REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO



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1 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 (art. 5 Regolamento UE n. 1303/2/13; Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014; D.G.R. n. 906 del 21 luglio 2014) Bozza in consultazione 12 gennaio 2015 1

2 INDICE Art. 1. - OGGETTO... 3 Art. 2. - COMPOSIZIONE... 3 Art. 3. - COMPITI... 4 Art. 4. - ORGANIZZAZIONE... 5 Art. 5. - MODALITA DI FUNZIONAMENTO... 7 Art. 6. - EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA COMPOSIZIONE... 9 Art. 7. - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA ISTITUZIONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO... 9 Art. 8. - MODALITÀ DI APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO...10 Allegati 2

3 Art. 1. - OGGETTO Il presente documento disciplina la composizione, l organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento del Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 (di seguito Partenariato ), in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul Partenariato nell ambito dei fondi strutturali e d investimento europei (di seguito Codice di Condotta europeo) e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 906 del 21 luglio 2014 che ha identificato il Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020. Art. 2. - COMPOSIZIONE Il Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 è così composto: A. Partenariato istituzionale (P.I.) Autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti di cui alla sezione A dell allegato 1. Sono componenti di diritto del Partenariato istituzionale i seguenti soggetti dell amministrazione regionale: i Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali le Autorità di gestione dei tre programmi regionali 2014-2020; l Autorità Ambientale B. Partenariato economico e sociale (P.E.S.) Parti economiche e sociali di cui alla sezione B dell allegato 1 3

4 C. Partenariato degli organismi della società civile (P.S.C.) Organismi rappresentativi della società civile (partner ambientali - organizzazioni non governative - organismi di promozione dell inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione) di cui alla sezione C dell allegato 1. Alla data di approvazione del presente regolamento i componenti del Partenariato sono quelli individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 906 del 21 luglio 2014, così come integrati a seguito di istanza trasmessa all Autorità di gestione nei mesi successivi e come riportato nell elenco completo di cui all allegato 1 del presente regolamento. Le modalità di modifica, integrazione ed allargamento della composizione del Partenariato sono disciplinate al successivo articolo 6. Art. 3. - COMPITI Il Partenariato svolge i propri compiti di cooperazione nell ambito dell intero ciclo del programma, con particolare riferimento alle seguenti fasi: 1) Preparazione del Programma Operativo In conformità con quanto previsto dal Codice di Condotta europeo, il Partenariato è coinvolto nella preparazione del Programma operativo e, in particolare, nell analisi e identificazione delle esigenze, nella definizione e la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici e nella definizione degli indicatori specifici dei programmi, nell applicazione dei principi orizzontali di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento (UE) 1303/2013 e nella definizione della composizione e delle procedure interne al Comitato di Sorveglianza. 4

5 2) Attuazione, Sorveglianza e Valutazione del Programma Operativo In questa fase il Partenariato è coinvolto dall Autorità di gestione nella preparazione degli inviti a presentare proposte o nella loro valutazione, secondo principi di pertinenza e in osservanza del principio di prevenzione dei potenziali conflitti di interesse. L Autorità di gestione coinvolge i componenti del Partenariato nel quadro del Comitato di sorveglianza ed, eventualmente, nei gruppi di lavoro costituiti mediante atto del Coordinatore per lo svolgimento di attività di valutazione e di verifica dello stato di avanzamento del Programma. Art. 4. - ORGANIZZAZIONE Il Partenariato presenta le seguenti strutture organizzative: 1) Presidente Il Presidente della Giunta regionale convoca e definisce l ordine del giorno delle riunioni e ne presiede e coordina i lavori, Il Presidente può attribuire tali funzioni ad un suo delegato. Le consultazioni on-line e le procedure scritte sono attivate mediante comunicazione scritta delegando la fase operativa al Coordinatore. 2) Coordinatore L Autorità di gestione assume il ruolo di Coordinatore del Partenariato, in particolare: a) assume la responsabilità di pianificare e realizzare le attività per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 3, predisponendo tutti gli strumenti necessari al coinvolgimento attivo dei partner pertinenti e alle modalità di funzionamento di cui al successivo articolo 5; 5

6 b) favorisce un efficace confronto fra le diverse componenti partenariali coinvolte nella programmazione regionale; c) garantisce la trasparenza, la tempestività e l accessibilità delle informazioni pertinenti e degli esiti delle attività svolte. 3) Segreteria tecnica Il Partenariato può avvalersi del supporto di una Segreteria tecnica finalizzata a garantire lo svolgimento delle attività informative, tecniche, organizzative, logistiche e di verbalizzazione degli incontri partenariali. La Segreteria tecnica è costituita con apposito atto dell Autorità di gestione ed è composta da dipendenti regionali con adeguata esperienza e dal personale di Assistenza Tecnica del Programma. 4) Partner I partner sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi di pertinenza, autonomia, rappresentatività e prevenzione dei potenziali conflitti di interesse. Ciascun partner è tenuto a contribuire all analisi dei documenti sottoposti alla consultazione, alla definizione degli obiettivi e delle priorità da perseguire, sia in fase di approvazione del Programma operativo che in fase di definizione degli strumenti negoziali della programmazione integrata territoriale ed urbana di cui agli articoli 36 e seguenti del Regolamento UE n. 1303/2013,. 5) Gruppi di lavoro All interno del Partenariato possono essere costituiti gruppi di lavoro, settoriali e/o tematici, prevedendo la possibilità, in relazione alla specificità degli argomenti, di partecipazione ai lavori di tecnici e/o rappresentanti di organizzazioni esterne al Partenariato per favorire l approfondimento. 6

7 Art. 5. - MODALITA DI FUNZIONAMENTO Il Partenariato svolge le sue attività mediante due modalità: riunioni ed incontri o consultazione a distanza. Per assicurare al meglio la partecipazione, tutti i componenti del Partenariato si impegnano a confermare e/o inviare i riferimenti del proprio referente unico, inviando un apposito modulo (cfr. modulo FESR_P-A allegato al presente regolamento) all indirizzo e-mail: pes.fesr20142020@regione.basilicata.it o mediante l apposito form on-line presente sul portale web del Programma Operativo FESR, nella sezione dedicata al Partenariato. 1) Riunioni ed incontri Le riunioni e gli incontri del Partenariato sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l ordine del giorno. Sarà valutato l eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto dai partner inviate a mezzo posta elettronica all indirizzo pes.fesr20142020@regione.basilicata.it o mediante il portale web del Programma Operativo FESR, nella sezione dedicata al Partenariato. I partner ricevono la convocazione, l ordine del giorno e ogni altro documento inerente i punti di discussione almeno 7 giorni lavorativi precedenti la riunione. Tale convocazione è trasmessa a mezzo posta elettronica e mediante la pubblicazione sul sito web del Programma Operativo FESR, nell apposita sezione dedicata al Partenariato. In relazione alla specificità degli argomenti in discussione, il Presidente e/o il Coordinatore possono invitare alle riunioni esperti con competenze settoriali. È facoltà del Presidente invitare, in qualità di uditori, rappresentanti di organismi pubblici o privati che non sono membri effettivi del Partenariato. È facoltà del Presidente invitare, inoltre, nel caso della trattazione di argomenti settoriali e/o tematici quali, ad esempio la strategia di specializzazione intelligente (S3), convocare i soli partner pertinenti. 7

8 2) Consultazione a distanza L Autorità di gestione assicura l implementazione, all interno del portale web del Programma Operativo FESR 2014-2020, di un apposita sezione dedicata al Partenariato nella quale è possibile trovare la documentazione utile, le sintesi dei principali documenti, la modulistica e gli strumenti di dialogo e partecipazione alle attività partenariali. Le attività di consultazione a distanza sono costituite da strumenti di consultazione scritta e/o di consultazione on-line. Entrambe sono attivate mediante nota del Presidente, inviata dal Coordinatore e prevedono un periodo di durata non inferiore ai 7 e non superiore ai 20 giorni lavorativi, a seconda dei casi specifici. Della chiusura e degli esiti della consultazione a distanza è data comunicazione ai partner mediante posta elettronica da parte del Coordinatore. Ai fini del coinvolgimento e della consultazione del Partenariato, nella fase di definizione di atti della programmazione integrata territoriale ed urbana di cui agli articoli 36 e seguenti del Regolamento UE n. 1303/2013, i partner possono segnalare propri rappresentanti operanti negli ambiti geografici interessati dalla programmazione integrata. In linea con l articolo 48, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1303/2013 i partner sono tenuti a garantire la propria rappresentatività in seno al Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014-2020 di cui agli articoli 47 e seguenti del citato Regolamento UE che è istituito dall Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma alla Regione. Solo una parte dei partner assumono il ruolo di componenti del Comitato di Sorveglianza. A tal fine, ai sensi dell articolo 48, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, i partner delegano attraverso procedure trasparenti i propri rappresentanti per far parte del Comitato di Sorveglianza. 8

9 Art. 6. - EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA COMPOSIZIONE I partner presenti nell elenco di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 906/2014 potranno richiedere la modifica dei propri dati o la cancellazione dalla compagine partenariale esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all indirizzo ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it inviando il modulo FESR_P-B (allegato al presente regolamento) debitamente compilato e sottoscritto. I partner non presenti nell elenco di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 906/2014 potranno richiedere, per l intera durata del periodo di programmazione, l adesione al Partenariato compilando il modulo FESR_P-C (allegato al presente regolamento) ed inviandolo al seguente indirizzo e-mail: pes.fesr20142020@regione.basilicata.it o mediante l apposito form on-line presente sul portale web del Programma Operativo FESR, nell apposita sezione dedicata al Partenariato. La decisione di accoglimento dell istanza è di competenza del Coordinatore, che ne valuterà l inserimento nella compagine partenariale secondo i principi dettati dal Codice di Condotta europeo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. A conclusione dell iter di valutazione, ed a prescindere dall esito finale, ne darà comunicazione al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata. Art. 7. - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA ISTITUZIONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO Le spese relative al funzionamento del Partenariato sono poste a carico del Bilancio Regionale a valere sulle risorse dell Assistenza Tecnica del PO FESR 2014-2020 o sull Asse Capacity building in coerenza con le previsioni comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità della spesa. 9

10 L Amministrazione regionale assicura lo stanziamento di una parte delle succitate risorse al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell art. 17 del Codice di Condotta europeo, sulla base delle proposte e delle esigenze espresse dal Partenariato successivamente all approvazione del presente Regolamento. Art. 8. - MODALITÀ DI APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale a seguito dell Avviso di consultazione pubblica avviato dall Autorità di gestione nel rispetto della previsione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 906 del 21 luglio 2014. Su proposta motivata dei membri del Partenariato il presente Regolamento può essere modificato ed integrato con Deliberazione di Giunta regionale. ----------------- Allegati 1. Componenti del Partenariato alla data di approvazione del presente regolamento (allegato 1) 2. Modulo per la conferma o la comunicazione del referente unico in seno al Partenariato (modulo FESR_P-A ) 3. Modulo per la modifica o la cancellazione dei dati (modulo FESR_P-B ) 4. Modulo di richiesta adesione al Partenariato (modulo FESR_P-C ) 10