DELIBERA N. 158/10/CSP

Documenti analoghi
DELIBERA N /CSP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

DELIBERA N. 147/13/CONS

DELIBERA N. 235/14/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 243 /13/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 192/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NONANTOLA (MO) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 334/13/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 118/13/CSP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 115/13/CSP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 654/12/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 96/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 321/13/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 173/10/CSP

DELIBERA N. 61 /10/CSP

DELIBERA N. 99/13/CSP

DELIBERA N. 346/13/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n. 338/11/CONS

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 286/12/CONS AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO CONCERNENTE "VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA DI POSTE ITALIANE"

DELIBERA N. 1/14/CSP

DELIBERA N. 496/13/CONS

DELIBERA N. 552/13/CONS

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 194/14/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 383/13/CONS

DELIBERA N. 388/17/CONS

DELIBERA N. 50/13/CSP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA N. 140/16/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 409/17/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA

DELIBERA N. 243/17/CONS. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ WINGA S.R.L. (Programma WINGA TV )

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI

Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del. pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle

NELLA sua riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 26 novembre 2009;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/13/CONS

DELIBERA N. 119/16/CONS

DELIBERA N. 432/16/CONS

DELIBERA N. 113/13/CSP

DELIBERA N. 671/15/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 669/15/CONS

DELIBERA N. 181/16/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 529/16/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 640/12/CONS APPROVAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA DI POSTE ITALIANE DI CUI AL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA 286/12/CONS

DELIBERA N. 25/10/CSP

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso Gabinetto Campobasso, data del protocollo

provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INFORMATIVA SULLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 LIMITI DI SPESA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI

Transcript:

DELIBERA N. 158/10/CSP Procedimento nei confronti dell Azienda Sanitaria 3 Genovese per la violazione dell articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 L AUTORITÁ 2010; NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 15 luglio VISTO l articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997; VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l articolo 9; VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010; VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera 31/10/CSP dell 11 marzo 2010; VISTA la nota del 4 maggio 2010 ( prot. n. 27652 ) con la quale il Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell Autorità, a seguito della pubblicazione di un articolo di stampa sul quotidiano Il Fatto Quotidiano, edizione del 4 maggio 2010, relativo alle attività di comunicazione istituzionale dell Azienda Sanitaria 3 di Genova su mezzi di comunicazione di massa durante il 1

periodo della campagna per le elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010, ha invitato il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Liguria a verificare la rispondenza della predetta attività di comunicazione istituzionale ai requisiti previsti dall articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28; VISTA la nota del 23 giugno 2010 (prot. n. 39771), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Liguria ha trasmesso gli esiti dell istruttoria esperita evidenziando, in particolare, quanto segue: - le emittenti Primo Canale, Telecity, Telegenova e Telenord hanno comunicato di aver trasmesso gli spot dell Azienda Sanitaria 3 Genovese nei mesi di febbraio e marzo 2010; - l Azienda Sanitaria 3 Genovese ha fornito le proprie spiegazioni in merito agli spot in questione, sottolineando la valenza sociale della compagna informativa, le caratteristiche dell impersonalità degli stessi - testimoniata dalla tipologia dei contenuti tipicamente sanitari e dall indispensabilità di comunicare alla popolazione i contenuti e le modalità di accesso ai servizi - ed ha allegato gli deliberativi relativi alla pianificazione delle attività di comunicazione dell Ente; - non appaiono sussistere, nel caso di specie, i requisiti dell impersonalità, in quanto negli spot trasmessi compare in prima persona la dott.ssa Renata Canini Direttore Generale dell Azienda Sanitaria 3 Genovese, nonché dell indispensabilità per l efficace assolvimento delle funzioni dell Ente, in quanto una più attenta programmazione dell attività di comunicazione avrebbe potuto evitare la coincidenza temporale della diffusione degli spot nel periodo di campagna elettorale; VISTA la nota del 5 luglio 2010 (prot. n. 41996 ), con la quale l Azienda Sanitaria 3 Genovese ha trasmesso le proprie controdeduzioni, a seguito della richiesta del 1 luglio 2010 (prot. n. 41370) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell Autorità ex articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000, rilevando che: - il divieto di comunicazione istituzionale prescritto dall art. 9 l.28 del 2000 non si riferisce a tutta l attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, ma a quella che si traduce nell attività di propaganda elettorale; - non sono sottoposte a tale divieto le attività di comunicazione socialmente utile effettuate nell interesse dei cittadini e in ottemperanza al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione; - si può distinguere la comunicazione di servizio consentita dalla normativa vigente rispetto alla comunicazione di immagine vietata; - l attività di informazione contenuta negli spot televisivi in questione è riferita a quattro settori fondamentali di attività della ASL3 Genovese (tecnologia, farmaci, disabilità e RSA); - tali informazioni si presentano tutte evidentemente indispensabili per l efficace assolvimento delle funzioni istituzionali in quanto riguardano notizie circa i servizi di nuova apertura nel periodo di riferimento e la modalità di fruizione degli stessi da parte dei cittadini; 2

- la dott.ssa Renata Canini non è stata candidata in nessuna lista elettorale né era e/o è iscritta ad alcuna formazione politica, e si è esposta in prima persona allo scopo di rendere più diretta ed efficace la comunicazione nei confronti degli utenti, come da sempre è avvenuto; - la registrazione degli spot è stata realizzata a dicembre 2009 e la programmazione è avvenuta in base agli spazi resi disponibili dalle diverse emittenti nei rispettivi palinsesti; - i contenuti degli spot mantengono comunque i requisiti dell indispensabilità ed impersonalità richiesti per la comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale e lungi dal favorire questo o quel candidato e/o questa o quella lista, sono stati rivolti esclusivamente agli utenti della ASL 3 Genovese; CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all articolo 9, comma 1, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto; RILEVATO che per le elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta l 11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l efficace assolvimento delle proprie funzioni; RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta dall Azienda Sanitaria 3 Genovese, attraverso la messa in onda di spot sulle emittenti televisive locali Primo Canale, Telecity, Telegenova e Telenord, ricade nel periodo di applicazione dell articolo 9 della n. 28 del 2000; CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabili per l efficace assolvimento delle sue funzioni; RITENUTO di condividere le osservazioni formulate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Liguria circa la carenza dei requisiti di impersonalità, in quanto negli spot trasmessi compare in prima persona la dott.ssa Renata Canini Direttore Generale dell Azienda Sanitaria 3 Genovese, e di indispensabilità, in quanto una più attenta programmazione dell attività di comunicazione avrebbe potuto evitare la coincidenza temporale della diffusione degli spot nel periodo di campagna elettorale; ACCERTATA la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall articolo 9 della legge n. 28 del 2000; 3

RITENUTA l applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni regionali e amministrative in data 28 e 29 marzo 2010, dell articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che l Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l indicazione della violazione commessa ; VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi; UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell articolo 29 del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità ; ORDINA all Azienda Sanitaria 3 Genovese, con sede in via Bertani, 4 - Genova, di pubblicare sul proprio sito web entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa attraverso gli spot andati in onda sulle emittenti televisive locali Primo Canale, Telecity, Telegenova e Telenord nel corso delle elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010, in quanto carente dei requisiti dell impersonalità e dell indispensabilità per l efficace assolvimento delle funzioni dell Ente. Dell avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all Autorità al seguente indirizzo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse Centro Direzionale Isola B5 Torre Francesco 80143 Napoli, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica. La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità. Ai sensi dell articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. 4

Ai sensi dell articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio. Roma, 15 luglio 2010 IL PRESIDENTE Corrado Calabrò IL COMMISSARIO RELATORE Gianluigi Magri IL COMMISSARIO RELATORE Michele Lauria Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola 5