AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 BASSA FRIULANA
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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 598 DEL 13 APRILE 2012 Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 BASSA FRIULANA CONVENZIONE concernente l affidamento all Area Welfare di Comunità dell Azienda per i Servizi Sanitari n 5 Bassa Friulana della realizzazione del progetto Giovanifvg.it: informazioni su misura. INTERVENGONO 1) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA con sede legale in Trieste, Piazza dell Unità d Italia n. 1, codice fiscale , di seguito denominata per brevità Regione, rappresentata dal dott. Lucio Pellegrini, nato a Gorizia (GO) il , domiciliato per la carica in Trieste in via del Lavatoio n. 1, nella sua qualità di Direttore del Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 2) AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N 5 BASSA FRIULANA AREA WELFARE DI COMUNITA con sede legale in Palmanova (UD), via Natisone n. 5, codice fiscale , rappresentata dal dott. Paolo Bordon, nato a Rovigo il , domiciliato per la carica in Palmanova (UD) in via Natisone n. 5, nella sua qualità di Direttore Generale dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana ; PREMETTONO PRELIMINARMENTE - che l articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 dispone che l Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale; - che la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell articolo 34 della legge regionale 21/2007) all articolo 6, comma 4, autorizza l Amministrazione regionale ad avvalersi del soggetto di cui al citato all articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 (interventi regionali a
2 sostegno della famiglia e della genitorialità) per la realizzazione delle attivita' di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale in materia di politiche giovanili; - che, la sopraccitata legge regionale 11/2011 prevede, in particolare, all articolo 6, comma, 5 che le attività e le modalità con cui concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto di cui all art. 23 bis, comma 1 bis, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale; - che con deliberazione della Giunta regionale n del 14 ottobre 2011 è stata autorizzata la sottoscrizione dell Accordo annuale ex art. 15 L. 241/1990 tra la Regione FVG e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù. Approvazione schema per la realizzazione di un programma di interventi in materia di politiche giovanili denominato FVG Futuro Valore Giovani ; - che in data 10 Novembre 2011 è stato sottoscritto tale accordo il quale ha individuato per la realizzazione dell intervento Giovanifvg.it: informazioni su misura l Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità quale soggetto attuatore dell intervento; - che la convenzione concernente l affidamento all Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità, sottoscritta in data 14 novembre 2011, prevede tra le attività contenute nel programma degli interventi gli atti propedeutici al subentro nella gestione del portale Giovanifvg.it; - che l Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità ha presentato con lettera Prot. n di data 16 febbraio 2012, la proposta relativa alla realizzazione del programma di intervento del progetto Giovanifvg.it: informazioni su misura TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO 1. La Regione affida, nell ambito del progetto FVG- Futuro Valore Giovani l intervento Giovanifvg.it: informazioni su misura all Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana - Area Welfare di Comunità, che accetta, l attività di realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani di seguito denominato Giovanifvg.it: informazioni su misura, approvato con deliberazione della Giunta regionale n 1919 del 14 ottobre La Regione mantiene la titolarità delle attività comprese nel progetto Giovanifvg.it:
3 informazioni su misura che, su richiesta di una delle Parti, potrà essere modificato, rimodulato integrato e prorogato per rispondere alle esigenze in materia di politiche giovanili. Art. 2 FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALL AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 AREA WELFARE DI COMUNITA 1. La Regione finanzia gli oneri sostenuti dall Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità per la realizzazione del programma Giovanifvg.it: informazioni su misura, per un importo massimo di euro ,85 (centocinquantamilacinquecentoquaranta/85), come da deliberazione della Giunta regionale n 1919 del 14 ottobre Art. 3 MODALITA DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO ALL AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 BASSA FRIULANA AREA WELFARE DI COMUNITA, A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI 1. Il finanziamento degli oneri connessi alla realizzazione delle attività affidate con la presente convenzione, nella misura determinata nell articolo precedente, sarà erogato all Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità, secondo le seguenti modalità: - 70 (settanta) per cento ad avvenuta registrazione del decreto di impegno ai sensi dell articolo 58 della legge regionale 21/2007; - 30 (trenta) per cento a seguito della realizzazione delle attività affidate e della presentazione di una relazione conclusiva delle attività stesse e di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, nonché una dichiarazione attestante la conformità del impiego del contributo alle finalità previste. Art. 4 MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA 1. L Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità trasmette di norma ogni tre mesi rapporti sullo stato di avanzamento della attività nelle forme e con le modalità preventivamente concordate tra le Parti. Art. 5 RESPONSABILI DEL PROGETTO 1. L Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità individua quale responsabile della attuazione delle attività di cui alla presente convenzione il dott. Ranieri Zuttion.
4 2. La controparte per la Regione è costituita dal dott. Lucio Pellegrini, Direttore del Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili. Art. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione decorre dalla data del decreto di impegno della relativa spesa, registrato ai sensi dell articolo 58 della legge regionale 21/2007, sino al 31 dicembre Art. 7 RECESSO 1. La Regione conserva la facoltà di recedere dal presente atto convenzionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 2. Nel caso di cui al punto 1, l Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità provvede entro i successivi 30 (trenta) giorni a redigere uno stato di avanzamento delle attività svolte con la rendicontazione degli oneri sostenuti. 3. L Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità non potrà pretendere alcunché a titolo di recesso. Art. 8 INADEMPIMENTO E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA 1. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione si applicherà la normativa vigente e in particolare gli articoli 1453 e seguenti del codice civile. 2. In caso di impossibilità sopravvenuta a portare a termine l attività gestionale per cause ad essa non imputabili, l Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità provvederà a trasmettere alla Regione una relazione illustrativa delle attività già svolte unitamente alla rendicontazione degli oneri sostenuti, che evidenzi le circostanze e le motivazioni per cui non risulta possibile completare le rimanenti attività e l eventuale proposta di modifica del progetto Giovanifvg.it: informazioni su misura. Art. 9 EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 1. Le Parti si danno atto che, ai sensi dell art. 44 della Legge Regionale 8 agosto 2007, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, la presente convezione, una volta sottoscritta, diverrà esecutiva a decorrere dalla data del decreto di impegno della relativa spesa, registrato dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie della Regione, ai sensi dell articolo 58 della medesima legge regionale.
5 2. Per l Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità, la presente convezione sarà efficace dalla data di sottoscrizione. Art. 10 SPESE INERENTI LA CONVENZIONE 1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 6 del DPR 26/4/1986 n Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convezione rimangono a carico dell Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità. Art. 11 PUBBLICITÀ 1. La documentazione finalizzata alla divulgazione delle attività svolte ed alla comunicazione esterna dovrà essere previamente concordata con la Regione. 2. Nella pubblicizzazione e gestione delle attività Area Welfare si impegna a dare visibilità e a mettere in evidenza il ruolo della Regione, anche mediante l apposizione del logo regionale. Art. 12 RICHIAMO DI NORME 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme in materia. Art. 13 FORO COMPETENTE 1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Trieste. Art. 14 COMUNICAZIONI 1. Ferma restando la sede legale della Regione e dell Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità, ogni comunicazione scritta o notificata inerente l esecuzione della presente convenzione si intenderà validamente eseguita nei seguenti modi: - per la Regione, presso il Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili nella sede di via del Lavatoio n. 1 in Trieste; - per l Azienda per i servizi sanitari n 5 Bassa Friulana - Area Welfare di Comunità, presso la sede di borgo Aquileia n. 2, Palmanova (UD).
6 Art. 15 TUTELA DEI DATI 1. Le Parti prestano reciprocamente il proprio consenso ed autorizzazione affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati per le seguenti finalità: a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti, direttive impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; d) gestione del contenzioso; e) finalità statistiche; f) servizio di controllo interno 2. Le previsioni del presente articolo assolvono gli obblighi e prescrizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003. Si allega: A) Progetto esecutivo Giovanifvg.it: informazioni su misura Trieste, li 2012 Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Il Direttore del Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili Per l Azienda per i Servizi Sanitari n 5 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità Il Direttore Generale dell Azienda per i Servizi Sanitari n 5 Bassa Friulana IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
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