PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA



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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA III SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO PATRIMONIO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA "BROKERAGGIO ASSICURATIVO" N. del Repertorio REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA L'anno il giorno del Mese di in Siracusa, nella sede di questo Ente in Via Malta n. 106, innanzi a me, Segretario Generale di questo Ente sono comparsi da una parte la Provincia Regionale di Siracusa nella persona del nato a il dirigente del Settore di questo Ente, il quale dichiara di intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della citata Provincia Regionale di Siracusa, che in prosieguo sarà indicato con la dizione "Amministrazione appaltante" e dall'altra parte, nato a il - C.F.:, di, con sede in ( ), via n. Partita IVA. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso. SI PREMETTE - che con Determinazione Dirigenziale n. del è stato disposto di provvedere all affidamento del servizio di assistenza e consulenza d brokeraggio assicurativo mediante il sistema di procedura aperta, ai sensi dell art. 55 del D.L.vo 163/2006; - che con verbale di aggiudicazione del allegato al presente atto, è stata affidato alla Ditta a l esecuzione del servizio oggetto del presente atto; - che con certificato prot. n. del la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di, ha attestato che a carico dei responsabili della suddetta impresa non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza ai sensi dell'art.10 della Legge 31/05/1965 n.575, indicate nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 08/08/1994 n.490; Invitata l'impresa per la stipula del presente atto e costituitasi, oggi, alla mia presenza, previa omologazione e ratifica della narrativa che precede, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 1

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, da parte della Provincia Regionale di Siracusa (d ora in poi denominata Ente ) ad idonea impresa del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da espletarsi ai patti, termini, modalità e condizioni di seguito specificati. Art. 2 PRESTAZIONI Il Broker s impegna a fornire alla Provincia supporto completo in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni: a) individuazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell Ente; b) studio della prevenzione e protezione; c) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, anche sulla base degli elementi ricavabili da precedenti eventi dannosi; d) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell evolversi del mercato, della legislazione e delle nuove esigenze dell Ente; e) effettuazione di indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide, alle condizioni finanziarie più vantaggiose; f) assistenza nello svolgimento della gara europea per i contratti assicurativi e per l effettuazione delle procedure semplificate predisponendo nell uno e nell altro caso i testi delle bozze contrattuali; g) predisposizione di un apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità-prezzo; h) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti; i) razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze; j) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione; k) gestione dei sinistri attivi e passivi anche mediante fornitura all'ente di supporti informatici e di tabulati per la tenuta, l'aggiornamento e il monitoraggio costante, in loco, dello stato delle pratiche fino alla chiusura delle stesse; 2

l) elaborazione di un rapporto riepilogativo semestrale sintetico illustrante la situazione complessiva dell'ente in relazione alla tipologia dei sinistri attivi e passivi, alla sinistrosità delle singole polizze, all'andamento generale dell'esito dei sinistri ecc.; m) elaborazione di un rapporto sintetico a cadenza semestrale sullo stato di programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine. Il Broker è, inoltre, tenuto a svolgere, a beneficio dell'ente e con oneri a proprio carico, tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative indicate nell'offerta presentata in occasione della selezione indetta per l'affidamento del presente incarico. Nello svolgimento dell'incarico, il Broker è tenuto ad utilizzare di regola, nei rapporti intrattenuti con l'ente, idonei strumenti informatici e telematici di comunicazione. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né potrà impegnare in alcun modo l Ente, se non preventivamente autorizzato. Art. 3 DURATA DELL'INCARICO L'incarico ha durata di tre anni e avrà inizio alla data di stipula del contratto. In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'ente stesso. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere una ripetizione del servizio con atto espresso ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 163/2006 per un periodo uguale a quello iniziale (triennale). Art. 4 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER Il Broker nell'espletamento del servizio: Dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto, esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità della Provincia; Dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente; Non potrà impegnare in alcun modo l'ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente. In caso contrario, il Broker risulterà direttamente responsabile; È tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all art. 1176 del c.c..; 3

Si impegna a comunicare l ammontare delle provvigioni annuali sui singoli contratti assicurativi stipulati per l Amministrazione provinciale. Sono a carico del Broker: Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico; I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso. Art. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE La Provincia Regionale di Siracusa, da parte sua, si impegna e obbliga a: a) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; b) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker; c) inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi; d) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per gli Enti; e) non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo. Art. 6 RESPONSABILITA PER DANNI Il Broker, per fatto proprio o di un suo dipendente, é responsabile per i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare all Ente o a chiunque in dipendenza o connessione dell'incarico oggetto del presente documento. A garanzia il Broker dovrà produrre in sede di conclusione del contratto una polizza assicurativa per negligenze o errori professionali di cui agli articoli dal 110 al 112 del D. lgs. 209/2005 e s.m.i. con un massimale pari ad almeno 1.000.000,00. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno risarcibile da parte del Broker, in quanto, del suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo. La Provincia, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito. La polizza dovrà avere durata pari all'incarico con garanzia estesa al termine di prescrizione breve previsto dal codice civile per la responsabilità contrattuale. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale e irrinunciabile per la Provincia. Pertanto, qualora il 4

Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto. Art. 7 RAPPRESENTANZA DEL BROKER - IL REFERENTE Il Broker indicherà le generalità del referente e/o dei referenti dell incarico con gli estremi di iscrizione all albo dei broker ex legge 792/1984 e D. Lgs. 209/2005. Il Referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e dovrà a richiesta del Dirigente del Settore competente aggiornarlo dell attività svolta nell interesse dell Amministrazione ed, in particolare, sui sinistri attivi e passivi. Il referente per i periodi di ferie o altra assenza dovrà indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione. La Provincia si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione dell'incarico. Tutte le comunicazioni saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. La sostituzione durante lo svolgimento dell incarico di tale soggetto dovrà avvenire con altro di pari esperienza. Art. 8 PREROGATIVE DELL'ENTE Restano di esclusiva competenza della Provincia Regionale di Siracusa: a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Provincia Regionale di Siracusa; d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. Art. 9 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. 5

ART. 10 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Broker dal Dirigente competente a mezzo di comunicazione scritta, in cui farà fede esclusivamente la data e l ora di trasmissione della Provincia, inoltrata al Broker e/o ai numeri di fax e all indirizzo di posta elettronica indicati dal Broker. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Provincia, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. La Provincia procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di messa in mora ed automaticamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 1. frode nella esecuzione del servizio; 2. inadempimento alle disposizioni del Dirigente competente riguardanti le modalità di esecuzione del servizio; 3. revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa; 4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e del sostanziale rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 5. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; 6. cessione anche parziale del contratto o subappalto; 7. ritardo nell'avvio del servizio superiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di avvio comunicata dalla Provincia; 8. mancata esibizione alla Provincia dei documenti e delle garanzie previste dal presente documento; 9. gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, in particolare nei capitolati tecnici di polizza necessari per la scelta delle Compagnie di assicurazione, difetti nell esecuzione del servizio, servizio non conforme alle condizioni del presente documento speciale ed agli altri elaborati di gara, nonché all offerta del Broker). Nel caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Broker sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Provincia dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 6

Art. 11 RISOLUZIONE ANTICIPATA L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente contratto o nel bando di gara. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione scritta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto, ponendo, altresì, rimedio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto all'albo dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito. Art. 12 INADEMPIENZE CONTRATTUALI L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Art. 13 COMPENSI DEL BROKER I compensi del Broker resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'ente al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie Compagnie di assicurazione, si dà e si prende atto che l'entità dei compensi provvigionali posti a carico delle suddette Compagnie, dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dalla Provincia con l'assistenza del Broker e, comunque, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio, pena la revoca dell incarico. Art. 14 PAGAMENTO DEI PREMI Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Non sono imputabili all'ente i ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione. 7

ART. 15 NORMATIVA ANTIMAFIA In attuazione dell Art.2 della Legge Regionale 20/11/2008 n.15 e della Legge n.136 del 13/08/2010 l impresa aggiudicataria (Broker) assume l obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l Ente farà confluire tutte le somme relative alle coperture assicurative poste in essere per il suo tramite. Il Broker riconosce che l'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. Art. 16 SPESE Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all aggiudicazione e alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker. Art. 17 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza del giudice ordinario del Foro di Siracusa. Art. 18 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente contratto. Art. 19 NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente. Il presente atto che consta di pagine ( ) e di linee ( ) della presente fin qui, viene da me, Segretario Generale di questo Ente, letto alle parti comparenti e dalle stesse trovato conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, in segno di approvazione, dalle stesse e da me Segretario Generale. Per l'amministrazione appaltante: Per l'impresa: Il Segretario Generale: 8

Le parti sottoscrivono in forma specifica ai sensi e per gli effetti dell Art.1341, 2 Comma del Codice Civile, i seguenti Articoli: Art.,,,. Per l'amministrazione appaltante: Per l'impresa: Il Segretario Generale: 9