Pag. 1 di 10 Bozza ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA l Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata ENEA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n.76, codice fiscale 01320740580, partita IVA 00985801000, nella persona dell'ing. Gian Piero Celata, Responsabile dell'unità Tecnica Tecnologie Avanzate per l Energia e l Industria (UTTEI), delegato con Disposizione commissariale n. del, domiciliato per la carica presso la sede dell Agenzia, da una parte E il Comune di Bolsena (nel seguito denominato Comune), con sede in Bolsena, Largo la Salle, 3, Partita IVA 00119080562, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Ing. Paolo Equitani, in qualità di legale rappresentante, dall altra parte, PREMESSO CHE: Formattato: Nessuna sottolineatura, Colore carattere: Nero o l'enea promuove e svolge attività di ricerca di base ed applicata e di innovazione tecnologica, anche mediante la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, e fornisce a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni; o l'enea, ed in particolare l'unità Tecnica Tecnologie Avanzate per l Energia e l Industria Laboratorio di Robotica (UTTEI-ROB), vanta una pluriennale esperienza nel campo dello sviluppo di tecnologie volte alla fruizione del patrimonio archeologico subacqueo; o il Comune dal 1991 è proprietario del Museo territoriale del lago di Bolsena, ospitato nella Rocca e nel Palazzo Monaldeschi in Castello, destinato a illustrare
Pag. 2 di 10 la storia del distretto lacustre dalla formazione del territorio ai giorni nostri; il Museo, inserito nell'organizzazione Museale Regionale (OMR) e insignito dalla Regione Lazio del Marchio di Qualità, dal 2000 coordina il Sistema museale del lago di Bolsena, attualmente costituito da tredici strutture museali distribuite tra la valle del Tevere e la Maremma; o il Comune, attraverso il Museo territoriale del lago di Bolsena, vanta una pluriennale e riconosciuta esperienza nel settore della ricerca geo-morfologica, ambientale e storica in ambito lacustre; o l'enea e il Comune condividono l'interesse ad approfondire lo studio di metodologie avanzate di indagine subacquea geo-morfologica, ambientale e storica in ambito lacustre; TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo. Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti) I rapporti tra le Parti sono soggetti all osservanza delle disposizioni contenute: - nel presente Accordo; - nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
Pag. 3 di 10 - nell'allegato Tecnico (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo; - in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo. Art. 3 (Oggetto) Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra ENEA e Comune nel campo della messa a punto di metodologie avanzate di indagine subacquea geomorfologica, ambientale e storica in ambito lacustre. Le attività dell Accordo saranno indirizzate allo sviluppo di metodologie avanzate di indagine subacquea in ambiente lacustre volte alla individuazione di elementi utili ad una mappatura geo-morfologica, ambientale e storica, nonché alla concreta sperimentazione delle metodologie suddette da effettuarsi nel lago di Bolsena. ENEA metterà a disposizione la propria attrezzatura/strumentazione specifica (includente un ROV Falcon dotato di telecamera, side scan sonar, multi beam sonar etc.). Comune, avvalendosi del supporto di personale specializzato, provvederà alla logistica in loco (imbarcazioni, permessi, assistenza etc.) ein caso di rimborsi spese Eliminato: ad eventuali relativi allo spostamento di mezzi/personale ENEA, le relative spese potranno essere effettuate se precedute da autorizzazione del Comune di Bolsena. Nessun onere di spesa è previsto a carico delle Parti firmatarie all infuori dei suddetti rimborsi. Art. 4 (Obblighi delle Parti)
Pag. 4 di 10 Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo: - a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza; - a tenere informata l altra Parte sulle attività effettuate. Art. 5 (Atti esecutivi) Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi. Nell ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati: - le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte; - le modalità di esecuzione e la durata delle attività; - l ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti; - gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi; - il personale coinvolto; - il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties; - le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
Pag. 5 di 10 - i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi. Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti. Art. 6 (Regole di comportamento presso la sede dell altra Parte) Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi. Inoltre, l'enea, con Disposizione commissariale n. 108/2014/COMM del 13/03/2014 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell' ENEA a cui gli stessi sono tenuti ad adeguarsi. Il Codice di Comportamento è consultabile sul sito istituzionale dell'agenzia Sezione Amministrazione Trasparente.
Pag. 6 di 10 Art. 7 (Responsabilità civile) L ENEA esonera Comune da ogni responsabilità civile per i danni subiti dal proprio personale, dai propri beni o da personale o da beni di terzi ad esso affidati nell esecuzione delle attività commissionate da Comune. Comune esonera l ENEA da ogni responsabilità civile per i danni subiti dal proprio personale, dai propri beni o da personale o da beni di terzi ad esso affidati nell esecuzione delle attività commissionate dall ENEA. Art. 8 (Copertura assicurativa) Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell altra Parte. Art. 9 (Sfruttamento dei risultati e Riservatezza) Le Parti gestiranno di comune accordo i risultati scaturiti nell ambito del presente Accordo di Collaborazione, curandone la diffusione in campo nazionale e internazionale a mezzo di articoli su riviste o memorie a congressi, fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza. Ciascuna Parte si impegna inoltre a non divulgare particolari che possano avere rilevanza industriale, se non dietro esplicita autorizzazione dell altra Parte. Quanto sviluppato nell ambito del presente Accordo di Collaborazione resterà di proprietà di entrambe le Parti e potrà essere autonomamente utilizzato da una Parte solo dietro parere favorevole dell altra Parte.
Pag. 7 di 10 Art. 10 (Trattamento dei dati) Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003. Art. 11 (Responsabili) La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte. Il Responsabile per l ENEA è. Il Responsabile per il Comune è il Dott. Pietro Tamburini. Art. 12 (Durata e recesso) Il presente Accordo avrà una durata pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a 1 (uno) anno previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Pag. 8 di 10 Art. 13 (Modifiche) Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse. Art. 14 (Divieto di cessione) Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Art. 15 (Risoluzione) Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. Art. 16 (Oneri finanziari e Costi) Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all esecuzione delle attività di propria competenza. Art. 17 (Legge applicabile e Foro competente)
Pag. 9 di 10 Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Art. 18 (Comunicazioni) Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: - per l ENEA all attenzione di.; - per il Comune Largo la Salle, 3 01023 Bolsena (VT) all attenzione di Pietro Tamburini Art. 19 (Attività negoziale) Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. Art. 20 (Registrazione) Il presente Accordo sarà registrato in caso d uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Pag. 10 di 10 Roma, Per il Comune Per l ENEA Ing. Paolo Equitani (Sindaco)