REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 25/09/2014

INDICE Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni Art. 3 Istituzione della De.C.O. del Comune di San Benedetto del Tronto Art. 4 Istituzione del Registro De.C.O. Art. 5 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro Art. 6 - La struttura organizzativa Art. 7 - Le iniziative comunali Art. 8 - Le tutele e le garanzie Art. 9 - Le attività di coordinamento Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale Art. 11 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale Art. 12 - Riferimento alle normative statali e regionali Art. 13 - Norme finali Art. 1 Finalità e ambito di applicazione Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali e ai sensi dell art. 1 dello Statuto, anche l assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali, coomerciali, agro-alimentari ed enogastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. Il comune ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale dell iniziativa economica pubblica e privata, tenuto conto anche della particolare vocazione turistica, commerciale e nel settore dei servizi e alla valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali; In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione: a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni marinaro-agro-alimentari ed etno-gastronomiche e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine); b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione di prodotti marinaro-agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti; c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione; d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che

abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività marinaro-agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro. e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l origine del prodotto oltre alla sua composizione. Art. 2 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni marinaro-agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.. Art. 3 Istituzione della De.C.O. del Comune di San Benedetto del Tronto Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine) del Comune di San Benedetto del Tronto, per attestare l origine dei prodotti ed il loro legame storico culturale con il territorio comunale, nonché quel efficace strumento promozionale della Città. Attraverso la DE.CO. si mira a: - conservare nel tempo prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte dlla cultura popolare locale - tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali Art. 4 Istituzione del Registro De.C.O. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti dell etno-gastronomia tipica locale e marinaro- agro-alimentare segnalati e denominati. L iscrizione nel registro vale ad attestare l origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare e/o scheda identificativa. La DE.CO è attribuita a tutti i prodotti che godono dei requisiti richiesti e non assume alcun valore di marchio esclusivo per cui la produzione e la commercializzaizione potranno essere effettuate da qualunque soggetto che vi abbia titolo. Per ogni prodotto DE.CO. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa. I prodotti iscritti nel registro saranno anche riconoscibili da un logo, la cui composizione grafica sarà approvata dalla Giunta. Al fine di un adeguata informazione, l elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Art. 5 Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro DE.C.O. possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d ufficio anche dal Comune. Le istanze per l attribuzione della DE.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con

particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell iscrizione. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. La Commissione, presieduta dal Sindaco o suo delegato, è composta: n. 1 esperto del settore agro-alimentare e n. 3 rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, n. 1 esperto di cultura e tradizioni locali, n. 1 dietologo e n. 2 rappresentanti del Comune. La Commissione ha durata coincidente con il mandato del Sindaco e non è previsto alcun compenso per i componenti. Funge da Segretario il responsabile del servizio comunale competente La commissione definirà i disciplinari di produzione, vincolanti per la concessione della De.C.O., che saranno approvati dalla Giunta insieme alla scheda identificativa del prodotto, disponendone l iscrizione nel registro DE.CO. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. Art. 6 La struttura organizzativa La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell ambito dell organizzazione dei servizi vigenti. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento. Art. 7 Le iniziative comunali Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti, istituzioni e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività marinaro-agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull ordinamento degli enti locali. Art. 8 Le tutele e le garanzie Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività marinaro-agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267. Art. 9 Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività marinaro-agroalimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali. Art. 10 Promozione di domande di registrazione ufficiale Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il ricoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). Art. 11 Riferimento alle normative statali e regionali Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo. Art. 12 Istituzione di una speciale sezione nelle Biblioteca Multimediale G. Lesca Nella Biblioteca multimediale G. Lesca viene istituito uno spazio documentale dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura delle attività marinaro-agro-alimentari locali. Art. 13 Norme finali Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.