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F.P.G.G. Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Generali 1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornamento MAGGIO 2015) I contributi versati dall Associato alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57 annui. Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto: dei contributi versati dal datore di lavoro; dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all importo da queste non dedotto; dei contributi versati dall aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare avviene in regime di neutralità fiscale, nel senso che il TFR maturato e conferito, da un lato, non viene assoggettato a tassazione (non è, infatti, considerato come erogazione di TFR) e, dall altro, non è considerato alla stregua di un contributo (e non può beneficiare della deduzione dal reddito imponibile). 1.1. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007 Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007 è consentito, nei venti a nni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, pari alla differenza positiva tra l importo di Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 annui. (in altre parole, la contribuzione annua deducibile degli anni compresi tra il sesto ed il venticinquesimo di partecipazione, l aderente non potrà comunque dedurre un importo superiore a euro 7.746,86 annui). 1.2. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni Il trattamento fiscale dei contributi è altresì applicabile alle somme che l Associato versa alla forma pensionistica complementare dichiaratamente a titolo di reintegro della propria posizione individuale maturata dal 2007 e decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. I versamenti aggiuntivi dovuti a questo reintegro, pertanto, concorrono, così come i contributi versati a formare l importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell aderente nel limite annuo di euro 5.164,57. Sulle somme corrispondenti alle anticipazioni reintegrate che abbiano superato il predetto limite (e, quindi siano state assoggettate a tassazione Irpef all aderente), è però riconosciuto al contribuente un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. 1.3. Comunicazioni dell Associato Entro il 31 dicembre dell anno successivo 1 a del versamento dei contributi al fondo pensione o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun Associato comunica al fondo pensione l importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno 1 Qualora l iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa alla data di maturazione del diritto stesso. Pag. 1

dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. 2. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI Il regime fiscale della previdenza complementare, in particolare quello delle prestazioni, ha subito, negli anni, molteplici modifiche. Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali: maturato dal 1 gennaio 2007 maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 maturato sino al 31 dicembre 2000 Altro elemento rilevante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato. Il vecchio iscritto è il lavoratore che alla data del 29 aprile 1993 risultava iscritto a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992. Il nuovo iscritto è il lavoratore che ha aderito a una forma pensionistica dal 28 aprile 1993. 2.1. Prestazioni in capitale Il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Le prestazioni possono essere liquidate a favore dei nuovi iscritti in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro). Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale 2 la posizione può essere erogata interamente in capitale. Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (contributi annualmente dedotti); è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti, dai rendimenti finanziari che ha già scontato l imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare. 2.1.1. Fiscalità sul maturato dal 1 gennaio 2007 Le prestazioni pensionistiche, maturate a partire dal 1 gennaio 2007, erogate in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d imposta del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno intero di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 1.1.2007, gli anni di iscrizione precedenti al 200 7 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima di 6 punti percentuali. L aliquota applicata si riduce fino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. L erogazione del montante maturato a partire dal primo gennaio 2007, vecchi iscritti, avverrà, di regola, applicando la disciplina di carattere civilistico e fiscale vigente per le prestazioni maturate nel periodo 2 di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 pari per il 2015 a 5.830,63 euro (50%=2.915,32) Pag. 2

primo gennaio 2001 31 dicembre 2006 (importo maturato erogabile anche al 100% in forma di capitale e tassazione con aliquota interna ). 2.1.2. Fiscalità sul maturato dal 1 gennaio 2001 a l 31 dicembre 2006 Le prestazioni pensionistiche dei fondi pensione maturate tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 200 6 possono essere erogate in capitale al massimo per il 50%; il restante 50% è necessariamente erogabile in rendita. I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l intera prestazione in forma di capitale. Le prestazioni pensionistiche vengono assoggettate a tassazione separata IRPEF con un aliquota interna calcolata dal fondo. L aliquota è differenziata tra vecchi e nuovi iscritti. Per i primi si considera la parte imponibile e l anzianità ricadenti nel periodo 1 gennaio 2001 31 dicembre 2006 ( o alla cessazione se precedente). Per i nuovi iscritti, in aggiunta a quanto sopra, si considera anche la parte imponibile maturata fino al 31 dicembre 2000 e l anzianità dall adesione al 31 dicembre 2000. I vecchi iscritti possono optare per l applicazione al montante maturato a partire dal primo gennaio 2001 della nuova disciplina civilistica e fiscale dettata dal citato D.Lgs 252/05 (importo maturato erogabile al massimo al 50% in forma di capitale e tassazione con ritenuta a titolo d imposta del 15% o inferiore). 2.1.3. Fiscalità sul maturato sino al 31 dicembre 2000 Le prestazioni pensionistiche dei fondi pensione possono essere erogate in capitale al massimo per il 50%; il restante 50% è necessariamente erogabile in rendita. I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l intera prestazione in forma di capitale. Le prestazioni pensionistiche vengono assoggettate a tassazione separata con l aliquota applicata al TFR per i vecchi iscritti, ovvero con un aliquota interna calcolata dal fondo per i nuovi iscritti. 2.2. Prestazioni in forma periodica Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (contributi annualmente dedotti); è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti, dai rendimenti finanziari che ha già scontato l imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un imposta sostitutiva: Pari al 12,50% sui rendimenti maturati sino a tutto il 2011; Pari ad una misura tra il 12,50% ed il 20,00% sui rendimenti maturati dal 1.1.2012 al 30.06.2014, in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011); Pari ad una misura tra il 12,50% ed il 26,00% sui rendimenti maturati dal 1.7.2014, in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento (L. 23 giugno 2014 n 89). 2.2.1. Fiscalità sul maturato dal 1 gennaio 2007 Le prestazioni derivanti da quanto maturato a partire dal 1 gennaio 2007, erogate in forma periodica, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno intero di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 1.1.2007, gli anni di iscrizione prec edenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima di 6 punti percentuali. L aliquota applicata scende pertanto al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell anzianità necessaria per usufruire della Pag. 3

riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. 2.2.2. Fiscalità sul maturato dal 1 gennaio 2001 a l 31 dicembre 2006 Le prestazioni in forma periodica delle posizioni individuali maturate tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 vengono assoggettate a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto, salvo casi particolari, di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l associato abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici. Qualora i redditi imponibili dell iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d imposta tramite le informazioni fornite loro dal Casellario dei pensionati istituito presso l INPS. 2.2.3. Fiscalità sul maturato sino al 31 dicembre 2000 Le prestazioni in forma periodica delle posizioni individuali sino al 31 dicembre 2000 vengono assoggettate a tassazione progressiva IRPEF. L ammontare annuo della rendita è imponibile all 87,50%. La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto di conguaglio, salvo casi particolari, in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l associato abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici. Qualora i redditi imponibili dell iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d imposta tramite le informazioni fornite loro dal Casellario dei pensionati istituito presso l INPS. 2.3. Anticipazioni Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate a partire dal 1 gennaio 2007 sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del: 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per: - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche. 23% nel caso di richiesta di anticipazione per: - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 1 dell art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione; - ulteriori esigenze dell Associato. Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 vengono assoggettate a tassazione separata IRPEF con un aliquota interna calcolata dal fondo. L aliquota è differenziata tra vecchi e nuovi iscritti. Per i primi si considera la parte imponibile e l anzianità ricadenti nel periodo 1 gennaio 2001 31 dicembre 2006 (o alla cessazione se precedente). Per i nuovi iscritti, in aggiunta a quanto sopra, si considera anche la parte imponibile maturata fino al 31 dicembre 2000 e l anzianità dall adesione al 31 dicembre 2000. Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sino al 31 dicembre 2000 vengono assoggettate a tassazione separata con l aliquota applicata al TFR per i vecchi iscritti, ovvero con un aliquota interna calcolata dal fondo per i nuovi iscritti. La fiscalità delle anticipazioni è oggetto di conguaglio in sede di prestazione definitiva. Pag. 4

2.4. Riscatti Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale maturata a partire dal 1 gennaio 2007 quella, come detto, derivante dai contributi annualmente dedotti viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. Tali somme sono erogate in caso di: cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria; invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; Decesso dell aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate. Le somme erogate a titolo di riscatto delle posizioni individuali maturate tra il 1 gennaio 2001 ed i l 31 dicembre 2006 sono assoggettate a tassazione progressiva IRPEF salvo il caso di riscatto per: riscatto parziale in caso di esodo incentivato in base all art. 4 della L. 92/2012; cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. fallimento della società); invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; decesso dell iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In tali fattispecie, le somme vengono assoggettate a tassazione separata IRPEF con un aliquota interna calcolata dal fondo. Sulle somme erogate a titolo di riscatto delle posizioni individuali maturate sino al 31 dicembre 2000 vengono assoggettate a tassazione separata con l aliquota applicata al TFR per i vecchi iscritti, ovvero con un aliquota interna calcolata dal fondo per i nuovi iscritti. 2.5. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono effettuate in regime di neutralità fiscale, fermo restando l applicazione dell imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell anno. 3. REGIME FISCALE DELLA FASE DI ACCUMULO Le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita non sono soggette ad IRPEF, IRES ed IRAP, ma sono tenute unicamente al versamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul rendimento riconosciuto dalla Gestione separata. I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta 3. 3 La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all art. 1 comma 621 ha disposto l incremento della tassazione dall 11% (11,50% per l anno 2014) al 20% della misura dell imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi Pensione in ciascun periodo di imposta. Pag. 5

Tuttavia, i redditi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list sono computati nella base imponibile dell imposta nella misura del 62,5 per cento, per cui la tassazione effettiva su detti proventi è pari al 12,5 per cento. L aliquota d imposta effettivamente applicata dipende quindi dal peso di questa componente all interno del rendimento realizzato in ciascun anno. Qualora in un periodo d imposta si verifichi un risultato negativo, quest ultimo può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Inoltre, l imposta può essere ridotta per effetto del riconoscimento di un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze; il credito d imposta effettivamente erogabile è però condizionato dalle risorse pubbliche tempo per tempo stanziate a copertura di questo onere. Pag. 6