COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

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COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23 La Comunità Montana Belluno Ponte nelle Alpi, Vista la L.R. 19 agosto 1996, n 23, che detta norme per la Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ; Vista la D.G.R. n. 646 del 25 febbraio 1997 che detta le disposizioni esecutive di attuazione della sopracitata Legge; Visto altresì il Decreto n. 339 del 18 febbraio 1997 del Dirigente Generale del Dipartimento per le Foreste e l Economia Montana, relativo all approvazione del fac-simile del tesserino di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei; Vista la L.R. 12 settembre 1997 n 37, art. 27, che apporta modifiche ed integrazioni alla L.R. n 23/96; Vista la D.G.R. n 109 del 20 gennaio 1998 di modifica delle disposizioni esecutive di attuazione della L.R. n 23/96; Emana il seguente R E G O L A M E N T O Art. 1) - Finalità Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell ambito del territorio della Comunità Montana Belluno Ponte nelle Alpi, con esclusione delle aree ricomprese nell ambito del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Art. 2) Autorizzazioni alla raccolta La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso di: - una autorizzazione, sottoforma di apposito tesserino quinquennale rinnovabile, avente validità su tutto il territorio regionale; - un permesso di validità giornaliera, settimanale, mensile, annuale o pluriennale (solo per residenti e per i non residenti ma proprietari di fabbricati censiti catastalmente nel territorio della Comunità Montana), che consente la raccolta nell ambito del territorio della Comunità Montana Belluno Ponte nelle Alpi.

2 Il permesso pluriennale, potrà avere durata di 5 (cinque) anni e, comunque, non eccedente la validità del tesserino. I permessi sono personali e non trasferibili a persona diversa dal titolare del tesserino. L età minima per il rilascio del tesserino è di 14 anni; ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di tesserino e permesso. Gli Uffici della Comunità e dei Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi sono delegati al rilascio dei tesserini alla popolazione residente nel territorio comunitario, nonché ai richiedenti non residenti nella Regione Veneto; insieme ai soggetti autorizzati dalla Comunità Montana indicati all art. 6), sono altresì delegati al rilascio dei permessi per tutto il territorio comunitario e ad introitare i relativi contributi. Il possesso del permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà. Il numero massimo di permessi con i rispettivi costi, nonché l elenco dei soggetti abilitati alla loro distribuzione, sono riportati all art. 6 del presente Regolamento. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i controlli i soggetti sopraindicati dovranno dimostrare tramite atto di notorietà oppure autocertificazione i titoli che consentono l esenzione. Art. 2/bis) Agevolazioni ai non residenti. I proprietari e/o comproprietari di fabbricati, censiti catastalmente nel territorio di un Comune appartenente alla Comunità Montana ed in regola con la vigente normativa urbanistica, residenti in Comuni non appartenenti alla Comunità Montana, possono acquistare un permesso annuale o pluriennale valido per il territorio della Comunità Montana. E autorizzato il rilascio ai componenti il nucleo familiare identificato come da risultanze anagrafiche. I permessi potranno essere richiesti agli Uffici della Comunità Montana e dei Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi previa presentazione di autocertificazione, compilata ai sensi delle normative vigenti, indicante il nucleo familiare anagrafico, la residenza, i dati catastali del fabbricato di proprietà o comproprietà, i nominativi ed i dati anagrafici delle persone per cui è richiesto il permesso. Gli Uffici preposti potranno effettuare controlli a campione sui dati dichiarati. Art. 3 Limiti e modalità di raccolta La raccolta è consentita: a) per i non residenti nel periodo 1 gennaio/31 dicembre, nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali, come stabilito dalla Giunta Regionale;

3 b) per i residenti e i non residenti, ma proprietari e/o comproprietari di fabbricati censiti catastalmente nel territorio della Comunità Montana nel periodo 1 gennaio/31 dicembre, nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali, come stabilito dalla Giunta Regionale, e, in deroga, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. E vietata durante le ore notturne, da un ora dopo il tramonto a un ora prima della levata del sole. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie: a) Agrocybe Aegerita (Pioppini) b) Amanita Cesarea (Ovuli) c) Boletus gruppo edulis (Porcini) d) Calocybe Gambosa (Tricholoma Georgii) (Fungo di S.Giorgio, Prugnolo) e) Cantharellus Cibarius (Finferlo, gallinaccio) f) Cantharellus Lutescens (Finferla) g) Clitopilus Prunulus (Prugnolo) h) Clitocybe Geotropa i) Craterellus Cornucopioides (Trombetta da morto) j) Macrolepiota Procera e simili (Mazza di tamburo) k) Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola) l) Polyporus poes caprae m) Tricoloma gruppo terreum (Morette) n) Tussula Virescens (Verdone) Per ogni specie è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. Nessun limite è posto al proprietario, all usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell ambito del fondo in proprietà od in possesso. E vietata la raccolta dell Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l apparato radicale delle vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E vietata la distribuzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. E fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall art. 5, somma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

4 La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri salvo che ai proprietari stessi. E vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. Art. 4) Agevolazioni alla raccolta A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni: a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana; b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista all art. 3. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti: a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo; b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive, c) soci di cooperative agro-forestali. Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati dovranno presentare alla Comunità Montana un autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali ritengono di avere diritto all agevolazione. Art. 5) Violazioni I contravventori sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,82 ad euro 51,65 e la confisca e distribuzione in loco a consegna ad Ente o Istituto di Beneficienza della parte di prodotto eccedente il consentito, salvi eventuali reati perseguibili giudiziariamente. Art. 6) Quadro dei tesserini, dei permessi e dei contributi Tesserino Residenti Comunità Montana e AIRE gratuito + bollo euro 14,62 Non residenti nella Regione Veneto euro 2,58 + bollo euro 14,62

5 Permesso durata costo unitario Numero massimo - Giornaliero - Settimanale - Mensile - Annuale: per residenti non residenti * - Pluriennale: per residenti per non residenti* Euro 10,00 Euro 20,00 Euro 35,00 Euro 3,00 Euro 10,00 Euro 3,00/anno Euro 10,00/anno 1.000 500 200 20.000 2.000 ** ** * non residenti ma proprietari e/o comproprietari di fabbricato censito catastalmente nel territorio della Comunità Montana. ** compreso tra gli annuali Soggetti abilitati al rilascio dei permessi - Comunità Montana Belluno Ponte nelle Alpi - Comune di Belluno - Bar Le Torri - Nevegal - Albergo Ristorante Nevegal - Comune di Ponte nelle Alpi - Rif. Pus di Quantin Art. 7) Norme finali Per quanto non contenuto nel presente regolamento, comprese le sanzioni amministrative impartite dalla Legge Regionale 19 agosto 1996, n 23, e successive disposizioni esecutive. * * *