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19.4.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 99/5 REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2005 concernente l autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli ( 1 ), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l articolo 9 E, paragrafo 1, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ( 2 ), in particolare l'articolo 25, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l autorizzazione degli additivi per mangimi. ha comunicato il suo parere in merito alla sicurezza dell utilizzazione di questo preparato per gli esseri umani, gli e l ambiente, alle condizioni di cui all allegato I del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di dieci anni l impiego di questo preparato, come precisato nell allegato I. (6) Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione relativa all impiego del nuovo additivo Lactobacillus acidophilus DSM 13241 per cani e gatti. Il 15 aprile 2004 e il 27 ottobre 2004, l AESA ha emesso pareri favorevoli in merito alla sicurezza per gli interessati, gli utilizzatori e l ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza può essere autorizzato a titolo provvisorio l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II. (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 contiene disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento. (3) Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. (4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. (5) Il responsabile della messa in circolazione del prodotto Salinomax 120G ha presentato una domanda di autorizzazione decennale, come coccidiostatico per polli da, a norma dell articolo 4 della citata direttiva. L Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ( 1 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37). ( 2 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8). (7) L impiego del preparato a base di microrganismi Enterococcus faecium ATCC 53519 e Enterococcus faecium ATCC 55593 è stato autorizzato a titolo provvisorio per la prima volta per i polli da dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione ( 3 ). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione di questo preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III. (8) L impiego del preparato a base di microrganismi Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 è stato autorizzato a titolo provvisorio per la prima volta per i tacchini da dal regolamento (CE) n. 2437/2000 della Commissione ( 4 ) e per i vitelli dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione ( 5 ). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III. ( 3 ) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15. ( 4 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 28. ( 5 ) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

L 99/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.4.2005 (9) L'impiego del preparato a base di microrganismi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i conigli dal regolamento (CE) n. 1436/98. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III. (10) La valutazione di questa domanda dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo di cui all'allegato. Tale protezione deve essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( 1 ). (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È autorizzato per dieci anni l impiego del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all allegato I quale additivo nell alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate. Articolo 2 È autorizzato a titolo provvisorio per quattro anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II quale additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate. Articolo 3 È autorizzato l'impiego dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato III quale additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione ( 1 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

19.4.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 99/7 Numero di registrazione dell'additivo Nome e n. di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo Additivo (denominazione commerciale) Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose «E 766 Alpharma (Belgio) BVBA Salinomicina sodica 120 g/kg (Salinomax 120G) Composizione, formula chimica, descrizione Composizione dell'additivo: Salinomicina sodica: 120 g/kg Lignosulfonato di calcio: 40 g/kg Solfato di calcio diidrato: fino a 1 000 g/kg Sostanza attiva: Salinomicina sodica, C 42 H 69 O 11 Na, Sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di Streptomyces albus (ATCC 21838) US 9401-06) Numero CAS: 55-721/31-8 Impurezze associate: < 42 mg di elaiofilina/kg di salinomicina sodica < 40 g di 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica ALLEGATO I Specie animale o categoria di Età massima massimo mg di sostanza attiva/kg di alimento completo Altre disposizioni Polli da 50 70 Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni per l'uso: Pericoloso per gli equidi e i tacchini Alimento contenente uno ionoforo: l'uso simultaneo con certe sostanze medicinali (ad esempio tiamulin) può essere controindicato Fine del periodo di autorizzazione 22.4.2015»

L 99/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.4.2005 Numero (ovvero n. CE) Additivo Formula chimica, descrizione Microrganismi «25 Lactobacillus acidophilus DSM 13241 Preparato di Lactobacillus acidophilus contenente almeno: 1 10 11 CFU/g di additivo ALLEGATO II Specie animale o categoria di Età massima CFU/kg di alimento completo massimo Altre disposizioni Cani 6 10 9 2 10 10 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, Per alimenti secchi, con tenore di umidità pari o inferiore al 2 %. Gatti 3 10 9 2 10 10 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, Per alimenti secchi con tenore di umidità pari o inferiore al 2 %. Fine del periodo di autorizzazione 22.4.2009 22.4.2009»

19.4.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 99/9 Numero CE Additivo Formula chimica, descrizione Microrganismi «E 1709 Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 (Nel rapporto 1/1) Miscela di Enterococcus faecium incapsulato e Enterococcus faecium contenente un di 2 10 8 CFU/g di additivo (cioè un di 1 10 8 CFU/g di ciascun batterio) E 1700 Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 Miscela di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente almeno 3,2 10 9 CFU/g di additivo (1,6 10 9 di ciascun batterio) (Nel rapporto 1/1) E 1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 5 10 9 CFU/g additivo ALLEGATO III Specie animale o categoria di Età massima massimo CFU/kg di alimento completo Altre disposizioni Polli da 1 10 8 1 10 8 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, Può essere impiegato nei mangimi composti contenenti i coccidiostatici: decoquinato, alofuginone, lasalocide di sodio, maduramicina di ammonio, monensin sodico, narasina, narasina-nicarbazina e salinomicina di sodio. Tacchini da 1,28 10 9 1,28 10 9 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, Può essere impiegato nei mangimi composti contenenti i coccidiostatici: diclazuril, alofuginone, monensin sodico e robenidina. Vitelli 3 mesi 1,28 10 9 1,28 10 9 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, Conigli da 2,5 10 9 7,5 10 9 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, Fine del periodo di autorizzazione»