IL MARCHIO TEORIA E PRATICA

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IL MARCHIO TEORIA E PRATICA

DEFINIZIONE DI «MARCHIO» E il segno distintivo apposto sui prodotti (o sulle loro confezioni) o sugli strumenti utilizzati per prestare il servizio (marchio di fabbrica, di commercio, di servizio). Art. 7 d.lgs. 30/2005: «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

DEFINIZIONE DI «MARCHIO» Marchio di fatto Caratteristiche/requisiti per la registrabilità novità capacità distintiva liceità Contenuto del diritto

CESSIONE DEL MARCHIO ANTE RIFORMA: l art. 2573 c.c., c. 1 e l art. 15 R.D. 21/06/1942 n. 929 permettevano il trasferimento del marchio soltanto con l azienda o con un ramo di essa; ADESSO: d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 in attuazione della Dir. 21 dicembre 1988 n. 89/104/CEE ha eliminato il divieto di cedere il marchio senza l azienda (o un suo ramo); il trasferimento non deve comportare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell apprezzamento del pubblico (art. 23 d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)

CESSIONE DEL MARCHIO FORMA CONTRATTO: libera PROFILI FISCALI: Marchio ceduto Marchio venduto autonomamente, IVA unitamente all azienda, imposta di registro proporzionale CESSIONE DITTA: art. 2565 c.c.

LICENZA DI MARCHIO Licenziante (titolare del diritto di uso di un determinato marchio) Licenziatario (colui che acquista la facoltà di farne uso, sfruttarlo nella produzione di beni o fornitura di servizi, nel rispetto delle condizioni decise dalle parti)

ELEMENTI DEL CONTRATTO CAUSA Scambio del diritto di uso del marchio da parte del licenziante verso il pagamento di una somma dovuta dal licenziatario. OGGETTO Cessioni in uso del marchio di un certo prodotto. FORMA Libertà di forma.

LICENZA TOTALE o PARZIALE ESCLUSIVA O NON ESCLUSIVA

OBBLIGHI Licenziante: cede il diritto di uso del marchio libero da pretese da parte di terzi; Licenziatario: paga il corrispettivo pattuito; il compenso può essere rappresentato da una percentuale fissa sul fatturato lordo rispetto ai prodotti venduti dal licenziatario (c.d. royalties) oppure da una partecipazione agli utili in percentuale non può, salva diversa pattuizione, cedere il diritto d uso del marchio

IL BREVETTO TEORIA E PRATICA

DEFINIZIONE DI «BREVETTO» E uno strumento che tutela il titolare dei trovati (cioè delle idee ed invenzioni). Mediante la brevettazione di un trovato, l autore ottiene il diritto esclusivo, salvo cessione consensuale, del suo sfruttamento commerciale. In concreto: documento tecnico-legale formato da una RELAZIONE TECNICA (descrizione dettagliata dell invenzione) e da RIVENDICAZIONI (che definiscono gli aspetti dell invenzione per i quali si chiede protezione e che rendono l invenzione attuabile da parte di terzi)

DEFINIZIONE DI «BREVETTO» REQUISITI BREVETTABILITA novità industrialità originalità liceità OGGETTO DEL BREVETTO di prodotto di procedimento INVENZIONI DEL DIPENDENTE BREVETTO nazionale internazionale europeo (Conv. WIPO Ginevra PTC 1970)

CESSIONE DI BREVETTO (art. 63 d.lgs. 30/2005) liberamente trasferibile sia inter vivos sia mortis causa necessaria la forma scritta ai fini della trascrizione requisiti per brevettabilità novità industrialità originalità liceità oggetto del brevetto obblighi di pubblicità: art. 138 d.lgs. 30/2005

LICENZA DI BREVETTO (Reg. CEE n. 772/2004) Definizione: contratto mediante il quale il licenziante aliena al licenziatario, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare l invenzione brevettata, senza spogliarsene definitivamente. Oggetto del contratto Caratteristiche: - Bilaterale - Atipico - Oneroso - Commutativo - Di durata Forma: libera, ma scritta per la pubblicità (artt. 138-139 d.lgs. 30/2005) Comunione di brevetto

LICENZA DI BREVETTO TIPOLOGIE DI LICENZA esclusiva non esclusiva/ di diritto Assoluta Parziale obbligatoria (art. 70 d.lgs. 30/2005)

OBBLIGHI Licenziante: cede il diritto di uso del brevetto libero da pretese da parte di terzi; può essere obbligato a prestare assistenza tecnica nella fabbricazione, controlli sulla qualità dei prodotti Licenziatario: paga il corrispettivo pattuito: 1) un unica somma versata al momento della sottoscrizione anche in più rate; 2) royalty (= percentuale sulle vendite, sulla produzione o sugli utili del licenziatario) 3) misto (somma della sottoscrizione+royalty) royalty sul prezzo di vendita calcolate: - Lordo - Netto - Equo prezzo di mercato

ancora sugli obblighi del licenziatario: non può, salva diversa pattuizione, cedere il diritto d uso del brevetto deve esperire l azione di contraffazione e sulle garanzie in suo favore: garanzia per vizi ex art. 1578 c.c. garanzia contro le molestie ex art. 1585 c.c. garanzia per evizione garanzia per la validità del brevetto garanzia per assenza di oneri e vincoli infine effetti della nullità del brevetto