Giunta Regionale della Campania

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 61 del 09 dicembre 2002 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 830, del 25 novembre 2002 AUTOLINEE E VIE DI COMUNICAZIONE Emanazione regolamento ex art. 45 della L.R. 28/3/02, n. 3. REGOLAMENTO EX ART. 45 DELLA LEGGE REGIONALE 28.03.2002 N. 3 ALLEGATO Articolo 1 1. Sono trasferite alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia le risorse necessarie alla stipula dei contratti di servizio ponte, di cui all art. 46 della L.R. 28 marzo 2002, n. 3, per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale individuati nel presente Regolamento. 2. Per l anno 2002 le risorse verranno trasferite alle Amministrazioni competenti in riferimento al periodo 1.11.2002-31.12.2002. Le risorse verranno corrisposte entro 30gg. dalla sottoscrizione del contratto di servizio ponte. 3. Per l anno 2003 la Regione Campania erogherà le risorse per i contratti ponte con cadenza bimestrale anticipata. In caso di esercizio provvisorio del bilancio regionale le risorse saranno erogate in dodicesimi. 4. Per gli anni successivi la Regione Campania erogherà le risorse relative ai contratti stipulati per i servizi minimi con le stesse modalità di cui al comma precedente. 5. Nella fase di prima attuazione del presente Regolamento le Amministrazioni titolari dei contratti di servizio ponte potranno richiedere alla Regione di erogare direttamente alle aziende esercenti i corrispettivi dei contratti stessi Articolo 2 1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Napoli vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei riportato nell allegato A e distinte in: a) autolinee extraurbane provinciali; b) autolinee extraurbane interprovinciali; c) servizi urbani relativi ai Comuni di: Acerra Pozzuoli Procida Bacoli Sant Anastasia Volla Pollenatrocchia Pompei Marigliano Forio d Ischia Sant Agnello Palma Campania Anacapri Sorrento Pomigliano d Arco San Sebastiano al Vesuvio San Giorgio a Cremano Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 61 del 09 dicembre 2002 1 / 6

Torre del Greco d) servizi filoviari extraurbani provinciali: e) servizi a fune: Articolo 3 1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Avellino vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei riportato nell allegato B e distinte in: a) autolinee extraurbane provinciali; b) autolinee extraurbane interprovinciali; c) servizi a fune; Articolo 4 1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Benevento vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei riportato nell allegato C e distinte in: a) autolinee extraurbane provinciali: b) autolinee extraurbane interprovinciali: c) servizio urbano relativo al Comune di: Casalduni Articolo 5 1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Caserta vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei riportato nell allegato D e distinte in: a) autolinee extraurbane provinciali: b) autolinee extraurbane interprovinciali: c) servizi urbani relativi ai Comuni di: Maddaloni Marcianise Capua S. Maria C.V. Carinola Mondragone Teano Sessa Aurunca Rocca d Evandro San Felice a Cancello Articolo 6 1. Fino al 31.12.2003 alla Provincia di Salerno vengono attribuite risorse calcolate sulla base dei riportato nell allegato E e distinte in: a) autolinee extraurbane provinciali: b) autolinee extraurbane interprovinciali: c) servizi urbani relativi ai Comuni di: Cava dei Tirreni Angri Mercato San Severino Pontecagnano Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 61 del 09 dicembre 2002 2 / 6

Fisciano Vietri sul Mare Baronissi Scafati Sarno Colliano Montecorvino Pugliano Serre Battipaglia Positano Eboli Contursi Olevano sul Tusciano Sassano Ispani Rocca d Aspide Pisciotta Campagna Postiglione San Gregorio Magno Teggiano Agropoli S. Maria di Castellabate Giunta Regionale della Campania Articolo 7 1. Per il trasferimento alle Province delle risorse da destinare alla stipula dei contratti di servizio ponte per i servizi extraurbani si tiene conto del contributo chilometrico aziendale determinato a preventivo per l anno 2001. Il predetto contributo viene assunto quale costo chilometrico aziendale ed è equivalente al rapporto tra il contributo assegnato alle singole aziende nell anno 2001 ai sensi della ex L.R. 16/83 ed i chilometri considerati per la determinazione del suddetto contributo. 2. Il predetto costo viene adottato per la sola fase dei contratti ponte. 3. Il costo da mettere a base d asta per la stipula dei successivi contratti sarà rideterminato tenendo conto di parametri oggettivi riferiti al territorio ed alla tipologia dei servizi oggetto dei contratti medesimi. Articolo 8 1. Ai comuni capoluogo di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno vengono trasferite risorse per il trasporto urbano corrispondenti al contributo storico fissato dalla delibera di Giunta Regionale n. 6225 del 26.11.2001 nella misura di seguito riportata: Napoli Euro 76.788.361,13 Avellino Euro 1.078.362,01 Caserta Euro 2.626.183,33 Salerno Euro 5.546.230,64 2. In attuazione dell art. 9 del D.Lgvo 422/97 il Contratto di servizio relativo al trasporto urbano del passante ferroviario di Napoli resta di competenza della Regione Campania. 3. Alle Province competenti vengono attribuite le risorse relative ai servizi di trasporto pubblico locale urbano dei Comuni non capoluogo già ammessi a contributo ai sensi della ex L.R. 16/83 nella misura definita con i criteri di cui alla citata delibera di Giunta Regionale n. 6225/2001, nella misura di: Napoli Euro 10.863.670,88 Benevento Euro 6.713,94 Caserta Euro 2.630.314,98 Salerno Euro 5.237.389,41 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 61 del 09 dicembre 2002 3 / 6

4. Per la proroga fino al 31.12.2003 dei servizi di trasporto extraurbano verrà trasferito alle Province competenti un importo determinato considerando il contributo chilometrico per ciascuna azienda consolidato per l anno 2001, nella misura di: Napoli Euro 102.916.293,45 Avellino Euro 24.567.696,28 Benevento Euro 6.838.791,54 Caserta Euro 37.192.164,64 Salerno Euro 49.560.461,05 5. Per i mesi di novembre e dicembre 2002 le risorse da attribuire alle amministrazioni competenti sono esposte nel prospetto 1 allegato al presente Regolamento aggregate per le aziende attualmente affidatarie dei servizi. 6. Per l anno 2003 le risorse di cui ai commi 1, 3 e 4, sono esposte, su base annua, nel prospetto 2 allegato al presente regolamento e sono riportate aggregate per le aziende attualmente affidatarie dei servizi. 7. Al fine di favorire il riassetto organizzativo per le finalità previste dall art. 2 lett. g), della L.R. 3/2002 e per evitare disparità di trattamento tra Aziende Pubbliche titolari dell esercizio di trasporto urbano, fino all individuazione dei servizi minimi, viene assegnata al Comune di Benevento la somma di euro 1.090.757,00 per l esercizio del trasporto urbano, alla Provincia di Napoli per l esercizio del servizio urbano svolto nel Comune di Castellammare di Stabia la somma di euro 918.777,00, alla Provincia di Avellino per l esercizio del servizio urbano svolto nel Comune di Ariano Irpino la somma di euro 381.662,00. 8. I predetti importi sono stati calcolati in considerazione delle caratteristiche socio-economiche, di popolazione e di superficie dei Comuni medesimi. Articolo 9 1. Per gli anni 2002 e 2003 si stanzia un importo pari allo 0,50% delle somme di cui al precedente articolo a favore delle Province e dei Comuni capoluogo, secondo i criteri di cui all articolo 10. 2. La predetta maggiorazione sarà utilizzata dagli Enti Locali destinatari per il miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio offerto. 3. Gli Enti Locali che non intendono avvalersi dell Agenzia regionale per la mobilità (A.Ca.M.) potranno utilizzare, in tutto o in parte, la suddetta maggiorazione a titolo di cofinanziamento della Regione per le Agenzie territoriali per la mobilità, ai sensi del comma 1, art. 28, della L.R. 3/2002. Articolo 10 1. L importo determinato ai sensi del precedente articolo viene attribuito nella misura del 75% alle Province e del 25% ai Comuni capoluogo. 2. Per le Province la somma viene ripartita tenendo conto dell ammontare delle risorse di cui all art. 8 ed assicurando alla Provincia di Benevento un contributo minimo di 92.962,00 al raggiungimento del quale contribuiscono le restanti Province in misura proporzionale ai contributi relativi ai servizi oggetto dei contratti ponte. 3. Per i Comuni capoluogo la somma viene ripartita assicurando a tutti un contributo minimo di 41.316,00 mentre la restante parte è assegnata agli stessi in misura proporzionale ai contributi relativi ai servizi oggetto dei contratti ponte. Articolo 11 1. L ammontare delle risorse di cui ai precedenti articoli viene trasferito in via provvisoria in quanto esclusivamente finalizzato a garantire e migliorare i servizi di trasporto esercitati alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2002 e non costituisce precedente o base di calcolo per l assegnazione delle risorse necessarie a finanziare i servizi minimi a regime. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 61 del 09 dicembre 2002 4 / 6

Articolo 12 1. Nel caso di proposta formulata dalle Province, ai sensi dell art. 8, comma 4, della L.R. 3/2002, la Regione Campania delegherà le funzioni ed i compiti di cui all art. 8, comma 3, trasferendo ai Comuni o Consorzi di Comuni, alle Comunità Montane e alle Comunità Isolane, i contributi determinati per i servizi di trasporto pubblico locale direttamente ai predetti Enti con le modalità temporali previste dall art. 1 del presente regolamento. Articolo 13 1. Gli importi di cui agli articoli precedenti saranno maggiorati per l anno 2002 di una somma pari al 10% dell IVA dovuta sui corrispettivi previsti dal contratto di servizio ponte. 2. Per l anno 2003 alle Province ed ai Comuni capoluogo di provincia verrà trasferito un importo pari alla percentuale di IVA sui contratti di servizio attribuita alla Regione. Gli Enti Locali attiveranno le procedure necessarie al rimborso delle somme relative alla restante percentuale dell IVA. Articolo 14 1. Ai sensi dell art. 46, comma 3, della L.R. 3/2002, i contratti di servizio stipulati dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia dovranno prevedere un miglioramento del rapporto ricavi costi, nel periodo di validità del contratto, almeno pari al tasso di inflazione programmata. Articolo 15 1. I contratti di servizio ponte stipulati dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia per i servizi autorizzati dalla Regione Campania, e denominati sperimentali e stagionali prima dell entrata in vigore della L.R. 3/2002, non potranno prevedere alcun corrispettivo. 2. I predetti servizi potranno essere esercitati fino alla data della scadenza di cui all atto autorizzativo, comunque non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento di cui all art. 39 della L.R. 3/2002. Articolo 16 1. Le Province, i Comuni capoluogo nonché gli Enti Locali, le Comunità Montane e le Comunità isolane, eventualmente delegati, dovranno trasmettere con cadenza trimestrale all Assessorato ai Trasporti e all A.Ca.M. i seguenti dati: a. rendiconto mensile dei corrispettivi erogati per il TPL; b. numero delle corse effettuate rispetto a quelle previste in orario; c. numero delle corse soppresse; d. percentuale delle corse effettuate in ritardo, distinte per fasce di 15 minuti; e. percorrenze trimestrali di ogni linea; f. numero degli incidenti e delle interruzioni; g. rendicontazione annuale delle somme di cui all art. 9. 2. La mancata trasmissione della documentazione richiesta potrà comportare sospensione dei trasferimenti regionali e/o esercizio dei poteri sostitutivi. Articolo 17 1. Ai dati elencati nel precedente articolo la Regione, per lo svolgimento delle attività istituzionali, di programmazione e monitoraggio, potrà richiedere specifici report sul funzionamento e sul rispetto dei contratti stipulati. 2. L attività ispettiva di vigilanza e di controllo delle strutture regionali con il supporto dell A.Ca.M. sarà disciplinata da apposito Regolamento ai sensi dell art. 31 della L.R. 3/2002. 3. Per il monitoraggio della coerenza con le linee della programmazione regionale gli Enti Locali destinatari delle risorse di cui al presente regolamento provvedono a trasmettere all A.G.C. Trasporti e Viabilità ed all A.Ca.M. copia dei Contratti di Servizio stipulati. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 61 del 09 dicembre 2002 5 / 6

Articolo 18 1. Gli allegati di cui ai precedenti articoli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 61 del 09 dicembre 2002 6 / 6