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2.Reddito imponibile 3. Rateizzazione. 4. Compensazione. 5. Quadro "RR" del modello UNICO Termini e modalità di versamento.

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Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 22/07/2016 Circolare n. 136 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: SOMMARIO: Convenzione tra l INPS econfederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) ai sensi dell art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della

Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) sull indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli. In data 07 giugno 2016 è stata sottoscritta una convenzione con Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.), per la riscossione dei contributi associativisulle prestazioni di disoccupazione agricola dovuti dagli iscritti. La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all applicazione della predetta convenzione. I lavoratori agricoli beneficiari delle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o trattamento speciale di disoccupazione, possono versare i contributi associativi a favore dell Organizzazione mediante trattenuta sulle prestazioni predette. L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all INPS, redatta secondo un modulo allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia del documento d identità. La delega si intende concessa per l anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima. Si fa presente che su tali deleghe l Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: C.E.S.A.C. La misura del contributo dovuto a favore dell Organizzazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell atto di delega. La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta. L'Istituto verserà all Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all art.8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. L'INPS metterà a disposizione dell Organizzazione sindacale, sui servizi on line, applicazione Deleghe su disoccupazione e cig, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell importo, nonché l elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Mediante l applicazione predetta, l Istituto provvederà, inoltre, all invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. L Organizzazione s impegna a corrispondere all INPS il costo del servizio che è stato determinato in 0,80 (ottanta centesimi) per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione a seguito della quale l Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. Dall applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell INPS, rimanendo l Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra

l associato e l Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Inoltre l'inps si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell Organizzazione stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l effettivo e valido rilascio della delega, l Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all interessato la ritenuta operata. L Organizzazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l Organizzazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L INPS si riserva la facoltà di sospendere l efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull uso della denominazione, dell acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell interesse dell INPS, l adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell Organizzazione. L Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell Istituto da parte dell Organizzazione. ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi sull indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti a favore della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.), sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2): GPA25556 per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.); GPA11556 per la rilevazione del debito verso la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare alla Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.), devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11556 sopra indicato,

devono essere eseguiti a favore della citata Organizzazione sindacale, con la periodicità prevista dall'art. 6 della convenzione in oggetto. Si comunica che la sede legale della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) è in via Barberini n. 11 Roma (RM). Il Direttore Generale Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.