Identità e definizione giuridica del ministro straordinario della distribuzione della santa Comunione

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Ministri straordinari della distribuzione della Santa Comunione Corso di Formazione permanente Ciclo A Lezione 01 Identità e definizione giuridica del ministro straordinario della distribuzione della santa Comunione 1. Brevi notizie storiche Il ministero straordinario della distribuzione della comunione che oggi la Chiesa prevede sia affidato a laici, (sia uomini che donne), può sembrare una novità. Ma non è così; per questo occorre conoscerne un po la storia. In Atti 6,1-7 viene trascritta la nomina dei primi sette diaconi (servizio-ministero delle mense), le motivazioni per cui vengono imposte le mani a questi fratelli e le condizioni di scelta di tali fratelli. Leggiamo infatti: In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. La consuetudine di ricercare un aiuto tra i fratelli nello svolgimento della propria missionevocazione non è nuova neppure nell Antico Testamento; basti ricordare Esodo 18, 17-23. Anche Mosè, su consiglio di suo suocero, si avvale di collaboratori per garantire la giustizia al popolo di Dio, troppo numeroso per essere governato da un uomo solo. Dal punto di vista storico e liturgico, fin dal II secolo d.c. la storia della Chiesa conosce dei fedeli laici con il compito di conservare presso sé e di distribuire la Santa Comunione come viatico per i fratelli in punto di morte. Questa necessità, come si comprende facilmente, era strettamente connessa con i tempi: le comunità cristiane di allora erano di piccole dimensioni, sparse in vasti territori, indifese e sovente vittime di atroci persecuzioni perpetrate dai pagani. In questo quadro, si comprende come

colui che si fosse trovato in incipiente pericolo di morte, voleva accostarsi per l ultima volta all Eucarestia in forma di viatico (Cfr A. BERGAMINI, Il ministro straordinario della Comunione, Milano, 1991, p. 13). Da queste necessità nacque in origine la figura del ministro straordinario della Comunione (anche se in forme non istituzionalizzate), cioè del fedele laico incaricato di questo importantissimo compito. Appare evidente che questa facoltà rimane legata al concetto teologico di transustanziazione, cioè della presenza reale e permanente di Cristo nelle Sacre Specie. Anche se questo aspetto sarà sviluppato nel corso dei secoli è del tutto ovvio che la distribuzione del pane eucaristico fuori dalla Messa è legata al permanere in esso anche dopo la consacrazione della presenza reale di Cristo. Al tempo di san Giustino erano principalmente i diaconi incaricati di portare l eucaristia agli infermi o comunque a coloro che erano impediti, per seri motivi, a partecipare alla Fratio Panis nel Giorno del Signore. Risulta tuttavia che in un caso, eccezionalmente, tale ufficio fu affidato ad un giovanetto. Come si vede, non c è proprio niente di nuovo. Anzi, tutto di antico e neppure con l ampiezza di concessioni riscontrate in antico. 2. I ministeri nel mistero di Cristo e della Chiesa Abbiamo inquadrato le ragioni pastorali che hanno indotto la Chiesa attraverso i secoli, ad affidare a laici il servizio della distribuzione della Santa Eucarestia. Ma occorre comprendere il senso vero e profondo di tutti i ministeri nella Chiesa. Dobbiamo, rifarci a Cristo al concetto stesso di ministerialità nella Chiesa. Ministro, contrariamente al comune linguaggio, non definisce colui che si pone per poteri, importanza o qualità al di sopra degli altri bensì, facendo proprio il principio proclamato da Gesù, colui il quale si pone al servizio degli altri: il servo dei servi, il tre volte piccolo. Il ministero, così inteso, appare indissolubilmente legato alla dimensione di servizio al prossimo. Ebbene, la storia della Chiesa post-conciliare conosce la riscoperta di questo concetto di ministerialità e da questo attinge nuova linfa per l edificazione del popolo di Dio. Se con il Concilio di Trento tutto venne accentrato nella figura del presbitero, con il Concilio Vaticano II si avverte un inversione di tendenza verso una crescente corresponsabilizzazione pastorale del laicato e del suo essere assieme ai propri pastori un solo popolo. Il Signore Gesù ha compiuto l opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, facendosi servo. In tal modo ha rivelato il vero volto di Dio, che è Padre ed è Amore (cfr. 1Gv 4,8). I ministeri nella Chiesa vanno compresi in questa luce. Un immagine con cui Cristo ha voluto descrivere se stesso nell atteggiamento fondamentale della sua missione è appunto quella del «servo», che precisa il senso del suo essere pastore.

A seconda dei casi, «servo», per noi, può significare colui che è ministro, che svolge cioè il suo compito a servizio di qualcuno, oppure colui che è schiavo, totalmente dipendente, nell essere e nell agire, dal suo padrone. Nel riferire a sé questa immagine, Cristo passa dall uno all altro significato. Egli afferma la propria volontà di essere servo e prescrive questo atteggiamento come modello della missione assegnata ai suoi collaboratori: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Tra voi però non è così; ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo fra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 42-45). Queste parole di Gesù interpretano la sua vita e il mistero del servizio che presta. Anche la Chiesa, di conseguenza, è serva, come servo fu il Cristo e come fu serva Maria, la Vergine Madre. La carità pastorale e la prontezza a servire, con la capacità e la generosità di immolarsi per la vita del mondo, segnano indelebilmente l essere e l agire della Chiesa. Lo Spirito del Signore innesta e promuove nella Chiesa una particolare presenza articolata e gerarchica di servizi che, pur nella diversità di essenza e di grado, sono ordinati all edificazione dell unico corpo di Cristo. Il concilio Vaticano II nella Costituzione Dogmatica Lumen gentium ci insegna che Cristo nel suo corpo, che è la Chiesa, continuamente dispensa i doni dei ministeri, con i quali, per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci (cfr n. 7), e che «lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma, distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui (1Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie opere e uffici, utili al rinnovamento della Chiesa e allo sviluppo della sua costruzione, secondo quelle parole: A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito perché torni a comune vantaggio (1Cor 12,7)» (n. 12). Non si può a questo punto capire la figura del ministro straordinario della Comunione se non si parte dai tipi di ministero che la Chiesa definisce. Ve ne sono infatti di tre tipi diversi (A. BERGAMINI, op. cit., p. 14). Si conoscono: - i ministeri ordinati (episcopato, presbiterato, diaconato) che hanno il loro fondamento nel Sacramento dell Ordine, - i ministeri istituiti (lettorato e accolitato), detti anche laicali che hanno il loro fondamento nel Battesimo e nella realtà della Chiesa come comunione di fede e di amore, - i ministeri di fatto, che sono esercitati dai semplici fedeli, in forma straordinaria, per concrete necessità della vita delle chiese locali.

3. I ministeri ordinati Anche per i ministeri ordinati: episcopato, presbiterato e diaconato, anzi, soprattutto per questi, il principio costitutivo ed esemplare è la «diaconia» o servizio del Cristo. A questa «diaconia» (il mistero del Cristo che si è fatto obbediente al Padre fino alla morte) si richiamano le significative immagini che esprimono la missione affidata dal Padre al Verbo fatto Uomo: Cristo-servo; Cristo-pastore; Cristosacerdote; Cristo-maestro. Queste immagini illuminano la precisa fisionomia della missione e della vita del popolo di Dio e la prospettiva essenziale dei ministeri e della spiritualità che li anima. All origine sia dell elezione che della santificazione e della missione dei ministri ordinati c è una speciale effusione dello Spirito. Perciò non ci può essere azione consacratoria senza l invocazione dello Spirito Santo associata al gesto apostolico dell imposizione delle mani. 4. I ministeri non ordinati o istituiti Oltre ai ministeri ordinati, abbiamo nella Chiesa anche i ministeri istituiti, ed attualmente sono due, il lettorato e l accolitato. Essi non nascono dal sacramento dell ordine, ma sono istituiti dalla Chiesa sulla base dell attitudine che i fedeli hanno, in forza del battesimo, a farsi carico di speciali compiti e mansioni nella comunità. Anche questi ministeri costituiscono una grazia, (un dono) che lo Spirito Santo concede per il bene della Chiesa. «I ministeri istituiti, quindi, hanno il loro fondamento teologico nella realtà della Chiesa come comunione di fede e di amore, espressa nei grandi documenti del Vaticano II. In essi si configura una Chiesa tutta ministeriale che sotto l azione incessante dello Spirito nasce dalla Parola, si edifica nella celebrazione dell Eucaristia e si protende all evangelizzazione del mondo mediante l annunzio missionario del vangelo e la testimonianza della carità. Tutta la Chiesa, seguendo il suo Signore - che non è venuto per essere servito, ma per servire, - è posta in atteggiamento di servizio (Cfr Pontificale Romano. Istruzione dei ministeri, CEI 1980, Premessa, I, 1, p. 9). Parlare, dunque, di ministeri significa comprendere nella fede che Cristo agisce attraverso il suo corpo, la Chiesa. Dio è libero di agire quando, dove e come vuole, ma certamente agisce nella e attraverso la sua Chiesa per il dono dello Spirito, generando i suoi figli con un proprio nome singolare; per questo ognuno è irripetibile e insostituibile. Mentre lo Spirito ci rende figli del Padre, ci rende figli con una precisa identità di grazia. E ogni dono è servizio. Mediante lo Spirito siamo generati in Cristo alla vita nuova e veniamo incorporati alla

Chiesa, ognuno con una precisa vocazione e missione. 5. Il ministero straordinario della distribuzione della s. Comunione Il ministero straordinario per la distribuzione della s. Comunione è un servizio, un incarico straordinario, ausiliario, non permanente, concesso in relazione a particolari vere necessità di situazioni, di tempi e di persone delle chiese locali. La possibilità di questo servizio è un aiuto ulteriore che la Chiesa offre alle Comunità locali. Si tratta di un particolare aspetto della ministerialità della comunità cristiana qual è il servizio della distribuzione dei doni eucaristici ai fedeli sia durante la celebrazione della messa sia fuori di essa, in determinate circostanze. In circostanze straordinarie, che vedremo di seguito Questo ministero straordinario, quindi, è suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significativo di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assembiee numerose. Esso impegna laici o religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato (Cfr. Pontificale Romano. Istruzione dei ministeri, CEI 1980, Premessa, IV, 1, pp. 14-15). Pertanto è necessario avere una ben precisa definizione giuridica. Partendo dalla precedente suddivisione è chiaro che il ministero straordinario dell Eucaristia rientra nella categoria dei ministeri di fatto. Tuttavia, per evitare di ingenerare confusione circa il concetto di ministerialità, è bene fin da ora sottolineare che la Costituzione Liturgica Sacrosanctum Concilium dispone che ciascun ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, nella celebrazione secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza (Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 28). Anche se ad una prima lettura la norma sembrerebbe vincolare i vari soggetti ad una vecchia immagine gerarchico-piramidale della Chiesa, ad un esame più attento, al contrario, essa suona come un monito per vivere la ministerialità sempre associata al senso di responsabilità che essa comporta. Per essere veramente tale, allora, la ministerialità nella Chiesa e per la Chiesa va vissuta nella prospettiva complessa di diritti, doveri e competenze (Cfr. A. BERGAMINI, op. cit., pp. 16 e ss.). Da quando fin qui detto, già si comprende chi è ministro straordinario dell Eucarestia ; esso è puntualmente definito dall istruzione Immensae Caritatis del 1973, come il battezzato e cresimato adulto, uomo o donna, incaricato della distribuzione del pane eucaristico, sia durante che fuori dalla celebrazione della Messa. L istruzione Immensae Caritatis, che segna la data di nascita del ministero, afferma che il ministero straordinario della Comunione è un fedele laico il quale, debitamente preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta. Dovrà coltivare la pietà verso la Santissima

Eucaristia, nonché essere testimone di Cristo per gli altri fedeli (ciò che viene definito come vita eucaristica ), dispone inoltre che nessuno potrà essere nominato a questo incarico qualora la cosa potrebbe essere motivo di stupore per gli altri fedeli. Ciò da una parte evidenzia il legame che deve esistere tra la comunità cristiana e il ministro, dall altro sottolinea come la distribuzione della Comunione non è un semplice gesto liturgico, ancorché ricco di significato, bensì il contributo all edificazione della Chiesa con tutti i fedeli, soprattutto gli anziani e gli ammalati, destinatari in primis della grazia dell istituzione del ministro della Comunione. E qui solo il caso di far presente che ogni vocazione nella Chiesa, nasce dalla Comunità e non dalla volontà del singolo individuo. Prima di passare in rassegna le facoltà (non si tratta quindi di diritti) concesse al ministro, è bene partire da una precisazione. La dizione ministro straordinario della distribuzione della Comunione descrive chiaramente i contorni dell incarico attribuito. Il fedele scelto per questo servizio alla Chiesa, riceve un apposito mandato da parte dell Ordinario del luogo di residenza con il quale ha facoltà di distribuire l Eucaristia agli altri fedeli e di portarla ad infermi ed ammalati presso il loro domicilio. Il mandato conferito, ha una durata variabile a seconda dei casi, che va dai tre ai cinque anni, in ciò infatti si sostanzia la straordinarietà del ministero, che non è concesso a vita, ed è vincolato anche alla frequenza di appositi corsi volti ad approfondire le verità teologiche inerenti alla pietà eucaristica. Il mandato anzidetto è concesso dall Ordinario diocesano sulla base delle concrete esigenze espresse dalle singole parrocchie ed il ministro è autorizzato a compiere questo servizio solamente nell ambito territoriale della parrocchia d appartenenza. Il ministro straordinario della Comunione ha quindi facoltà di (in ordine d importanza): 1. Portare la Santa Comunione al domicilio di anziani, ammalati ed infermi impossibilitati a recarsi in Chiesa. E questo lo scopo principale che ha spinto all istituzione di questo ministero! Portare Gesù a coloro che hanno più bisogno di lui in modo particolare nei giorni festivi ed in contiguità con le celebrazioni liturgiche in modo da creare veramente il senso della comunità celebrante con tutti i fedeli anche anziani ed ammalati (Cfr. Istruzione Eucharisticum mysterium, 1967, n. 40). Invero in questi casi il ministro si fa portatore del duplice dono del pane consacrato e della Parola di Dio secondo le modalità stabilite nel rito della Comunione agli Infermi che vedremo nel prossimo incontro. 2. Distribuire la Comunione durante la S. Messa solo qualora si avverino entrambe le seguenti condizioni: quando il numero dei fedeli è tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione e quando non ci siano altri presbiteri o diaconi presenti. E qui il caso di sottolineare che la presenza di un ministro non dispensa in alcun modo il presbitero dal suo ufficio di distribuzione della Santa Comunione! E inoltre il caso di sottolineare che al ministro è consentito di comunicare solo i fedeli presenti in assemblea e non quelli posizionati nel presbiterio, inoltre è bene rammentare che quando ministro e celebrante comunicano in assemblea quest ultimo dovrebbe rimanere in posizione sopraelevata rispetto al primo (ad esempio un gradino più in alto) in modo tale da rendere chiaro che

di ministero straordinario trattasi e che la distribuzione della Comunione in chiesa è sempre e comunque compito primario del presbitero. 3. Qualora una comunità manchi del presbitero o del diacono, il ministro straordinario della Comunione può essere autorizzato a guidare la celebrazione domenicale limitandosi evidentemente alla Liturgia della Parola del giorno e alla successiva distribuzione ai fedeli dell Eucaristia (Cfr. Disposizioni della Congregazione per il Culto Divino, 1988, nn. 27, 35, 37). 4. Distribuire la Comunione al di fuori della S. Messa in chiesa o in un oratorio in cui sia conservata l Eucaristia. 5. Esporre pubblicamente all adorazione dei fedeli la Santissima Eucaristia nell ostensorio o deponendo la pisside sull altare e ricollocandola al termine nuovamente nel tabernacolo. 6. Comunicarsi direttamente (attingendo cioè direttamente ai Sacri vasi). In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, la definizione giuridica del ministero straordinario dell Eucaristia (o meglio del m ministero straordinario della distribuzione della Comunione) può discendere dall accurata analisi del suo stesso nome. Ministro evidenzia la dimensione di servizio alla comunità che deve caratterizzare i compiti a lui attribuiti; straordinario significa in senso giuridico non-permanente, temporaneo, ausiliario e subordinato al presbitero; distribuzione della Comunione definisce in maniera esaustiva le sue facoltà, cioè il distribuire la Comunione ai fedeli durante la celebrazione della Messa ovvero al di fuori da essa ad anziani ed ammalati secondo le norme canonistiche vigenti.