COMUNE DI VIVERONE. Provincia di Biella

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COMUNE DI VIVERONE Provincia di Biella REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.06.2012 Pagina 1 di 6

Art. 1 Principi generali Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Viverone (BI), nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall art. 52 D.Lgs. 446/1997. Ai fini dell applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. Il presente regolamento istituisce l imposta di soggiorno di cui all art. 4 D.Lgs. 23/2011 e ne disciplina l applicazione nel Comune di Viverone. Art. 2 Istituzione e presupposto impositivo 1. L applicazione dell imposta decorre dal 1 lugli o 2012. 2. L imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Viverone. 3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere ed alberghi. Art. 3 Finalità dell imposta 1. L imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Viverone, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Art. 4 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari 1. L imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive previste dal presente regolamento e che non risultano iscritti nell anagrafe del Comune di Viverone. Pagina 2 di 6

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell imposta. Art. 5 Misura dell imposta 1. La misura dell imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ed è graduata e commisurata con riferimento alle diverse tipologie di strutture ricettive definite dalla normativa nazionale e regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Art. 6 Esenzioni e agevolazioni 1. La misura delle eventuali esenzioni e agevolazioni accordate in sede di applicazione dell imposta di soggiorno è stabilita sempre con deliberazione della Giunta Comunale, in osservanza dei seguenti principi: - esclusione dall imposta dei soggetti inferiori ai 12 anni di età. - esclusione dall imposta per i soggiorni superiori a 20 giorni, a decorrere dal 21 giorno di permanenza consecutivo per i clienti dei campeggi situati nel territorio comunale; - riduzione di 0,50 dall imposta per i soggiorni di continuativi di durata superiore a 7 giorni, a decorrere dal 8 giorno di permanenza consecutivo per i clienti degli Alberghi situati nel territorio comunale; Art. 7 Versamento dell imposta 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l importo complessivo dovuto a titolo di imposta di soggiorno. 2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Viverone. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. 3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate. 4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Viverone delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno in ogni trimestre solare, entro il giorno quindici del primo mese del trimestre successivo, con le seguenti modalità: Pagina 3 di 6

a) mediante bollettino postale o bonifico bancario; b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale; c) tramite procedure telematiche. 5. Le somme da versare inferiori a 100,00 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione di cui al successivo articolo. Art. 8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione, dell entità e delle esenzioni e riduzioni dell imposta di soggiorno. 2. I gestori delle strutture ricettive hanno l obbligo di presentare, per ogni trimestre solare, entro il giorno quindici del primo mese del trimestre successivo, una dichiarazione al Comune, riportante: - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre di riferimento; - il relativo periodo di permanenza; - il numero dei soggetti esenti e le eventuali riduzioni applicate in base alle previsioni del presente regolamento; - l imposta dovuta; - gli estremi del versamento; - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa imposta; - eventuali importi non versati da cumularsi al trimestre successivo. 3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo preferibilmente in via telematica. Art. 9 Accertamenti 1. Ai fini dell attività di accertamento dell imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all art. 1, commi 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006 n. 296. 2. Il Comune effettua il controllo della corretta applicazione e del versamento dell imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni indicate dal presente regolamento. 3. Il controllo è effettuato utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell evasione. Il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, da effettuarsi con Pagina 4 di 6

esenzione di spese e diritti, può, in caso di mancato ricevimento delle indicazioni necessarie per il controllo del corretto versamento dell imposta: - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Art. 10 Sanzioni ed interessi 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell importo non versato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 471/1997. 3. Per l omessa dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell imposta dovuta, con un massimo di 500,00, ai sensi dell art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. 4. Per l infedele o tardiva dichiarazione alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% dell imposta dovuta, con un massimo di 500,00, ai sensi dell art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. 5. Per la violazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, dell obbligo di informazione di cui all art. 8, comma 1 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 50,00 ad 250,00, ai sensi dell art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. 6. Per la mancata risposta, da parte del gestore della struttura ricettiva, alle richieste trasmesse dal Comune ai sensi dell art. 9, comma 3 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 100,00 ad 250,00, ai sensi dell art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. 7. Sulle somme accertate a titolo di omesso/parziale versamento dell imposta dovuta si applicano gli interessi tributari ai sensi dell art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente regolamento delle entrate. Art. 11 Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune In caso di omesso o parziale versamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta e relativi accessori viene effettuata dal Comune Pagina 5 di 6

mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili. Rimane comunque ferma, nei casi di persistenza dell inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell imposta e dei relativi accessori venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi. Articolo 12 Contenzioso 1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Art. 13 Normativa di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell art. 4 D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 14 Efficacia del regolamento Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1 gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dal D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in L. 24 febbraio 2012 n. 14, in osservanza della disposizione contenuta nell art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448. Pagina 6 di 6