CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Documenti analoghi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA

Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada

Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 21/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI - VERIFICHE E SEGNALAZIONI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

PROVINCIA DI BRINDISI

Trasmetto -ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 20 e 44 del Regolamento- la proposta di legge statale indicata in oggetto.

COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

OGGETTO: Relazione sulla rendicontazione dei proventi (sanzioni amministrative pecuniarie ) da violazioni del Codice della Strada - anno 2013.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI SORISO Provincia di Novara

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

proposta di legge n. 49

Comune di Tornaco. Provincia di Novara. Comunicato ai Capigruppo. Il 16/6/2015 N. prot VERBALE SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE N.

Comunicato stampa su nuova postazione fissa per controllo a distanza delle infrazioni di velocità in Via Montelungo a Brescia.

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GALLETTI. Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli eimotoveicoli

C O M U N E D I M A N T O V A LA GIUNTA COMUNALE

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

Audizione Commissione di Sanità del Senato

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

C O M U N E D I B A S A L U Z Z O. Provincia di Alessandria

CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata

Art Limiti di velocità

E M A N A il seguente decreto legislativo:

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia N. 19 d ord.

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI MASSA MARITTIMA PROVINCIA DI GROSSETO

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali

COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO PROVINCIA DI MANTOVA

N 211 del 21/12/2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

CONSULENZA TECNICA DI PARTE Sulla verifica della regolarità dell installazione delle apparecchiature autovelox ubicate in Tangenziale Sud a Parma all

SEGNALETICA STRADALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

L Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Generale

Comune di Golasecca GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.29 DEL 18/02/2016

COMUNE DI GAETA Provincia di Latina DELIBERAZIONE DI GIUNTA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

COMUNE DI AZZANO MELLA Provincia di Brescia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

Città di Tarcento Provincia di Udine

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;


INDICE SOMMARIO. Capitolo I RIMEDI IN VIA AMMINISTRATIVA. F06 Ricorso al Prefetto ai sensi dell art. 203 Codice

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi

CITTÀ DI AGROPOLI (Provincia di Salerno)

N 127 del 22/12/2016

COMUNE DI ASSEMINI Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE del 29/04/2016 n. 66. Bilancio Destinazione proventi da violazioni al Codice della Strada.

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

Sanzioni per la violazione delle disposizioni ANSF sulla sicurezza ferroviaria

Copyright Esselibri S.p.A.

Parte seconda Prontuario delle violazioni amministrative e dei reati previsti nel codice della strada

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

Comune di Tornaco. Provincia di Novara. Comunicato ai Capigruppo. Il 2/7/2014 N. prot VERBALE SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE N. 4

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI PROVINCIA DI SIENA

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

A.I.A. : art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006. Novità sanzioni - schema. A cura di Cinzia Silvestri Studio Legale Ambiente

2 approfondimenti dominio, l utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Costoro, nel caso siano soggetti diversi dal trasgressore, sono anche des

COMUNE DI PADOVA REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

COMUNE DI NIBBIOLA Provincia di Novara COPIA DELIBERAZIONE N. 40 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2258

Atti Parlamentari 49 Camera dei Deputati. patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

PROGETTO RILASCIO E RINNOVO PATENTI

La legge 136/2010 dopo la conversione del decreto 187/2010.

SEGNALAMENTO STRADALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/09/2009 REGOLAMENTO

Art. 3 (Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 30/1998) Art. 4 (Modifiche all articolo 4 della l.r. 30/1998)

CITTÀ DI SESTO CALENDE Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

MONCALIERI - Città del Proclama Provincia di Torino

UNIONE DELLA SABINA ROMANA

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

(2) Nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 447 viene erroneamente indicata con la data del 26 novembre IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA DI PIZZO

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL ART. 126-BIS

Comune di Pravisdomini Provincia di Pordenone

Transcript:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 13 PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa del Consigliere Possamai MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 gennaio 2016.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA R e l a z i o n e: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, con la presente proposta di legge statale, composta di un articolo e sei commi, si intendono apportare alcune modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.. Tali modifiche sono volte, in particolare al rinnovo della patente di categoria B con limitazioni a persona ultrasessantacinquenne, alla quale, a seguito di modesti handicap fisici o psichici, ma ancora sufficientemente idonea alla guida, è negato il rinnovo della patente. Tale evento determina nell anziano ultrasessantacinquenne una sensazione di isolamento e la totale dipendenza da altri per il soddisfacimento delle elementari esigenze della vita quotidiana, quali quelle legate all acquisto dei beni d uso comune (alimentari, farmaci, ecc.), con conseguenze depressive nella persona legate alla riduzione della propria autonomia e mobilità. Al fine di evitare tale grave disagio, si ritiene di proporre, a meno che non sussistono appieno nell anziano le condizioni per un rinnovo integrale della patente, un rinnovo della patente di categoria B limitato all uso diurno dell automezzo sulle strade urbane del comune di domicilio, con esclusione della circolazione su autostrade e strade ad alto scorrimento veicolare. L inosservanza di tale prescrizione comporta la sanzione di cui all articolo 219 cds ovvero la revoca della patente di guida. Con l occasione si ritiene altresì opportuno proporre: - che, anche alla luce dell abrogazione della commissione medico legale di cui al previgente comma 2-bis, articolo 115 del decreto legislativo 285/1992, disposta dall articolo 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, l accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo della patente di categoria B, tranne per i casi stabiliti dal comma 4 dell articolo 119, sia demandato, di norma, a un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero a un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute e agli altri medici stabiliti dal medesimo comma 2. Peraltro, qualora il medico sollevi dubbi sull idoneità e la sicurezza della guida del proprio paziente, può sempre richiedere l accertamento della apposita commissione medica sulla base di quanto disposto dalla lettera d) del comma 4 del medesimo articolo 119; - che le sanzioni per mancata dimostrazione del possesso dei documenti di circolazione e di guida, incluso il certificato di assicurazione obbligatoria, (solo nel caso fosse già stata versata) di cui al comma 7 dell articolo 180 del ripetuto decreto legislativo 285/1992, siano applicate dai competenti uffici di polizia, solo decorse settantadue ore dall omessa esibizione agli uffici medesimi dei documenti mancanti, decorrenti dall accertamento dell infrazione da parte dell autorità competente. Altro aspetto importante delle modifiche apportate riguardano il rilevamento automatico dell eccesso di velocità per il tramite di apparecchiature elettroniche. Cronache recenti, infatti, hanno riportato possibili abusi nell accertamento di infrazioni per il transito con luce rossa di automobilisti ai 1

semafori dotati di apposite apparecchiature elettroniche, evidenziando che la frequenza di tali accertamenti è spesso legata a una tempistica troppo rapida del passaggio dalla luce gialla alla luce rossa dell impianto semaforico. Proprio allo scopo di impedire un uso improprio di tali apparecchiature invece che a educare alla sicurezza e di evitare contestazioni e ricorsi degli automobilisti coinvolti, appare necessario introdurre l obbligo di installare nei semafori dotati di tale apparecchiatura, un contatore di durata del tempo di permanenza di ciascun colore, fissando in non meno di sette secondi la durata della luce gialla. Sempre su tale tema, ai fini di incrementare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in attraversamento presso gli impianti semaforici, è opportuno, altresì, introdurre il countdown, cioè il conteggio visibile dei secondi del tempo residuo di accensione di ciascun colore delle relative lanterne semaforiche, fissando anche qui per il colore giallo un tempo residuo non inferiore a sette secondi. La proposta assegna agli enti preposti, il tempo di sei mesi per adeguare gli impianti semaforici a questa nuova disposizione. Sull argomento del tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici, peraltro, va ricordato l articolo 60 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, limitatamente impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo, ha così disposto: 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 13 ottobre 2010, n.d.r.), sono definite le caratteristiche per l omologazione e per l installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.. In merito invece ai dispositivi di rilevamento automatico della velocità, a integrazione di quanto stabilito dal comma 6-bis dell articolo 142 del decreto legislativo 265/1992, si ritiene indispensabile stabilire che: - le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano siano corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità; - i cartelli e i dispositivi di preavviso del rilevamento elettronico della velocità siano corredati dall indicazione del limite di velocità oltre il quale sarà applicata la sanzione; - quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, alla velocità rilevata sia applicata una riduzione pari al 10 per cento, a integrazione di quanto disposto dall articolo 345 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495. La presente proposta di legge statale è composta da un solo articolo suddiviso in cinque commi che modificano gli articoli 41, 117, 119, 142 e 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e s.m.i., al fine di consentire quanto sopra brevemente esposto. 2

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA Art. 1 - Modifica decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. 1. Nell articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis: 6-bis. Le lanterne semaforiche per pedoni e velocipedi sono dotate di contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a sette secondi.. 2. Gli enti preposti adeguano gli impianti semaforici alle disposizioni recate dal comma 1, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge. 3. Nell articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è così sostituito: 2. L accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. Il medico accerta altresì le condizioni previste dall articolo 117, comma 6.. 4. Nell articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 lettera a) sono inserite le seguenti lettere a-bis) e a-ter): a-bis) nella persona ultrasessantacinquenne, se gli handicap fisici o psichici rilevati ai sensi dell articolo 119 comma 2, non consentano il rinnovo della patente di guida di categoria B, ma la commissione di cui all articolo 119 comma 4, certifichi la modesta entità degli stessi, la patente può essere rinnovata con validità limitata ad un anno, rinnovabile, ed alla sola circolazione diurna su strade all interno del limite territoriale del Comune di domicilio, escluse le Autostrade e le Strade extraurbane principali; a-ter) l inosservanza della prescrizione del comma a-bis comporta la sanzione pecuniaria nella misura recata dall articolo 219 ovvero la revoca della patente di guida;. 5. Nell articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente comma 6-ter: 6-ter. Le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano sono corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità e indicano contestualmente il limite di velocità oltre il quale è applicata la sanzione.. 6. Nell articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente comma 3-ter: 3

3-ter. Il rilevamento automatico della sanzione per il passaggio semaforico con luce rossa può essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a sette secondi.. 7. Nell articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7-bis: 7-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, le sanzioni di cui al comma 7 sono applicate dai competenti uffici di polizia, qualora sia omessa l esibizione agli uffici medesimi dei documenti mancanti entro il termine perentorio di settantadue ore dall accertamento dell infrazione da parte dell autorità competente.. 4

INDICE Art. 1 - Modifica decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.... 3 5