VITIVINICOLO Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2012/2013

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VITIVINICOLO Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2012/2013 Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni

1. QUADRO NORMATIVO 3 2. PREMESSA 4 3. SOGGETTI COINVOLTI E COMPETENZE 4 4. DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DO E IG 5 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 7 6. ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE 10 7. CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE UNICA PER LE PRODUZIONI VITIVINICOLE 11 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 12 9. DIFFUSIONE DEI DATI 13 10. ALLEGATI 13 A). REGISTRO DI CARICO E SCARICO 13 B). DICHIARAZIONE PREVENTIVA 14 2

1. QUADRO NORMATIVO Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg.(CE) n. 555/2008 recanti organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del Regolamento (CE) n.436/09 inerente lo schedario viticolo. Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990). Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale è stata istituita l Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188. Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38. Decreto Ministero dell Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2159, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione. Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 - recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni. Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011 - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012. Circolare AGEA. DGU.2012.873 25 settembre 2012 VITIVINICOLO Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2012/2013 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni. 3

2. PREMESSA Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli art. 185 ter del Reg. CE n. 491/2009 del Consiglio e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009; altresì, l art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni. In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione del art. 16 del Reg. CE n. 436/2009, i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre. Le presenti istruzioni si applicano alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto presentate da produttori con superfici vitate o stabilimenti di vinificazione ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna; la dichiarazione è unica per tutte le province della Regione Qualora le aziende siano tenute alla presentazione in due o più regioni, devono presentare le dichiarazioni presso l organismo pagatore competente per territorio regionale. 3. SOGGETTI COINVOLTI E COMPETENZE Produttore: persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati; CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA; CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola; Struttura di controllo incaricata: struttura pubblica o privata inserita nell elenco di cui all art. 13, comma 7, del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, previamente designata o autorizzata da AGREA; RER (Regione Emilia-Romagna): ente competente per l iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo per le relative denominazioni, per la rivendicazione delle produzioni a DO e per la dichiarazione di vendemmia e produzione; Amministrazioni provinciali: enti competenti per i controlli tecnici sullo schedario vitivinicolo regionale. DEFINIZIONI Unità vitata (UV) è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia di strutture stato di coltivazione e varietà di uva. Ad ogni unità vitata, in base alle informazioni contenute nel sistema, viene automaticamente conferita l attitudine alla produzione di 1 o più DO ricadenti nel territorio in cui si trova l Unità vitata stessa. 4

Ogni particella catastale può contenere 1 o più unità vitate. Vigneto unità di base costituita da una unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione, soprattutto con riferimento alla composizione varietale e all ubicazione in zone delimitate dallo stesso disciplinare. Vigna parte di un vigneto costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate che fa riferimento a un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell apposito elenco regionale. DOP: denominazione di origine protetta; IGP: indicazione geografica protetta; DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; DOC: denominazione di origine controllata; IGT: indicazione geografica tipica. DO: in modo indistinto o unitario «denominazione di origine protetta» e/o «indicazione geografica protetta» e/o «denominazione di origine controllata e garantita» e/o «denominazione di origine controllata» e/o «indicazione geografica tipica». 4. DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DO E IG A) Dichiarazione di vendemmia Deve essere presentata obbligatoriamente. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve da vino come indicato dall art. 8 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009. I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell art. 16 del D.M. del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i produttori di uve a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre, sono obbligati alla dichiarazione i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi. Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la vendita su pianta delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l acquirente delle uve nell elenco acquirenti (Allegato A2 della dichiarazione). Sono esonerati dall obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia: 5

1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata; 2. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma; 3. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell allegato F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte. B) Dichiarazione di produzione vinicola Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall art. 9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, nell'ambito della campagna in corso: 1. hanno prodotto vino; 2. detengono, con riferimento alle ore 00:01 del giorno 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.; 3. hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00:01 del giorno 30 novembre. Si specifica che i prodotti diversi dal vino, indicati al punto 2, che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per conto lavorazione devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall effettivo proprietario. Per permettere la tracciabilità delle partite di uve e di mosti ceduti in conto lavorazione, deve sempre essere compilato il modello F1 barrando l apposita casella presente sul modello che identifica il conto lavorazione. Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n. 2159 in luogo del prescritto registro di carico e scarico. Sono esonerati dall obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione: Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia; I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma; 6

I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma. 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Quadro A - Dati relativi all'identificazione del dichiarante Dati anagrafici Per le persone fisiche e giuridiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola): tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita). Le generalità del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica sono riprese dal fascicolo aziendale. Per rappresentante legale non si intende solo il Presidente della società, ma anche altra persona alla quale gli Organi statutari della società hanno attribuito la responsabilità medesima. Sezione II (Informazioni relative alla cessione dei prodotti) In questa sezione è possibile indicare i piccoli quantitativi di uve a soggetti che, in relazione alle modeste quantità di prodotto vinificato, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione. Barrare l apposita casella e compilare il modello allegato A2 che riepiloga quanto venduto. Allo stesso modo, si barri l apposita casella, nel caso di cessione di prodotti ad acquirenti esteri a riepilogare quanto ceduto nell apposito allegato A2. I quantitativi delle due fattispecie devono essere conteggiati nel quadro E (riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti). Quadro C - Dichiarazione di vendemmia In questo quadro vengono indicate la quantità di uva raccolta, distinte per tipologia di prodotto a cui sono destinate in questa campagna: uve destinate a produrre vino, vino con indicazione della varietà, vino IGP e vino DOP. Il quadro dei dati relativi alla compilazione delle uve (modulistica - quadro c) sia per le colonne produzione che per le colonne superfici viene compilato automaticamente dal sistema a seguito dell identificazione dei vigneti e della rivendicazione delle produzioni di cui ai precedenti paragrafi. Nel caso in cui il dichiarante sia una cantina sociale nel quadro C viene riportata anche la quantità di uva raccolta conferita dai soci. Alla riga C2 vini con indicazione della varietà delle uve vengono riportate anche le quantità di uve destinate alla produzione di vini spumanti. Il dichiarante che ha compilato il quadro C e cede tutte le uve raccolte a un unico soggetto e che non ha effettuato acquisti di uve e/o altri prodotti a monte del vino è comunque tenuto alla compilazione dell allegato F1 che deve consegnare al destinatario del prodotto. I produttori delle uve da mensa, destinate a mosti da utilizzarsi per gli usi consentiti ad esclusione delle vinificazione devono dichiarare le quantità raccolte, ricevute, cedute e trasformate nell apposito allegato M2. Il modello di conferimento di queste uve è costituito dall allegato F4. 7

Si specifiche che: Le uve non integre (diraspate, con presenza di sostanze verdi, ecc) andranno dichiarate secondo il peso dell uva ancora integra ( prima del diraspamento), stimato dal produttore nel modo più esatto possibile, come valutato all epoca della maturazione considerata normale, per la varietà, nella zona di produzione; Le uve passite sulla pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia, dopo appassimento sulla pianta) andranno dichiarate nelle quantità stimate prima dell appassimento. Le uve vanno dichiarate in bianche e nere in conformità a quanto stabilito nel registro nazionale delle uve da vino. Le qualità classificate «rs» rosate si conteggiano come uve bianche. Quadro D - Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti Il quadro D rappresenta la sommatoria degli attestati F1/F2 che il dichiarante ha ricevuto, compresi gli F1 relativi ai propri prodotti provenienti da altre regioni. I dati del quadro D debbono riferirsi esclusivamente ai quantitativi pervenuti in data anteriore al 30 novembre nonché quelli destinati allo stesso dichiarante ma ancora viaggianti alla mezzanotte del 29 novembre. Tutti i dati del quadro D sono calcolati e non possono essere modificati: per modificare un dato del quadro D si deve aggiornare l allegato F1. Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che hanno ricevuto ed eventualmente trasformato prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre. Quadro E - Riepilogo dei dati dei prodotti ceduti Il quadro E rappresenta la sommatoria dei prodotti degli attestati F1 (allegati A2) che il dichiarante ha ceduto, compresi gli F1 relativi ai propri prodotti destinati ad altre regioni. In tale quadro è riportato il riepilogo effettuato a partire dai dati relativi alle quantità e alle superfici contenuti nei singoli allegati F1 (attestato di consegna) compilati dal dichiarante e destinati ai relativi acquirenti. In questo quadro sono sommate anche le piccole quantità di uve cedute in piccoli quantitativi a soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione vino e le quantità di mosti e di vini in fermentazione ceduti ad acquirenti esteri. Questo quadro deve essere compilato per tutti i prodotti ceduti prima del 30 novembre. Quadro G - Dichiarazione di vinificazione ( o di produzione vinicola) Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione delle uve e/o altri prodotti a monte del vino, anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre. In questo ultimo caso i dichiaranti dovranno compilare esclusivamente la sezione II e se del caso le sezioni III e IV. I soggetti che hanno ottenuto vino e/o altri prodotti a monte del vino, a partire da uve da mensa devono compilare l allegato M2. Prodotti introdotti in cantina compresi quelli utilizzati per la produzione di prodotti a monte del vino ceduti prima del 30 novembre-sezione II 8

Indicare in ettolitri di vino feccioso le quantità dei prodotti utilizzati per la vinificazione (uve, mosti compresi quelli eventualmente utilizzati per la concentrazione e vini nuovi ancora in fermentazione ) per le diverse categorie di vini. Devono esser indicati tutti i quantitativi utilizzati o introdotti per la produzione (trasformazione) di prodotti ceduti prima del 30 novembre. Attenzione: nel campo G10 devono essere indicati eventuali mosti muti della campagna precedente utilizzati nella campagna in corso. Mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti dalla concentrazione sezione III Indicare i quantitativi in ettolitri di vino feccioso dei mosti utilizzati per la produzione in proprio o tramite terzi di mosti concentrati e concentrati rettificati e i quantitativi di mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti in ettolitri di prodotto. Mosti concentrati e rettificati utilizzati per l arricchimento - Sezione IV Riportare i quantitativi in ettolitri di prodotto, dei mosti concentrati e concentrati rettificati utilizzati per l arricchimento riportando nelle caselle G13-1 e G13-2 i concentrati utilizzati per i vini DOP e nelle caselle G12-1 e G12-2 i concentrati utilizzati per tutte le altre tipologie. Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d uva detenuti al 30/11) - Sezione V Nella colonna 1 dovrà essere indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo è stato in tutto o in parte consumato o ceduto (es. vino novello venduto o vino nuovo prelevato per autoconsumo). Le colonne (2-3-4-) sono riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre; in queste colonne non vanno indicati i prodotti ceduti prima del 30 novembre, per i quali è stato compilato un allegato di consegna (allegato F1) e le cui quantità sono riportate nel quadro E. Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11- sezione VI I mosti concentrati e i mosti rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, righe G18 e G19, espressi in ettolitri di prodotto e devono riguardare soltanto quelli della campagna in corso. Nelle righe G20 e G21 devono essere riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d uva e di succhi d uva concentrati espressi in ettolitri di prodotto. Nella riga G22 va indicata la quantità complessiva di tutti i prodotti non specificati nelle sezioni V e VI. Nella riga G23 vanno riportate eventuali perdite di prodotto che si sono verificate durante il processo di lavorazione ( es. a causa di fuoriuscite accidentali di prodotto, rottura di tubazioni,o vasi vinari etc,). Sempre nella riga G23 vanno riportati eventuali cali di prodotti causati da pratiche particolari come l auto-concentrazione. Dettaglio relativo alle partite di Vino rivendicato (Art.li 14 e 15 D.lgs. 61 del 8 aprile 2010) In questa sezione devono essere dettagliati i quantitativi di vini IGP e DOP che il dichiarante rivendica, così come previsto dagli art.li15 e 15 del D.lgs. 61 del 8 aprile 2010. I quantitativi di vino indicati devono essere espressi in vino feccioso e in vino finito realmente ottenuto. Il sistema controlla che la quantità di vino effettivamente rivendicato non sia superiore a quanti previsto dal disciplinare di produzione dei singoli vini DO/IG, e che io vino feccioso non sia inferiore rispetto al vino finito rivendicato. 9

6. ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE Allegato A1 - Stabilimenti enologici Deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione. In questo allegato vanno inclusi anche gli stabilimenti fuori regione dove risultano giacenti prodotti a monte del vino, a condizione che tali prodotti siano stati lavorati (introdotti), e quindi dichiarati, in uno stabilimento della provincia a cui si riferisce la dichiarazione in compilazione. Quadro A Dati relativi all identificazione del dichiarante Riportare il codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale indicati nel quadro A della dichiarazione di produzione vinicola. Quadro S Stabilimenti enologici Indicare dati e indirizzo dello stabilimento enologico. Allegato A2 Elenco acquirenti Identifica tutti gli acquirenti a cui sono stati ceduti uve e/o altri prodotti a monte del vino. Quadro A Dati relativi all identificazione del dichiarante Riportare il codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale del dichiarante. Quadro B Dati relativi all identificazione degli acquirenti Riportare il codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale di ciascun acquirente. Allegato F1 Deve essere compilato da coloro che cedono uve e/o altri prodotti a monte del vino, sia propri che acquistati. Ciò significa che detto modello deve essere compilato dal: produttore di uve che cede parte o tutto il proprio raccolto; produttore di altri prodotti a monte del vino, propri o acquistati che cede parte o tutti i prodotti ottenuti; soggetto che cede uve e/o altri prodotti a monte del vino non di propria produzione. I soggetti che consegnano la totalità delle proprie uve ad un organismo associativo devono invece compilare l Allegato F2. La compilazione dell Allegato F1 è a carico del fornitore, il quale è tenuto a far pervenire all acquirente del prodotto l originale firmato entro 6 giorni antecedenti il termine ultimo stabilito per la presentazione della dichiarazione. Il fornitore non deve inserire il proprio Allegato F1 alla propria dichiarazione; è a carico del destinatario acquirente inserire tutti gli allegati dei vari fornitori nella propria dichiarazione di vendemmia e produzione. Allegato F2 Questo modello deve essere compilato dalla cantina sociale o dalla struttura associativa per conto del socio che cede la totalità dell uva prodotta ad un unico organismo associativo. 10

I soggetti per i quali la cantina sociale compila il modello F2 non devono compilare la dichiarazione di vendemmia. Il Modello F2 comprende: dati relativi all identificazione del fornitore Per le persone fisiche e giuridiche indicare il CUAA: tutti gli altri dati relativi all anagrafica e alle UNAR in conduzione saranno riprese dal fascicolo aziendale. Il sistema permette di importare l elenco dei soci dal quale scegliere i singoli CUAA dati relativi all identificazione del destinatario sono automaticamente riportati all apertura dell allegato; quantità, superfici, per categoria e tipologia di prodotto di tutti i prodotti ceduti. Per le modalità di compilazione si rimanda a quanto previsto per la compilazione della dichiarazione vitivinicola nelle parti relative a: Iscrizione del vigneto nello schedario vitivinicolo; Rivendicazione delle produzioni a DO; Dichiarazione di vendemmia e di produzione quadro C. 7. CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE UNICA PER LE PRODUZIONI VITIVINICOLE Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 15 gennaio di ogni anno esclusivamente per via telematica utilizzando le procedure e la manualistica messe a disposizione sul sito AGREA, all indirizzo: http://agrea.regione.emilia-romagna.it Con l invio telematico della dichiarazione il sistema informativo elabora l ora e la data di presentazione e attribuisce un numero univoco di identificazione. Tale numero è considerato: come numero di protocollo per i produttori che si avvalgono dei CAA; come numero univoco per gli utenti internet che devono seguire le istruzioni del punto Utenti internet/cantine per ottenere la protocollazione presso la Pubblica Amministrazione. Alla chiusura del procedimento di dichiarazione da parte del produttore o di un suo delegato, il sistema informatico rilascia un modulo ( Dichiarazione)riepilogativo relativo a: Quadro A dati relativi al dichiarante Quadro C dati relativi alla superficie vitata e alla raccolta uve Quadro D riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti Quadro E riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti Quadro G dati relativi alle operazioni di vinificazione Superficie rivendicata Il modulo (dichiarazione) deve essere stampato, firmato e consegnato secondo la modalità di presentazione scelta dal produttore. 11

I dati di dettaglio relativi alla composizione dei singoli vigneti nonché i dati relativi alla cessione delle uve (modelli F1 e F2) possono non venire stampati in quanto inseriti nel sistema come dati certificati a disposizione del dichiarante e degli enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DO, e IGT, agli organi dello stato predisposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell art. 17 del D.L. 61/2010 in riferimento alle singole denominazioni di competenza. Le dichiarazioni che riportano una produzione maggiore di quanto effettivamente prodotto, omissioni o presentate dopo i termini previsti dalla normativa vigente incorrono nelle sanzioni previste dall art. 18 del Reg. (CE) della Commissione n. 436 del 26 maggio 2009 e dall art. 22 commi 4 e 5 del D.L. 61/2010. Resta in ogni caso valida la sanzione nazionale prevista dall art. 1 comma 9 del D.L. 260/2000. 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Produttori che si avvalgono dell assistenza del CAA La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale sia stato conferito mandato. L operatore del CAA supporterà, il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione di vino, utilizzando l applicativo di Agrea. Le attività da eseguire sono le seguenti: 1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori di cui alla circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005; 2. compilare la dichiarazione utilizzando l applicativo Sitifarmer; 3. effettuare la stampa del modulo ( dichiarazione); 4. far firmare il modulo (dichiarazione) al dichiarante; 5. archiviare nel fascicolo del produttore il modulo (dichiarazione). Utenti Internet/Cantine Nel caso in cui l utente decida di compilare direttamente la dichiarazione sull applicativo Sitifarmer, deve: 1. costituire/aggiornare il fascicolo anagrafico presso un CAA al quale avrà conferito apposito mandato a tale scopo; 2. chiudere definitivamente la dichiarazione prendendo il numero univoco ; 3. effettuare la stampa modulo (dichiarazione); 4. firmare il modulo (dichiarazione); 5. portare il modulo (dichiarazione) cartacea, con fotocopia del documento d identità di colui che ha firmato la dichiarazione stessa, ad Agrea dove verrà effettivamente apposto il numero di protocollo. La documentazione di cui sopra, deve essere recapitata ad Agrea entro il 15 gennaio di ogni anno. Per effettuare la consegna gli orari della Segreteria di AGREA, piano 3, Largo Caduti del Lavoro n. 6 a Bologna, sono i seguenti: 12

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; il 24 e il 31 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Si precisa che Agrea non risponde di eventuali disguidi che non permettano la consegna nelle tempistiche sopra stabilite. Tali disguidi ricadono dunque sotto la responsabilità del mittente. 9. DIFFUSIONE DEI DATI Le informazioni inerenti alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, confluiscono nel SIAN. Il produttore o un suo delegato può accedere ai propri dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola. Gli organismi di controllo possono accedere in modalità di sola consultazione ai dati relativi al fascicolo aziendale relativi alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per le Denominazioni di propria competenza. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del dl 61/2010 art. 17 possono accedere in modalità di sola consultazione ai dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per le azienda associate. I consorzi di tutela riconosciuti erga omnes ai sensi del DL 61/2010 art.17 possono accedere in modalità di sola consultazione ai dati relativi al fascicolo aziendale, alle superfici e alle produzioni rivendicate a DO e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, per tutte le azienda produttrici della DO di loro competenza. 10. ALLEGATI Si allegano al presente manuale: A). REGISTRO DI CARICO E SCARICO Per le registrazioni di carico e scarico e' riportato in allegato alla presente circolare lo schema di registro che può essere utilizzato unicamente dai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcoolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, l'elaborazione dei vini liquorosi, l'elaborazione di mosto d'uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione dei vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato. Gli aventi titolo avranno cura di compilare il registro di carico e scarico, indicando i dati relativi alla giacenza alla data del 31 luglio e la produzione vino e prodotto vinicoli come risulta nel quadro G sezione V, della dichiarazione vitivinicola alla data del 30 novembre. I viticoltori che effettuano un numero di operazioni tali da non poter essere contabilizzate sul foglioregistro, riportato sul modello di dichiarazione, devono munirsi di un normale registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dagli Uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio. 13

Anche il foglio registro, per essere valido, deve essere vidimato, in alternativa, dalle Regioni, dai Comuni, dagli Organismi Pagatori Regionali, dagli Uffici periferici dell Ispettorato centrale repressione frodi oppure dai CAA. B). DICHIARAZIONE PREVENTIVA Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzate antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione vino, i produttori dovranno presentare al CAA di competenza e alla competente struttura di controllo incaricata, una Dichiarazione preventiva ai sensi dell art. 18, comma 4, del DM 16 dicembre 2010, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione. La dichiarazione preventiva deve contenere: Codice e descrizione della tipologia di vino rivendicata Quantitativo di uve rivendicate Superficie di origine delle uve 14

Quantitativo di vino atto a divenire DO/IG Destinazione delle uve La dichiarazione preventiva rappresenta un procedimento di auto dichiarazione autonomo rispetto alla dichiarazione vitivinicola che deve essere sempre e comunque presentata. Come disposto dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali del 20 settembre 2011 tale dichiarazione preventiva dovrà essere inserita nel sistema informativo prima della compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione vino 2012/2013, della quale risulterà essere parte integrante. 15