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LINEE GUIDA DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/2017 1. Il Quadro normativo nazionale per l organizzazione della rete scolastica Con la Legge n. 59/1997, all art. 21, e con il Decreto Legislativo n. 112/98, si è dato avvio al processo di decentramento in materia di istruzione, riconoscendo l autonomia alle istituzioni scolastiche e ribadendo i rapporti tra scuola e enti locali che amministrano il territorio in cui essa è collocata. Il suddetto Decreto Legislativo n. 112/98 ha devoluto a Regioni, Province e Comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, funzioni amministrative che nell ambito dell istruzione si possono così riassumere: Competenza legislativa esclusiva dello Stato Competenza legislativa delle Regioni Competenze delle Province e dei Comuni norme generali sull istruzione; livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; principi fondamentali a cui si deve ispirare la legislazione concorrente. programmazione dell offerta formativa, programmazione della rete scolastica, fissazione del calendario scolastico; erogazione di contributi a scuole non statali; istruzione e formazione professionale. istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; servizi handicap; uso edifici e attrezzature; sospensione d urgenza delle lezioni; costituzione, controlli e vigilanza sugli organi collegiali della scuola a livello territoriale; educazione adulti; orientamento scolastico e professionale; realizzazione pari opportunità; supporto alla continuità didattica verticale e orizzontale tra gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; prevenzione dispersione scolastica; educazione alla salute.

Questo assetto di competenze si è consolidato con la riforma del Titolo V della Costituzione a seguito della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, che ha avviato, modificando l art. 118 Cost., comma 1, il più ampio decentramento amministrativo. Il quadro normativo per il dimensionamento della rete scolastica Per quanto riguarda l ambito delle competenze regionali in materia di dimensionamento scolastico si ricorda che: - la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 64 comma 4 lett. f) bis ed f) ter della Legge n. 133 del 2008, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza a definire, con propri regolamenti di delegificazione, criteri, tempi e modalità per le determinazione e l articolazione dell azione di dimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell offerta formativa. Con detto pronunciamento, fermo l assetto delle competenze indicato nella normativa di settore, è stato precluso alle fonti statali d intervenire direttamente sulla programmazione della rete scolastica regionale; - il D.P.R n. 233/98 detta le norme e i parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e anche il D.P.R. n. 81/09, che dà attuazione alla Legge n. 133/08, ribadisce che, per i parametri di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, si continua a fare riferimento a quanto previsto dal suddetto D.P.R. n. 233/98. Si evidenzia, che sull assetto delle competenze in materia d istruzione la Legge n. 56/2014 ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale oltre che la gestione dell edilizia scolastica. In particolare occorre tenere presente che con il D.P.R. n. 233/1998, contenente il Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell art. 21 Legge n. 59/1997, sono stati stabiliti i principi e le modalità generali cui attenersi per la definizione di un dimensionamento ottimale. Tali modalità, sono state poi parzialmente modificate dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare dall art. 19, commi 4 e 5 e dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 69 che, pur non abrogando il DPR n. 233/1998, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell autonomia scolastica tra le istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia e quelle del II ciclo. Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato: la illegittimità costituzionale dell art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 2011, stabilendo la non obbligatorietà di aggregazione della scuola dell infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi, i quali per acquisire l autonomia avrebbero dovuto essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; ma ha anche stabilito non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 19, comma 5, del medesimo D.L. n. 98/2011 in merito all assegnazione di dirigenti

scolastici a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome che non rispettassero i parametri dallo stesso fissati. Infine, il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla Legge n. 128 del 8 novembre 2013 prevede che a decorrere dall anno scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis dell art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111. Lo stesso D.L. n. 104/2013 prevede, inoltre, che le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell anno scolastico nel corso del quale è adottato l Accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5 bis. Pertanto, in definitiva, nelle more dell approvazione del succitato accordo si applicano anche per l anno scolastico 2016-2017 le disposizioni dei citati commi 5 e 5bis dell art. 19 della Legge n. 111/2011, come modificato dalla Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell Art.21 Legge n.59 del 16/07/97. D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Legge 15 luglio 2011, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane. 3. Indirizzi per la programmazione dell offerta formativa scolastica e per il dimensionamento della rete scolastica Le Linee guida costituiscano lo strumento di definizione dei criteri e delle modalità cui Province e Comuni devono attenersi per la definizione del dimensionamento, la distribuzione territoriale della rete scolastica e la programmazione dell offerta formativa. Gli indirizzi della Regione Campania per la programmazione dell offerta formativa scolastica e per il dimensionamento della rete scolastica per l anno 2016/2017, intendono attivare un processo di governance a diversi livelli territoriali, nell ambito di un più ampio processo di pianificazione strategica, che vede impegnati la Regione Campania, le Province, i Comuni, le autonomie scolastiche, le parti sociali e, naturalmente, lo Stato. In questo iter di programmazione, la Regione Campania intende privilegiare le iniziative che introducano elementi di innovazione didattica e che contrastino i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica. La Regione in questo percorso di pianificazione integrata con il territorio per la definizione dell offerta formativa ha deciso di avvalersi sia del contributo delle parti sociali ed istituzionali, coinvolte nei processi di istruzione che del Comitato di Coordinamento Regionale istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/98, con D.G.R. n. 5486/2002 con il precipuo compito di raccordo fra i vari livelli istituzionali -, al fine di distribuire uniformemente l offerta formativa regionale e di coordinare le risorse esistenti con i fabbisogni professionali dei territori. Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte dai Comuni e Province attraverso un ampio, trasparente ed efficace sistema di consultazione con le istituzioni scolastiche, con l Ufficio Scolastico Regionale, con i relativi ambiti provinciali e con le organizzazioni sindacali, il tutto con il fine di favorire la massima partecipazione al processo a tutti i soggetti interessati. Resta auspicio della Regione che le Province organizzino la propria offerta di istruzione per ambiti territoriali, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione Campania Commissario ad acta n. 1 del 26 luglio 2000 e dall art 138, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 112/98. 4. Criteri di dimensionamento della rete scolastica per l a.s. 2016-2017 Per l organizzazione della rete scolastica per a.s. 2016/2017 le proposte delle Province e dei Comuni dovranno tener conto: delle caratteristiche del territorio; della consistenza della popolazione scolastica nell ambito territoriale di riferimento; dell adeguatezza della rete dei trasporti;

della sostenibilità economica delle scelte programmate; della efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell offerta; del raccordo della programmazione territoriale con le dotazioni di edilizia scolastica e della compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili. Nello specifico, per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si stabilisce quanto segue: le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell assegnazione del DS e del DSGA; per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell assegnazione del DS e del DSGA; che, nell azione di razionalizzazione della rete scolastica, deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo; che la fusione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l unificazione di istituti di diverso ordine, si costituirà un Istituto di Istruzione Superiore (IIS); che nelle località che si trovino in condizioni di particolare conclamato isolamento possono essere costituiti istituti omnicomprensivi. 5. Criteri per la programmazione dell offerta formativa delle istituzioni Scolastiche del 2 ciclo. Le richieste di nuovi indirizzi, articolazioni ed opzioni per l offerta formativa, sono proposte dalle Province alla Regione tramite deliberazione di Giunta o decreto del Presidente. Le richieste di attivazione di nuovi indirizzi saranno valutate dalla Regione tenendo conto di una serie di elementi: storia dell istituto; descrizione dell istituzione scolastica che richiede l attivazione dell indirizzo di studio e soprattutto del trend degli iscritti degli ultimi 5 anni; necessità che l offerta formativa degli istituti di istruzione superiore non risulti costituita da una somma indistinta di indirizzi, ma si sostanzi in competenze e saperi congruenti; pertanto l attivazione dei nuovi indirizzi deve risultare coerente con l offerta formativa esistente, anche nell ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall altro; raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell edilizia scolastica (strutture già esistenti in cui allocare le classi, le attrezzature ed i laboratori); che gli istituti di istruzione secondaria superiore devono essere intesi come ipotesi di filiere formative omogenee, afferenti anche alle diverse tipologie di istruzione ma sempre nel rispetto delle vocazioni dei contesti ambientali di riferimento; riduzione del rischio di eccessiva frammentazione dell offerta formativa sul territorio con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi con possibili effetti negativi di concorrenzialità e di dispersione dell offerta; valorizzazione delle vocazioni socio-economiche dei territori;

necessità, nei centri di piccole dimensioni di ricorrere, all attivazione o al potenziamento di istituti di istruzione superiore in grado di offrire una vasta gamma di indirizzi di studio anche in ambiti di diverso sapere; in alcuni territori dove la popolazione scolastica non giustifichi il funzionamento di un istituto tecnico, di un istituto professionale o di un liceo è possibile istituire un istituto di istruzione superiore (IIS). In tal caso deve risultare che lo stesso sia sempre contestualizzato con le vocazioni socio economiche e culturali del territorio di riferimento. Per i licei musicali e coreutici di nuova istituzione, occorrerà che le proposte delle Province, che accolgano esigenze particolarmente significative nel territorio di riferimento, siano corredate dalla seguente documentazione: idoneità e disponibilità della sede e dei laboratori; convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l Accademia nazionale di danza; preventivo di spesa; dichiarazione di copertura della spesa da parte della Provincia. Per i licei sportivi per l a.s. 2016/2017 non sono previste nuove istituzioni. Gli indirizzi restano attivi per due anni trascorsi i quali, se non resi operativi; decadono automaticamente; le operazioni di ricognizione degli indirizzi non attivati saranno fatte dall Ufficio Scolastico Regionale. La Regione Campania non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, qualora risultino in contrasto con i principi e i criteri sopra descritti. 6. Tempi, modalità e strumenti per il piano di organizzazione e della rete scolastica Per consentire l attivazione delle procedure legate all avvio dell anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il prossimo 31 dicembre 2015. La Giunta approva il piano di organizzazione della rete scolastica e dell offerta formativa sulla base delle proposte contenute nelle delibere delle Province e dei Comuni, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di programmazione riportati nel presente documento. Il procedimento che conduce alla deliberazione del piano di dimensionamento regionale si sostanzia nelle seguenti fasi: le scuole che intendono avanzare proprie proposte inviano le relative istanze, entro il 20 novembre 2015 corredate della documentazione necessaria (delibere degli organi collegiali e progetto educativo), al Comune o alla Provincia competente, all Ufficio Scolastico Regionale e alla Direzione Generale per l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili della Regione Campania UOD Istruzione;

le Province, entro il 4 dicembre 2015 approvano i propri piani con deliberazione di Giunta/decreto Presidenziale, inoltrandoli alla Regione Campania. Ogni proposta deve essere corredata dal verbale della commissione di ambito. Tali commissioni di ambito costituiscono un organismo consultivo e concertativo, atto a condividere le scelte e le valutazioni operate in merito all organizzazione della rete scolastica (infanzia, I e II ciclo). Le commissioni sono composte da: Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede e la convoca; Sindaci dei Comuni ricadenti nel distretto formativo o loro delegati; Direttore Generale dell Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato; Dirigente dell Ambito territoriale provinciale o suo delegato, dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all ambito o loro delegati, rappresentanti delle categorie economiche e delle parti sociali. I calendari e le convocazioni delle commissioni di ambito devono essere inviati anche alla Regione Campania che si riserva il diritto a parteciparci; I Comuni approvano con deliberazione di Giunta comunale le proprie proposte di piani di dimensionamento e le inviano alla Regione Campania - entro il 4 dicembre 2015. In caso di variazioni all assetto della rete scolastica che coinvolge più comuni è necessaria una delibera per ogni Comune coinvolto; La Regione Campania, svolte le attività di verifica e vigilanza sull applicazione degli indirizzi regionali, convoca il tavolo di Coordinamento regionale composto, così come previsto dalla D.G.R. n. 5486 del 15/11/2002, dal Presidente della Regione o Assessore delegato, che lo presiede e lo convoca, dal Presidente della Provincia o Assessore delegato, dal Direttore dell Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, da un rappresentante dell ANCI Campania. Al tavolo di Coordinamento Regionale sono invitate le parti sociali e, in caso di necessità, i singoli Sindaci dei comuni coinvolti nei processi di dimensionamento. Il tavolo regionale può essere articolato, per ragioni operative, in tavoli tecnici di livello provinciale; la Regione Campania, trasmette gli esiti dei lavori all Ufficio Scolastico Regionale per un parere formale, inerente i profili di legittimità e di coerenza delle attivazioni di nuovi indirizzi con l assetto ordinamentale vigente; la Regione Campania, valutate le proposte contenute negli atti deliberativi provinciali e acquisito il parere formale dell USR inerente ai profili di legittimità e coerenza delle attivazioni dei nuovi indirizzi con l assetto ordinamentale vigente, informate le parti sociali, approva il piano di dimensionamento della rete scolastica entro il 31 dicembre 2015. 7. Verifica e vigilanza sull applicazione degli indirizzi Regionali La Regione Campania verifica e vigila sull applicazione degli indirizzi regionali da parte delle Province e dei Comuni. La Regione si riserva, condividendo la scelta con il tavolo di Coordinamento Regionale, di operare scelte di dimensionamento in autonomia, qualora la Provincia e/o il Comune non abbia inviato la rispettiva proposta o ne invii una difforme dagli indirizzi di cui al presente documento, oppure nei casi in cui il risultato complessivo del dimensionamento non sia in linea con il contingente regionale dei dirigenti scolastici. Nell attribuzione della sede legale la Regione Campania, tenendo presente quanto compete in via

esclusiva all Ufficio Scolastico Regionale nella determinazione dell avente diritto alla dirigenza scolastica, terrà conto di eventuali intese degli enti locali coinvolti nei processi di accorpamento formalizzate con atti deliberativi. In mancanza di un intesa degli enti locali coinvolti, si terrà conto, in caso di Istituti ricadenti su più Comuni, della popolazione residente dei Comuni coinvolti. In caso di Istituti ricadenti in un unico Comune, si terrà presente del numero degli alunni iscritti presso le sedi scolastiche coinvolte nei processi di accorpamento. 8. Norma finale La Regione si riserva di rettificare le presenti linee guida qualora nella Conferenza Stato-Regioni siano raggiunte intese che modificano le disposizioni vigenti.