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Pagina 1 di 5 Leggi d'italia D.P.C.M. 8-11-2013 Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2013, n. 298. D.P.C.M. 8 novembre 2013 (1). Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2013, n. 298. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese; Visto il comma 1-bis dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», aggiunto dall'art. 29, comma 3, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che dispone la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti, di scadenzari contenenti l'indicazione delle date relative alla decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti; Visto, in particolare, l'art. 29, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la determinazione delle modalità di applicazione delle

Pagina 2 di 5 disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con cui l'on. avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013 con cui al Ministro senza portafoglio on. avv. Gianpiero D'Alia è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 4, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplina le modalità di pubblicazione, a cura del responsabile della trasparenza, di uno scadenzario sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione del predetto scadenzario al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un'apposita sezione del sito istituzionale. 2. Fermo restando, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali e per le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, il presente decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

Pagina 3 di 5 per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. Art. 2 Criteri e modalità di pubblicazione dello scadenzario 1. Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti, sul sito web istituzionale in apposita area denominata «Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese, e organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenute a fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1 luglio o del 1 gennaio, pubblicano le informazioni dello scadenzario rispettando l'ordine temporale del 1 luglio, del 1 gennaio e delle altre date eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013. 3. Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i seguenti dati: a) denominazione; b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; c) riferimento normativo; d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. 4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.

Pagina 4 di 5 Art. 3 Trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica 1. Le amministrazioni di cui all'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, comunicano tempestivamente i dati relativi ai nuovi obblighi inseriti nello scadenzario, incluso il link diretto alla pagina web, al Dipartimento della funzione pubblica via pec all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it, oppure via e-mail all'indirizzo scadenzariopa@funzionepubblica.it. Nel secondo caso, il Dipartimento della funzione pubblica invia riscontro dell'avvenuta ricezione con lo stesso mezzo. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il medesimo Dipartimento pubblica in una apposita sezione del sito istituzionale, facilmente raggiungibile dalla homepage, un riepilogo, in successione temporale, degli scadenzari, distinti per destinatari e per amministrazione competente. 2. Per le amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, diverse da quelle indicate al comma 1, i collegamenti agli scadenzari pubblicati sui rispettivi siti sono acquisiti e resi accessibili attraverso il portale «Bussola della trasparenza», operativo presso il medesimo Dipartimento, all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola. Art. 4 Fase di prima applicazione 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, creano sul proprio sito web istituzionale l'apposita sezione di cui all'art. 2, comma 1. 2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, contestualmente alla pubblicazione degli scadenzari, comunicano gli stessi al Dipartimento della funzione pubblica con le modalità di cui al medesimo art. 3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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