ART. 22. (Disposizioni transitorie e finali) ART. 8 (Dirigenza)

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Osservazioni sulla Proposta d i legge sull Ordinamento della professione di Assistente Sociale, in ottemperanza d e i principi enunciati all a rt. 3, comma 5 d el D. L. 138/ 2011, convertito in L. 148/2011 - Presentata il 1 8 luglio 2012- Dott. ssa Alessia Traversa, dottore magistrale in Programmazione, Amministrazione e Gestione delle politiche e d ei servizi sociali. CAPO I PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE ART. 3. (Attività professionale) CAPO II FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE ART. 4. (Formazione universitaria). CAPO II FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE ART. 8 (Dirigenza) CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 22. (Disposizioni transitorie e finali) CAPO V OBBLIGHI DELL ASSISTENTE SOCIALE ART. 18. (Formazione permanente).

CAPO I PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE ART. 3. (Attività professionale) Non risulta espressamente menzionata l area della previdenza sociale Risultano espressamente menzionati gli Enti di Patronato (Gli istituti di patronato ed assistenza sociale sono enti di diritto privato, costituiti dalla legge 152 del marzo 2001. Svolgono, senza scopo di lucro, assistenza in diverse materie: sicurezza sociale, previdenza, diritto del lavoro e consulenza fiscale). Legge Quadro 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d i interventi e servizi sociali Capo I PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMAINTEGRATO DI INTERVENTI ESERVIZI SOCIALI Art. 1 (Principi generali e finalità) 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli ENTI DI PATRONATO, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, ENTI DI PATRONATO e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

CAPO I PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE ART. 3. (Attività professionale) Non risulta espressamente menzionata l area della previdenza sociale Risultano espressamente menzionati gli Enti di Patronato (Gli istituti di patronato ed assistenza sociale sono enti di diritto privato, costituiti dalla legge 152 del marzo 2001. Svolgono, senza scopo di lucro, assistenza in diverse materie: sicurezza sociale, previdenza, diritto del lavoro e consulenza fiscale). Legge Regionale 11/2007 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 328/00 I soggetti del terzo settore Capo II Gli altri soggetti del territorio Art. 13 1. Sono considerati soggetti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli ENTI DI PATRONATO, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato d interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.

Legge Regionale N. 15/2012 Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione d el sistema integrato del Welfare Regionale e d ei Serivizi per non autosufficienza (Modifiche alla legge regionale 11/2007)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. La previdenza sociale PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Proposta di legge sull Ordinamento della professione di Assistente Sociale, in ottemperanza dei principi enunciati all art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 CAPO II FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE ART. 4. (Formazione universitaria). 1. È istituita la classe di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale denominata «LMCU in servizio sociale». 3. Per essere iscritto all albo degli assistenti sociali di cui all articolo 7 è necessario essere in possesso di diploma di laurea afferente alla classe di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall articolo 22. CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 22. (Disposizioni transitorie e finali). 1. Gli assistenti sociali iscritti nella sezione A o nella sezione B dell albo professionale di cui all articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di entrata in vigore nella presente legge sono iscritti di diritto, a cura del competente consiglio regionale, all albo.

CAPO II FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE ART. 8 (Dirigenza) 2. Costituiscono titolo per l accesso ai livelli funzionali dell area sociale e del servizio sociale professionale nonché per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, presso enti, amministrazioni e organismi, il possesso del diploma di laurea nella classe LMCU in servizio sociale o di un titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché l iscrizione all albo, fatte salve le posizioni acquisite dagli assistenti sociali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Quali sono le posizioni acquisite dagli Assistenti Sociali in servizio?

CAPO V OBBLIGHI DELL ASSISTENTE SOCIALE ART. 18. (Formazione permanente). 1. L iscritto all albo ha l obbligo garantire la propria formazione permanente al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell interesse degli utenti. 4. I consigli regionali stipulano convenzioni con le amministrazioni competenti al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente compiute dagli assistenti sociali che esercitano la professione presso di esse, con particolare riferimento alla necessità di prevedere permessi che consentano la frequenza delle attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi sociali interessati.

CLASSE DI CONCORSO Istituto professionale Tecnico dei Servizi Sociali Classe di concorso C 450 Metodologie operative n ei servizi Sociali Diploma in Tecnico dei Servizi Sociali + Diploma Istituto magistrale Può essere incluso nelle graduatorie d Istituto di III fascia Laurea di primo livello in Servizio Sociale NON PERMETTE essere incluso nelle graduatorie d Istituto di III fascia NON viene riconosciuto come titolo superiore, né viene riconosciuta l Abilitazione TITOLO CULTURALE

RACCOLTA FIRME 1) Sei favorevole o contrario all unificazione degli Albi e, quindi, alla costituzione di un Albo Unico? Hanno risposto 93 persone di cui: 4 FAVOREVOLI 87 CONTRARI 2 ASTENUTI Laureandi triennale Laureandi magistrale (già AS) Assistenti sociali Dottori magistrali (già AS) Astenuto 42 (Tutti Contrari) 22 (21 Contrari 1 Favorevole) 14 (13 Contrari 1 Favorevole) 15 (Tutti Contrari) (Laureando triennale)

RACCOLTA FIRME 2) Sei favorevole o contrario al ciclo unico degli studi e, quindi, alla durata quinquennale? Hanno risposto 92 persone di cui: 4 FAVOREVOLI 86 CONTRARI 2 ASTENUTI Laureandi triennale 44 (35 Favorevoli - 9 Contrari) Laureandi magistrale (già AS) 20 (10 Favorevoli - 10 Contrari) Assistenti sociali 13 (12 Favorevoli- 3 Contrari) Dottori magistrali (già AS) 13 (tutti Favorevoli)

Colleghi presenti nel gruppo FB RIORDINO PROFESSIONE Numero iscritti 659 (Dal 12/03/2012 al 24/10/2012)

Colleghi presenti nel gruppo FB RIO RDIN O PRO FESSIO N E Numero iscritti 659 (Dal 12/03/2012 al 15/10/2012) 1) Sei favorevole o contrario all unificazione degli Albi e, quindi, alla costituzione di un Albo Unico? Hanno risposto 64 persone di cui: 22 FAVOREVOLI 42 CONTRARI Laureandi triennale 35 (31 Contrari 4 Favorevoli) Laureandi magistrale (già AS) 14 ( 8 Contrari 6 Favorevoli) Assistenti sociali 12 (Tutti Favorevoli) Dottori magistrali (già AS) 3 (Tutti Contrari)

Colleghi presenti nel gruppo FB RIO RDIN O PRO FESSIO N E Numero iscritti 659 (Dal 12/03/2012 al 15/10/2012) 2) Sei favorevole o contrario al ciclo unico degli studi e, quindi, alla durata quinquennale? Hanno risposto 77 persone di cui: 31 Favorevoli 46 Contrari Laureandi triennale 36 ( 1 Favorevoli - 35 Contrari) Laureandi magistrale (già AS) 12 (11 Favorevoli - 1 Contrari) Assistenti sociali 26 (19 Favorevoli- 7 Contrari) Dottori magistali (già AS) 3 ( Tutti Contrari)

Dott.ssa Alessia Travers