SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

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Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 958 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore RIPAMONTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2006 Riforma del regime giuridico relativo alla cittadinanza italiana TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 958 Onorevoli Senatori. Con l entrata in vigore il 1º gennaio 2000 della nuova legge tedesca sulla cittadinanza che crea condizioni più favorevoli per la naturalizzazione degli stranieri e per l accesso alla cittadinanza dei bambini stranieri nati in Germania, l Italia diviene ora il Paese dell Unione europea con la legislazione più severa in materia. La legge in vigore (5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, modificata dalla legge 8 marzo 2006, n. 124, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572) mentre ha adeguato le sue norme al dettato costituzionale, ai mutamenti di sensibilità e di costume per quanto riguarda la parità tra i sessi (ad esempio la figura del padre e della madre), è invece peggiorativa per quanto riguarda la possibilità di acquisizione della cittadinanza da parte dei cittadini stranieri extracomunitari. Per questi ultimi attualmente la condizione per poter fare istanza di concessione della cittadinanza è di risiedere legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (che è anche la soglia massima prevista dalla Convenzione del Consiglio d Europa sulla cittadinanza, del 6 novembre 1997), mentre la legge precedente prescriveva solo cinque anni e non prevedeva distinzione tra stranieri extracomunitari e comunitari. La legge attuale, al contrario, discrimina i primi rispetto ai cittadini europei, per i quali è richiesta residenza locale da almeno quattro anni. Ugualmente la legislazione italiana contiene norme molto severe e restrittive per l applicazione del principio dello ius soli, consentendo l acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia, su richiesta presentata tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno di età, solo in presenza del requisito della residenza continuativa in Italia dal momento della nascita. Si ritiene che la questione relativa a «cittadinanza e immigrazione» sembrerebbe condurre a una semplice valenza del concetto, quella che denota la posizione vissuta da un soggetto di fronte a un determinato Stato, rispetto al quale si è stranieri o cittadini. È inoltre fondamentale il rapporto che intercorre tra «diritti «e» appartenenza», che costituisce, storicamente e teoricamente, il vero punto di equilibrio tra universalismo e particolarismo nel discorso della cittadinanza. Per quanto riguarda la posizione dei migranti, molti studiosi sottolineano come le «differenze» di cui essi sarebbero portatori si dispongano in una linea di continuità con il pluralismo di immagini del mondo, interessi e «lealtà», e come tutto ciò costituisca uno degli elementi strutturali delle società moderne. Il modo migliore di conciliare «differenza» e «appartenenza» dei migranti consisterebbe nell assicurare a tutti i membri della società, qualunque sia la loro nazionalità eil loro status di immigrazione, la possibilità di usufruire di quei diritti politici, civili e sociali che permettono ai cittadini di partecipare come membri a pieno titolo della società a tutti gli aspetti della vita comune. Se li incoraggiamo ad appartenere essi saranno più orientati a percepirsi e ad agire come se appartenessero; se vengono rispettati

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 958 i loro diritti, saranno rispettati i diritti di tutti. La questione del rapporto tra immigrazione e cittadinanza va considerata come un movimento costruttivo, guardando alla stessa appartenenza non come a uno «status legale», ma come a «una forma di identificazione», un tipo di identità sociale: qualcosa che deve essere costruito e non qualcosa empiricamente dato. Gli stranieri migranti nel nostro Paese, con la loro semplice presenza, costituiscono un forte impulso a orientare la visione in questo senso. Nella convinzione che la strada da percorrere sia questa, si ritiene che lo strumento possa essere, anche in Italia, l adozione di una nuova legge sulla cittadinanza. Senza addentrarci nell analisi dettagliata del testo, l illustrazione dei pochi elementi che seguono mostrerà quale sia lo spirito della legge; come in essa permangano criteri ispirati allo ius sanguinis, mentre lo ius soli è subordinato a condizioni fortemente restrittive. Un altro aspetto che si ritiene di dover riformare è l istituto della concessione della cittadinanza: nella maggior parte dei casi, lo straniero che voglia naturalizzarsi deve sperare che ciò gli venga concesso su proposta del Ministero dell interno e per decreto del Presidente della Repubblica. I criteri di fondo che si intendono affermare con questo disegno di legge sono: ècittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio italiano, anche se figlio di genitori ignoti, apolidi o stranieri, senza alcuna distinzione tra comunitari ed extracomunitari; può acquistare cittadinanza italiana l apolide o lo straniero comunitario o extracomunitario che risieda ininterrottamente da cinque anni nel territorio italiano; acquista la cittadinanza il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano quando risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sei mesi ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio a condizione che non sussista separazione legale sino a quando non ha effetto il decreto ministeriale di concessione della cittadinanza. Questa ultima precisazione si rende utile al fine di evitare una progressiva espansione del fenomeno dei cosiddetti «matrimoni di comodo»; quanto ai privilegi concessi allo straniero di «stirpe italiana» si limitano gli effetti dello ius sanguinis, conservando solo i casi relativi al servizio militare e al pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 958 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È cittadino italiano per nascita: a) il figlio di padre o madre cittadini italiani; b) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori cittadini italiani o stranieri; c) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. 2. È considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. Art. 2. 1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio nato al di fuori del territorio della Repubblica da madre o da padre cittadini italiani ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. 2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione perdendo contemporaneamente la cittadinanza precedente. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o la maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 958 il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. Art. 3. 1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Qualora l adozione venga revocata l adottato conserva la cittadinanza italiana. Art. 4. 1. Lo straniero o l apolide del quale il padre o la madre sono stati cittadini italiani per nascita diviene cittadino italiano: a) se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. Art. 5. 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana: a) quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civile; b) se non sussiste separazione legale sino a quando non ha effetto il decreto ministeriale di concessione della cittadinanza. Art. 6. 1. Acquista la cittadinanza italiana lo straniero o l apolide che risiede legalmente da

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 958 almeno cinque anni nel territorio della Repubblica. Art. 7. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero, quando questi abbia reso eminenti servizi all Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. Art. 8. 1. Precludono l acquisto della cittadinanza ai sensi dell articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. 2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. 3. L acquisto della cittadinanza italiana è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a). Art. 9. 1. La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell interno, a istanza dell interessato presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 958 Art. 10. 1. Con decreto motivato, il Ministro dell interno respinge l istanza di cui all articolo 9 ove sussistano le cause ostative previste dall articolo 8. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L istanza respinta può essere riproposta dopo due anni dall emanazione del provvedimento. 2. L emanazione del decreto di rigetto dell istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di un anno. Art. 11. 1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Art. 12. 1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza italiana può rinunciarvi qualora risieda o stabilisca la propria residenza all estero comunicando all ufficiale dello stato civile o alla competente autorità consolare italiana la rinuncia alla cittadinanza di origine. Art. 13. 1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottem-

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 958 pera, nel termine fissato dall intimazione che il governo italiano può rivolgergli di abbandonare l impiego, la carica o il servizio militare. 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. Art. 14. 1. Chi ha perduto la cittadinanza italiana, fatti salvi i requisiti di cui all articolo 5, la riacquista: a) se presta servizio militare o civile in sostituzione di quello militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, dichiara di volerla riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce, entro due anni dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; d) dopo due anni dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all intimazione di abbandonare l impiego o la carica accettati da uno Stato o da un ente pubblico esteri o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 958 nonostante l intimazione di cui all articolo 13, comma 1. 2. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell interno per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite. Art. 15. 1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza, se convivono con esso, acquistano cittadinanza italiana. Art. 16. 1. L acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. Art. 17. 1. L apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare. 2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all apolide ai fini dell applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. Art. 18. 1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 958 legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa. Art. 19. 1. Le dichiarazioni per l acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia dalla cittadinanza previste dalla presente legge sono rese all ufficio dello stato civile del comune ove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero in caso di residenza all estero, davanti all autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti inerenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell atto di nascita. Art. 20. 1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne comunicazione, entro tre mesi dall acquisto, riacquisto od opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, mediante dichiarazione all ufficiale dello stato civile del luogo di residenza ovvero, se residente all estero, all autorità consolare competente. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina di cui all articolo 19. 3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 1050. Competente all applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 958 Art. 21. 1. Le disposizioni necessarie per l esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Art. 22. 1. Restano salve le disposizioni più favorevoli previste da leggi vigenti nonché da accordi internazionali. Art. 23. 1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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