AREA WELFARE CONVENZIONE

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 GIUGNO 2016 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" Via Vittorio Veneto, Gorizia PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it Cod. Fisc.: Part. I.V.A.: AREA WELFARE ASS2 BASSA FRIULANA- ISONTINA Prot. XX del XX.XX.XX CONVENZIONE concernente il supporto di Area Welfare di Comunità dell Azienda per i Servizi Sanitari n 2 Bassa Friulana nelle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi in ambito culturale, dello sport e della solidarietà In Trieste, l anno duemilasedici (2016), il giorno xx ( )del mese di xxxx ( ), presso la sede della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in via Milano, n. 19 INTERVENGONO 1) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA con sede legale in Trieste, Piazza dell Unità d Italia n. 1, codice fiscale , di seguito denominata per brevità Regione, rappresentata dalla dott.ssa Anna Del Bianco, nata a Gorizia (GO) il , domiciliata per la carica in Trieste in via Milano, n. 19, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 2) AZIENDA PER L ASSISTENZA SANITARIA BASSA FRIULANA ISONTINA AREA WELFARE DI COMUNITA con sede legale in Gorizia (GO) via Vittorio Veneto 174, codice fiscale , rappresentata dal dott. Giovanni Pilati, nato a Bologna il , domiciliato per la carica in Gorizia (GO), via Vittorio Veneto 174 nella sua qualità di Direttore Generale dell Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina; PREMETTONO PRELIMINARMENTE - che la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell articolo 34 della legge regionale 21/2007)

2 all articolo 6, comma 4, autorizza l Amministrazione regionale ad avvalersi, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali, del supporto tecnico del soggetto di cui all art 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), anche mediante delega della gestione di procedimenti amministrativi di concessione di incentivi integralmente o con riferimento ad alcune fasi dei procedimenti medesimi. - che l articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 dispone che l Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina - Area Welfare di comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale; - che, la sopraccitata legge regionale 11/2011 all articolo 6, comma, 5 prevede che con deliberazione della Giunta regionale è approvato annualmente il programma degli interventi, in attuazione di quanto stabilito nella presente convenzione triennale; - che l Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità ha già svolto attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi in materia di politiche giovanili a partire dall anno 2011 e in materia delle politiche culturali dall anno 2013; - che si ritiene opportuno proseguire nel rapporto di collaborazione avvalendosi delle professionalità e competenze settoriali espresse dell Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina - Area Welfare di Comunità, nei settori della cultura, dello sport e della solidarietà sulla base di programmi di interventi annuali; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO 1. L Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina - Area Welfare di Comunità svolge per la Regione attività di supporto in ambito culturale, dello sport e della solidarietà, sulla base di programmi di intervento annuali approvati con deliberazione della Giunta regionale. 2. La Regione mantiene la titolarità delle attività progettuali comprese nei programmi di intervento annuali. Il materiale informativo e promozionale eventualmente prodotto da Area Welfare nell'ambito dei programmi di intervento annuali deve utilizzare il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo il documento Sistema di identità visiva della Regione - pag 2/6

3 indicazioni per il corretto utilizzo del logo tipo Le linee di attività progettuale, previste nei programmi di intervento annuali, su richiesta di una delle Parti, con una nuova deliberazione della Giunta regionale, potranno essere modificate, rimodulate o integrate per rispondere alle esigenze della Regione in materia. 4. Le singole azioni previste nei programmi di intervento annuali per la realizzazione delle sopra citate linee di attività progettuale potranno essere modificate, rimodulate o integrate con decreto del Direttore centrale competente. Art. 2 FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALL AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 AREA WELFARE DI COMUNITA 1. Le risorse necessarie all attuazione dei programmi di intervento annuali sono definite con legge regionale di stabilità ed eventuale assestamento di bilancio annuale e fanno carico alla Missione 05 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI), Programma 02 (ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE), Titolo 1 (SPESE CORRENTI), Macroaggregato 104 (TRASFERIMENTI CORRENTI). Art. 3 MODALITA DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO DELL AZIENDA PER L ASSISTENZA SANITARIA N. 2 BASSA FRIULANA - ISONTINA AREA WELFARE DI COMUNITA 1. Il finanziamento degli oneri connessi alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione sarà erogato annualmente all Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità, secondo le seguenti modalità: - 70 (settanta) per cento dell annualità e di eventuali successive integrazioni in sede di assestamento di bilancio dopo l approvazione del programma annuale degli interventi e di sua eventuale integrazione; - 30 (trenta) per cento a seguito della realizzazione delle attività previste e della presentazione di un documento di rapporto conclusivo delle attività stesse e dell approvazione della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti. Art. 4 MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 1. L Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità trasmette su richiesta della Regione rapporti sullo stato di avanzamento della attività nelle forme e con le modalità preventivamente concordate tra le Parti. pag 3/6

4 Art. 5 SEDI DI LAVORO E RESPONSABILI DEL PROGETTO 1. Le sedi di lavoro sono l Azienda per i servizi sanitari n. 2 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità, sita in Palmanova, Borgo Aquileia, n. 2, e la Direzione centrale cultura sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sita in Trieste, Via Milano, L Azienda per i servizi sanitari n. 2 Bassa Friulana Area Welfare di Comunità individua quale responsabile della attuazione delle attività di cui alla presente convenzione il dott. Ranieri Zuttion. 3. La controparte per la Regione è costituita dalla dott.ssa Elena Mengotti, responsabile delegato di Posizione Organizzativa Affari amministrativi, finanziari, contabili, giuridici e legislativi di carattere comunitario e internazionale e della Direzione centrale della Direzione centrale cultura sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Art. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Le attività sono disciplinate da piani di intervento annuali approvati dalla Giunta regionale. Art. 7 RECESSO 1. La Regione conserva la facoltà di recedere dal presente atto convenzionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 2. Nel caso di cui al punto 1, l Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità provvede entro i successivi 30 (trenta) giorni a redigere uno stato di avanzamento delle attività svolte con la rendicontazione degli oneri sostenuti. 3. L Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità non potrà pretendere alcunché a titolo di recesso. Art. 8 INADEMPIMENTO E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA 1. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione si applicherà la normativa vigente e in particolare gli articoli 1453 e seguenti del codice civile. 2. In caso di impossibilità sopravvenuta a portare a termine l attività gestionale per cause ad essa non imputabili, l Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità provvederà a trasmettere alla Regione una relazione illustrativa delle attività già svolte unitamente alla rendicontazione degli oneri sostenuti, che evidenzi le circostanze e le motivazioni pag 4/6

5 per cui non risulta possibile completare le rimanenti attività e l eventuale proposta di modifica dei programmi di interventi annuali. Art. 9 SPESE INERENTI LA CONVENZIONE 1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 6 del DPR 26/4/1986 n Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convezione rimangono a carico dell Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità. Art. 10 RICHIAMO DI NORME 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme in materia. Art. 11 FORO COMPETENTE 1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Trieste. Art. 12 COMUNICAZIONI 1. Ferma restando la sede legale della Regione e dell Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità, ogni comunicazione scritta o notificata inerente l esecuzione della presente convenzione si intenderà validamente eseguita nei seguenti modi: - per la Regione, presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà nella sede di via Milano, 19 in Trieste; - per l Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina - Area Welfare di Comunità, presso la sede di Borgo Aquileia n. 2, Palmanova (UD). Art. 13 TUTELA DEI DATI 1. Le Parti prestano reciprocamente il proprio consenso ed autorizzazione affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e comunicati per le seguenti finalità: a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti, direttive impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; d) gestione del contenzioso; pag 5/6

6 e) finalità statistiche; f) servizio di controllo interno 2. Le previsioni del presente articolo assolvono gli obblighi e prescrizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003. Trieste, li XX.XX.2016 Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Il Direttore centrale dott.ssa Anna Del Bianco Per l Azienda per l Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Area Welfare di Comunità Il Direttore Generale Dott. Giovanni Pilati IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE pag 6/6

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