Legge - 16/06/1998, n Gazzetta Uff. 20/06/1998, n.142 TESTO VIGENTE

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Archivio selezionato: Legislazione nazionale Legge - 16/06/1998, n. 191 - Gazzetta Uff. 20/06/1998, n.142 TESTO VIGENTE EPIGRAFE Legge 16 giugno 1998, n. 191 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 20 giugno, n. 142). - Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. (BASSANINI TER) (Omissis). Art.1 Modifiche e integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59. 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. (Omissis) (1). 3. (Omissis) (2). 4. (Omissis) (3). 5. (Omissis) (4). 6. (Omissis) (5). 7. (Omissis) (6). 8. (Omissis) (7). 9. (Omissis) (8). 10. (Omissis) (9). 11. (Omissis) (10). 12. (Omissis) (11). 13. (Omissis) (12). 14. (Omissis) (13). 15. (Omissis) (14). 16. (Omissis) (15). 17. (Omissis) (16). 18. (Omissis) (17). 19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni". 20. (Omissis) (18). 21. (Omissis) (19) 22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: "20- bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425". (1) Sostituisce la lett. h), comma 3, art. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59. (2) Aggiunge la lett. r-bis, al comma 3, art. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59. (3) Modifica la lett. b), comma 4, art. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59. (4) Modifica il comma 6, art. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(5) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 2, l. 15 marzo 1997, n. 59. (6) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 4, l. 15 marzo 1997, n. 59. (7) Modifica il comma 5, art. 4, l. 15 marzo 1997, n. 59. (8) Modifica il comma 1, art. 6, l. 15 marzo 1997, n. 59. (9) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 7, l. 15 marzo 1997, n. 59. (10) Modifica il comma 1, art. 10, l. 15 marzo 1997, n. 59. (11) Modifica l'alinea del comma 1, art. 11, l. 15 marzo 1997, n. 59. (12) Modifica la lett. b) del comma 1, art. 11, l. 15 marzo 1997, n. 59. (13) Modifica l'alinea del comma 4, art. 11, l. 15 marzo 1997, n. 59. (14) Di modifica la lett. h) del comma 1, art. 11, l. 15 marzo 1997, n. 59, poi soppresso dall'art. 9, l. 8 marzo 1999, n. 50. (15) Aggiunge il comma 4-bis, art. 11, l. 15 marzo 1997, n. 59. (16) Aggiunge le lett. da g-bis a g-quinquies al comma 5 dell'art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59. (17) Modifica il comma 7, art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59. (18) Aggiunge i numeri da 112-bis a 112-undecies all'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, l. 15 marzo 1997, n. 59. (19) Modifica l'alinea del comma 15, art. 21, l. 15 marzo 1997, n. 59. Art.2 Modifiche e integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127. 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. (Omissis) (1). 3. (Omissis) (2). 4. (Omissis) (3). 5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: "11- bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato. 11- ter. Nell'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza"". 7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 8. (Omissis) (4). 9. (Omissis) (5). 10. (Omissis) (6). 11. (Omissis) (7). 12. (Omissis) (8). 13. (Omissis) (8). 14. (Omissis) (9). 15. (...]().) 16. (Omissis) (8). 17. (Omissis) (10). 18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità

professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera". 19. (Omissis) (11). 20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3- bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile"". 21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: " h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116". 22. (Omissis) (12). 23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare". 24. (Omissis) (13). 25. (Omissis) (14). 26. (Omissis) (15). 27. (Omissis) (16). 28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta". 29. (Omissis) (17). 30. (Omissis) (8). 31. (Omissis) (18). 32. (Omissis) (19). 33. (Omissis) (20). (1) Modifica il comma 3, art. 2, l. 15 maggio 1997, n. 127. (2) Modifica il comma 4, art. 2, l. 15 maggio 1997, n. 127. (3) Sostituisce il comma 10, art. 2, l. 15 maggio 1997, n. 127. (4) Modifica il comma 5, art. 3, comma 5, l. 15 maggio 1997, n. 127. (5) Modifica il comma 7, art. 3, l. 15 maggio 1997, n. 127. (6) Sostituisce il comma 11, art. 3, l. 15 maggio 1997, n. 127. (7) Comma abrogato dall'art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. (8) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. (9) Modifica il comma 6, art. 6, l. 15 maggio 1997, n. 127. (10) Modifica il comma 12, art. 6, l. 15 maggio 1997, n. 127. (11) Modifica il comma 17, art. 6, l. 15 maggio 1997, n. 127. (12) Aggiunge il comma 7-bis, art. 9, l. 15 maggio 1997, n. 127. (13) Abroga i commi 3 e 4, art. 12, l. 15 maggio 1997, n. 127. (14) Aggiunge il comma 6-bis, art. 12, l. 15 maggio 1997, n. 127. (15) Modifica il comma 1, art. 13, l. 15 maggio 1997, n. 127. (16) Modifica il comma 1, art. 16, l. 15 maggio 1997, n. 127. (17) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Modificava il comma 33, art. 17, l. 15 maggio 1997, n. 127. (18) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Aggiungeva il comma 78-bis, art. 17, l. 15 maggio 1997, n. 127. (19) Aggiunge il comma 79-bis, art. 17, l. 15 maggio 1997, n. 127. (20) Aggiunge il comma 133-bis, art. 17, l. 15 maggio 1997, n. 127. Art.3 Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (Formez) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi. 2. Le risorse finanziarie attribuite al Formez per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. 3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Formez può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti. 4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità. 5. (Omissis) (1). (1) Modifica il comma 5, art. 43, l. 27 dicembre 1997, n. 449. Art.4 Telelavoro. 1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti a effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione originaria. 2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti e adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo (1). 4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi. 5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative e l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. (1) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70. Art.5 Disposizioni in materia di edilizia scolastica. 1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo e aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme già trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1 settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti. 2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 è autorizzata per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38.457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1. 3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Utente: TRENTO UNIV. DI Tutti i diritti riservati - copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.