L.R , n. 23 L.R , n. 7 D.G.R. n. 739 del NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.

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L.R. 19.08.1996, n. 23 L.R. 31.01.2012, n. 7 D.G.R. n. 739 del 02.05.2012 NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Vista la L.R. 19 agosto 1996 n. 23 che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Vista la L.R. 31 gennaio 2012 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.. Vista la D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012 recante nuove disposizioni esecutive di attuazione per una omogenea applicazione delle norme regionali, nel rispetto di quanto previsto dall art. 15 della legge regionale n. 23/96; Adotta le seguenti N O R M E A T T U A T I V E Anno 2013 ART. 1 - FINALITA' Il presente regolamento, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplina la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane (tutto il territorio dei Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve dei Soligo, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto), con esclusione dei territori appartenenti al Demanio Regionale, nell'ambito dei quali la raccolta è autorizzata dall'ente gestore (Veneto Agricoltura). ART. 2 - TITOLO PER LA RACCOLTA Per titolo per alla raccolta si intende la ricevuta di versamento di un contributo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi stabilito nel suo ammontare dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, in funzione del periodo di validità del titolo. Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età non inferiore a 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori in possesso del titolo per la raccolta.

Il titolo può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale e ha validità nel solo ambito territoriale di cui all art. 1. Deve essere conservato per tutto il periodo di validità e presentato unitamente ad un documento d identità in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza. La ricevuta di versamento deve garantire, ai fini dell attività di vigilanza, la certezza del pagamento del previsto contributo. Deve pertanto riportare l importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo. ART. 3 - ESONERATI. Sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al precedente articolo 2 le seguenti categorie: i residenti nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana nell ambito territoriale di cui all articolo 1 delle presenti norme; i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, per la raccolta nei rispettivi fondi. Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari non sono soggetti alle limitazioni delle giornate di raccolta relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso. ART. 4 - LIMITI E MODALITA' DI RACCOLTA. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, (4) di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie: a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini); b) AMANITA CAESAREA (Ovoli); c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini); d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo); e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio); f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla); g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo); h) CLITOCYBE GEOTROPA; i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto); j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo); k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola); l) POLYPORUS poes caprae; m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette); n) RUSSULA VIRESCENS (verdone). I limiti di cui al comma precedente possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza. È vietata la raccolta dell'amanita CAESAREA allo stato di ovolo chiuso. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.. ART. 5 - DIVIETI DI RACCOLTA Ai sensi dell art. 5 comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23/1996 per motivi selvicolturali la raccolta dei funghi epigei è vietata, fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piante messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale. La tabellazione è a carico del proprietario. Resta salva la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo di escludere l accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto. Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tale divieto. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. ART. 6 - AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni: 1. accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana; 2. derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall'art. 3; Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti: a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo; b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive; c) soci di cooperative agro-forestali. Tali agevolazioni sono concesse annualmente alle categorie di residenti precisate nel precedente comma, lettere a), b) e c), in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50 % dell'importo del primo scaglione di cui al Testo Unico sulle Imposte sui Redditi per l'anno 2011 e pari a 7.500,00. Tale particolare stato di reddito deve essere documentato con

certificazione annuale ISEE. Copia della documentazione deve accompagnare il beneficiario ai fini del controllo previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 23/96. La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita ai Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno devono presentare alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane un autocertificazione, nella quale vengono indicare le condizioni per le quali si ritiene di avere diritto all agevolazione. ART. 7 - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione Comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352. La vendita dei funghi freschi spontanei è altresì soggetta a certificazione rilasciata dall'uls - Ispettorato micologico di cui all art. 14 della L.R. 23/96. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui al D.P.R. 14.7.1995 n. 376. ART. 8- VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE La vigilanza sulle presenti norme è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agli agenti delle aziende speciali, agli organi di sicurezza pubblica, nonché agli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, agli organi di polizia locale, ai custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e agli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell ambiente, ognuno dotato di specifico tesserino di riconoscimento secondo le norme vigenti. Nel caso di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l eccedente, in caso invece di violazione delle altre disposizioni, la confisca sarà su tutto il raccolto. In ogni caso, il confiscato viene distrutto in loco o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza. Per la violazione delle disposizioni delle presenti norme si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall articolo 13 della legge regionale n. 23/96: a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi raccoglie funghi senza il titolo per la raccolta; b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali; c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini); e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all articolo 3, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 23/96; f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all articolo 4 della legge regionale n. 23/96; g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all articolo 2, comma 6 e di cui all articolo 5 della legge regionale n. 23/96. In caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si

ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un altra violazione della stessa indole. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della legge regionale n. 23/96 sono tra loro cumulabili. ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI I permessi già rilasciati prima dell entrata in vigore della legge regionale n. 7/2012 conservano la loro validità, insieme al tesserino di autorizzazione, fino alla loro scadenza. Le nuove richieste di raccolta sono soggette alle disposizioni della legge regionale n. 7/2012 e il raccoglitore deve essere in possesso di ricevuta del contributo versato e di un documento di identità in corso di validità. Il numero dei titoli per la raccolta concedibili sul territorio della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, l ammontare del relativo contributo, le modalità di versamento e le giornate di raccolta, sono stabiliti nell allegato alle presenti norme. Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa riferimento alla legge regionale 19.08.1996, n. 23, alla legge regionale 31.01.2012, n. 7 e alla D.G.R. 02.05.2012, n. 739.

ALLEGATO TITOLI PER LA RACCOLTA CONCEDIBILI CONTRIBUTO EURO GIORNALIERI 500 5,00 SETTIMANALI 500 10,00 MENSILI 500 30,00 ANNUALI 1.000 75,00 Modalità di pagamento del contributo: a) versamento su conto corrente postale n. 11289311 intestato a Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane Servizio di Tesoreria - Vittorio Veneto; b) bonifico sul codice IBAN IT16D0200862196000009406888, Unicredit S.p.A., Viale della Vittoria, 303-31029 Vittorio Veneto, Tesoriere della Comunità Montana. Giornate in cui è consentita la raccolta: - residenti e proprietari: tutti i giorni della settimana; - non residenti: martedì, venerdì, domenica e festività infrasettimanali.