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SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 1761 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori DONATO, FINTO, VENTRE, SARTORI e BUSSETI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1989 Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali ONOREVOLI SENATORI. - A norma dell'articolo 4, lettera e), del Regolamento per la professione di perito industriale, di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, «per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario... avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo 1». Il richiamato articolo 1 dispone, poi, che il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il titolo di studio con la dizione di «perito tecnico industriale», del resto conforme alla locuzione oggettiva di cui all'articolo 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e, per l'abilitazione professionale, secondo le norme del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, com'erano state disciplinate, sulla scorta della normativa dettata dai regi decreti n. 2523 del 1923 e n. 969 del 1924 in cui si prevedeva «un esame a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico industriale e un distinto esame professionale» che si doveva superare per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale, congiuntamente al decreto ministeriale 14 novembre 1930 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 1930), riguardante la norma per il funzionamento della Commissione giudicatrice dei titoli degli aspiranti all'iscrizione nell'albo dei periti industriali. L'esame di Stato era stato disposto alla presenza di una Commissione giudicatrice della quale facevano parte integrante i membri «estranei all'insegnamento che esercitano la professione corrispondente» (articolo 4 del TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Professioni)

Atti parlamentari - 2 - Senato della Repubblica - 1761 decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito dalla legge 25 luglio 1952, n. 1059, e articoli 1 e seguenti della legge 6 marzo 1958, n. 184) e sostenuto in tutte le materie rilevanti ai fini dell'esercizio della professione di perito industriale (decreto ministeriale 30 settembre 1959, emanato ai sensi della legge n. 184 del 1958). La materia degli esami, a conclusione degli studi superiori, presso gli istituti tecnici industriali, è stata disciplinata col decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha ristrutturato Tesarne di Stato in modo totalmente nuovo eliminando ogni carattere tecnico-pratico delle relative prove. Sulla base dei titoli, conseguiti a seguito degli esami di cui al citato decreto-legge n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 1969, numerosi diplomati «maturi tecnici industriali» hanno presentato, ai vari collegi dei periti industriali, domande di iscrizione all'albo professionale. Gli organismi professionali interessati, ritenendo che, a seguito di detta riforma, il titolo conseguito non corrispondesse più, nella sostanza, a quello previsto dall'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, hanno da tempo precluso l'iscrizione negli albi ai neo diplomati sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 9 del 1969; la questione è stata sollevata con riferimento all'articolo 33 della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, avendo ritenuto non conforme al dettato costituzionale la previsione del decreto-legge n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 1969, in quanto con esso si consentiva l'iscrizione all'albo professionale (e, quindi, l'esercizio professionale) senza una preventiva prova di esame a carattere tecnicopratico. Fermo restando il carattere accademico dell'esame di Stato previsto dal decreto-legge n. 9 del 1969, è certamente da escludere che il legislatore possa limitarsi ad un intervento formale, attribuendo senz'altro al superamento dell'esame, previsto dalla riforma solastica del 1969, il valore di titolo per l'iscrizione al relativo albo professionale; una norma di questo tipo, alla quale non si accompagnasse una modifica strutturale e sostanziale dell'esame stesso, sarebbe sicuramente illegittima, non presentando gli esami, previsti dalla riforma scolastica del 1969, quei caratteri sostanzialmente «professionali» che debbono avere secondo l'orientamento deciso dalla Corte costituzionale. Il titolo di studio di «maturità tecnica ad indirizzo industriale» - a conclusione degli studi svolti negli istituti tecnici industriali ai sensi del richiamato decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 - è da ritenenrsi diverso, per natura, dal diploma previsto dall'articolo 1 del regolamento professionale di cui al regio decreto n. 275 del 1929 e, quindi, non può sostituire detto diploma quale presupposto non solo necessario, ma anche sufficiente per l'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali ai sensi dell'articolo 4, lettera e), del citato regolamento professionale. Per i motivi sopra evidenziati è stata, più volte, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1969 con riferimento all'articolo 33 della Costituzione che prescrive un «esame di Stato» per l'abilitazione all'esercizio della professione. L'oggetto del giudicato, al riguardo, è stato più volte il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, la sua conversione in legge e il suo contenuto specifico, se «abilita o non» nel contesto dell'esercizio professionale. Le pronunce numeri 43/72, 111/73 e 16/75 sono state del conforme parere che «non abilita». La nuova disciplina deve, invece, contenere «norme circa la condizione di ammissione, i programmi di esame, la struttura e le funzioni della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perchè dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia». In particolare si deve prevedere un esame che sia «idoneo ad un conveniente accerta-

Atti parlamentari - 3 Senato della Repubblica - 1761 mento da parte della commissione della preparazione pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspira a svolgere in modo autonomo e pubblico l'attività professionale». Al fine, sopra accennato, di una definitiva risoluzione del problema dell'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali - alla stregua dei criteri desunti dall'interpretazione dell'articolo 33 da parte della stessa Corte costituzionale - è rivolta la riforma che si propone. Questa si basa essenzialmente sulla modifica delle disposizioni degli articoli 1 e 4 del regio decreto n. 275 del 1929, introducendo il principio della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, del superamento, oltre che dell'esame di Stato «accademico» previsto dalle norme vigenti, anche di un esame di Stato specificatamente «professionale» avente carattere tecnico-pratico, rispetto al quale il diploma conclusivo del ciclo di studi costituisce, insieme alla pratica professionale, un mero titolo di ammissione. In particolare, l'articolo 1 della legge, che si propone, sostituisce l'articolo 1 del regio decreto n. 275 del 1929, prescrivendo che l'esercizio della professione di perito industriale spetta ai periti industriali diplomati, regolarmente iscritti negli albi dei collegi. Ai fini della iscrizione all'albo, l'articolo 2, che sostituisce la lettera e) dell'articolo 4 del regio decreto n. 275 del 1929, richiede non solo il conseguimento del diploma accademico conseguito ai sensi del citato decreto-legge n. 9 del 1969 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 1969, ma anche il superamento, dopo due anni di effettiva pratica professionale, di un esame di Stato di carattere strettamente tecnico. Della disciplina di tale esame di Stato non si è ritenuto di determinare fin d'ora direttamente le modalità, ma se ne è rimessa la determinazione ad un decreto che dovrà essere emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici di concerto con quello della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali (articolo 2, terzo comma); nella determinazione di tali modalità dovranno, necessariamente, essere seguiti i criteri dettati in proposito dalla Corte costituzionale dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Tale provvedimento si rende più che mai necessario ed urgente in conformità al riordino della materia e per il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore a carattere professionale in campo comunitario già deciso dal Parlamento europeo con decisione A2-220/1988 sulla scorta della posizione comune del Consiglio (decisione C2-125/1988).

Atti parlamentari - 4 - Senato della Repubblica - 1761 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. 2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale. Art. 2. 1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; e) essere di ineccepibile condotta morale; d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta; e) essere in possesso del diploma di perito industriale o di maturità tecnica industriale; f) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale, nel pertinente campo di specializzazione o affine, presso un perito industriale, un architetto o un ingegnere, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Atti parlamentari - 5 - Senato della Repubblica - 1761 3. Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Art. 3. 1. Conservano efficacia, ai fini dell'iscrizione all'albo, i titoli di studio di perito industriale conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119. 2. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i titoli di studio conseguiti in base al citato decreto-legge n. 9 del 1969, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, conservano efficacia, ad ogni effetto, i periodi di praticantato svolti secondo il precetto di cui al comma 1, lettera /), dell'articolo 2, ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge.