i contributi previsti dallo stesso Decreto Dirigenziale. Le proposte, conseguentemente, anche se valutate positivamente dal Comune sono quindi soggette alla deliberazione regionale, in mancanza di che le proposte stesse non potranno avere alcun seguito ed attribuire ai proponenti alcuna aspettativa giuridicamente tutelata. 1

Nessuna agevolazione ulteriore diretta o indiretta sarà concessa. 4) SOGGETTI ATTUATORI Per gli interventi di cui al presente avviso i soggetti attuatori possono essere: - cooperative o altri soggetti associativi senza scopo di lucro, costituiti da singoli o nuclei familiari che intendano partecipare attivamente con il loro lavoro al processo di autorecupero o autocostruzione su immobili o terreni messi a disposizione da soggetti pubblici o privati sulla base di specifica convenzione. 5) TIPOLOGIE DI INTERVENTO Gli interventi ammessi ricadono nelle seguenti tipologie: a) Recupero edilizio b) Nuova costruzione 6) CONTRIBUTO REGIONALE Il contributo regionale è così determinato: - fino a euro 35.000,00 ad alloggio a copertura delle spese di intervento, a favore della cooperativa o associazione proponente, nonché delle spese tecniche a favore di personale tecnico qualificato, ovvero della cooperativa o associazione proponente nel caso le necessarie e documentate competenze e professionalità siano presenti fra i componenti della stessa; - fino a euro 5.000,00 ad alloggio per attività di coordinamento e formazione a favore di soggetti con provata esperienza nel campo, selezionati dal proponente o dal Comune. 7) CANONE DI LOCAZIONE E DURATA DEL VINCOLO Nella convenzione di cui all articolo 4 saranno definiti: - le modalità di ammortamento, da attuarsi tramite un canone di locazione determinato nella misura massima del 3,2% del costo riconoscibile degli interventi; - la durata del diritto di uso, per un periodo non inferiore a 15 anni e non superiore a 30; - il canone dovuto dai conduttori degli alloggi. Al termine del periodo di ammortamento gli alloggi realizzati saranno concessi dal Comune in locazione a canoni sostenibili. 8) LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ED EVENTUALE CESSIONE 2

La stipula dei contratti di locazione degli alloggi deve avvenire entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori ed è obbligatoriamente subordinata all avvenuta certificazione di abitabilità/agibilità degli alloggi. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione dell alloggio, il locatario e il proprio nucleo familiare devono fissarvi la residenza ed occuparlo in modo continuativo. Gli alloggi che si rendessero disponibili per recesso del conduttore o cessazione del contratto devono essere ri-assegnati entro i successivi 120 giorni a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico. La cessione a terzi in tutto o in parte degli immobili che fruiscono dei finanziamenti di cui al presente avviso può avvenire anche prima della scadenza del periodo di messa a disposizione degli stessi purché ogni relativo vincolo venga assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e relative note di trascrizione. In ogni caso, la cessione deve riguardare almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico soggetto. 9) NORME TECNICHE Gli interventi devono essere conformi alle norme tecniche e tipologiche di cui all art. 16, ultimo comma, e all art. 43 della Legge 457/78, alle normative tecniche regionali per l'edilizia agevolata, per quanto applicabili, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 387/1991 allegato E e n. 328/ 96, con esclusione del limite massimo di Superficie non residenziale in relazione alla Superficie utile. Gli immobili oggetto di intervento devono essere: unitariamente identificabili e dotati di autonomia funzionale rispetto all uso delle parti comuni (ingresso, scale, coperture ecc.). Gravi inadempienze e irregolarità accertate in ogni fase realizzativa dell intervento nell applicazione delle disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro di cui al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), costituiscono motivo di revoca del contributo regionale. 10) CONTENUTI DELLE PROPOSTE Le proposte di intervento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: - individuazione area o immobile interessati con indicazione dello stato di diritto, e se la proprietà è diversa dal proponente, atto di accettazione da parte della stessa dei termini della proposta; - relazione esplicativa delle caratteristiche dell intervento, ivi comprese le modalità di regolamentazione dei rapporti fra i diversi soggetti coinvolti; - elaborati grafici riportanti le indicazioni progettuali preliminari; - relazione di fattibilità relativa in particolare a conformità urbanistica e vincoli; 3

- cronoprogramma preliminare; - quadro finanziario completo di calcolo del costo dell intervento, contributo regionale, altre fonti di finanziamento, - impegno per i soggetti attuatori privati di costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa pari all ammontare del contributo richiesto; - indicazione dei componenti dell associazione o soci della cooperativa che parteciperanno attivamente allo svolgimento dei lavori, delle professionalità presenti all interno dell associazione o cooperativa nonché quelle da reperire all esterno, del soggetto cui affidare l attività di coordinamento e formazione di cui al precedente art. 6. 11) SELEZIONE DELLE PROPOSTE Le proposte pervenute saranno valutate, previa verifica della regolarità formale della domanda e della documentazione allegata da svolgersi a cura del Servizio Casa, da una Commissione nominata con apposito provvedimento dirigenziale. Le proposte sarnno valutate secondo i seguenti criteri: - grado di rispondenza a finalità e caratteristiche del presente avviso; - recupero edilizio/riqualificazione urbana; - innovazione/integrazione di diverse tematiche; - sostenibilità ambientale/efficienza energetica; - risposta a disagio abitativo; - fattibilità/cantierabilità. 12) BENEFICIARI FINALI DEGLI ALLOGGI REQUISITI 12.1 I requisiti e le condizioni per beneficiare degli alloggi realizzati sono di seguito specificati: a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all Unione europea, oppure di altro Stato purché in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione; b) avere la residenza o l attività lavorativa prevalente nel territorio regionale; c) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel territorio della Regione Toscana o in qualsiasi località extraregionale la cui distanza dal Comune interessato sia inferiore a 50 km. L adeguatezza dell alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della vigente Tabella A, allegata alla L.R. n. 96/1996 e sue successive modificazioni e integrazioni ; d) non essere titolari di diritti di proprietà, ivi compresa la nuda proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in una qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo sia uguale o superiore a quello determinato ai sensi della lettera d della vigente Tabella A, allegata alla L.R. n. 96/1996. 4

e) avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, come definito al successivo comma 3, calcolato ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 109, non superiore ad Euro 35.000,00. A tal fine, qualora il reddito complessivo familiare sia inferiore all importo fissato annualmente per la individuazione dei soggetti da considerarsi fiscalmente a carico ai fini IRPEF, il valore ISEE di riferimento è quello del nucleo familiare di origine o il maggiore se trattasi di più soggetti afferenti a distinti nuclei familiari di origine. f) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruenti del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici. 12.2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare come definito al successivo comma 3 al momento della stipula del contratto di locazione. 12.3. Ai fini del presente avviso pubblico: a) si definisce nucleo familiare la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione come risultante dai registri dell anagrafe comunale; b) i coniugi sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se residenti in abitazioni diverse, tranne nei casi per i quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l omologazione della separazione da parte del tribunale o sia intervenuto in proposito un provvedimento dell autorità giudiziaria; c) per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici è motivata dalla intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare, l accertamento dei requisiti soggettivi avviene sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di originaria appartenenza. A pena di decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, il nuovo nucleo deve risultare anagraficamente costituito e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto; d) tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all ottenimento del beneficio. 12.4. Non costituiscono motivo di esclusione : a) l assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, a condizione che la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto di locazione e a condizione altresì che l assegnatario sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore; b) l acquisto o l assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio che sia stato espropriato o sia stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti o perito senza dar luogo a risarcimento del danno; 5

c) l aver fruito del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all art. 11 della legge n. 431/1998. 12.5. L accesso e la permanenza negli alloggi ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false costituiscono motivo di decadenza dal beneficio. Il provvedimento di decadenza è assunto dal Comune, è preordinato alla risoluzione di diritto del contratto di locazione e comporta l inammissibilità della sottoscrizione di un nuovo contratto. Sul soggetto attuatore grava l obbligo di assumere ogni conseguente adempimento di competenza entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del provvedimento comunale di decadenza. ART. 13) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 13.1 Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale che approva la graduatoria delle proposte ammissibili, e assegna il relativo finanziamento, i soggetti attuatori delle proposte ammesse devono inoltrare al Comune il progetto definitivo dell intervento. 13.2 Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di Giunta regionale che approva la graduatoria delle proposte ammissibili, e assegna il relativo finanziamento, i Comuni interessati inoltrano alla Regione Toscana Settore Politiche Abitative i progetti definitivi degli interventi ammessi al finanziamento, comprensivi dei seguenti elaborati: - planimetria dell area di intervento, planivolumetrico dell intervento, schemi grafici con relative indicazioni dimensionali e tipologiche, relazione illustrativa; - dichiarazione, a firma del responsabile del procedimento del Comune competente, attestante: la conformità degli interventi alle previsioni dei vigenti atti di governo del territorio e strumenti urbanistici,; - dichiarazione, a firma del Responsabile del procedimento del Comune competente, attestante l avvenuto accertamento, in capo ai soggetti attuatori, dei requisiti e delle condizioni di cui all articolo 2; - Quadro tecnico finanziario e cronoprogramma definitivi. - Convenzione o accordo che regolamenta tutti i rapporti tra il soggetto attuatore e la proprietà. 13.3 Nei 60 giorni successivi alla presentazione del progetto definitivo, la Regione Toscana, verifica la sua congruità rispetto alla proposta ammessa a finanziamento, e alle disposizioni contenute nel presente Avviso Pubblico, approva il progetto definitivo e prenota la relativa somma a favore del soggetto attuatore su apposito capitolo del bilancio regionale. 13.4 L inizio dei lavori degli interventi deve avvenire entro i 90 giorni successivi al provvedimento regionale di approvazione, fatti salvi i tempi relativi alle procedure di appalto per i soggetti attuatori pubblici, da rendicontare separatamente. I lavori dovranno avere termine entro 24 mesi dalla data di inizio, fatte salve limitate e motivate proroghe dovute a cause di forza maggiore non imputabili alla condotta 6

del soggetto attuatore, da documentare e inviare alla Regione Toscana debitamente attestate dal Comune. 13.5 L erogazione del contributo a favore dei Soggetti attuatori avviene ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 D.M. 5 agosto 1994 Contributi di edilizia agevolata, con le modalità previste all art. 15 commi 1 e 2 dell Allegato al decreto 5111/2009. 14) PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE Le proposte, anche se inviate per posta, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2012 presso la Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze, Servizio Casa, via Pietrapiana 53, 50121 Firenze, piano 3. Saranno escluse le proposte che perverranno oltre il suddetto termine, anche se recanti timbro postale di data precedente. Le stesse, complete di tutti gli elaborati richiesti in tre copie, devono pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, recante all esterno, oltre all intestazione del mittente, la dicitura: Proposta di intervento per Programma Decreto dirigenziale regionale n. 1945/2012 Linea di intervento 1.C. Per ogni informazione in merito si potrà rivolgersi al Servizio Casa P.O. Edilizia Residenziale Pubblica-Agenzia per la Casa al n. telefonico 055 2769934 o nei seguenti orari: - martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; - mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; - giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 15) DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso si rimanda alla Deliberazione di Giunta regionale n. 566/2011, al Decreto dirigenziale regionale n. 1945/2012 nonché alle normative nazionali e regionali vigenti in materia. Firenze lì 5 luglio 2012 Il Dirigente del Servizio Casa Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 7