Atto T0B0YS Settore T Servizio AX Ambiente e Pianificazione Territ.le Amministrativo Ecologia U.O. 0034 Staff Ufficio T999 Segreteria C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente Autorizzazione Unica Ambientale N. Reg. Decr. 265/2016 Data 5/07/2016 N. Protocollo 57185/2016 1 Oggetto: RIGATO Srl, Via San Michele 71/F Casale sul Sile. Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica n. 01496450279-23122015-1113. DPR 59/2013, D.Lgs. 152/2006. IL DIRIGENTE VISTA la domanda presentata in data 23/12/2015 per il tramite del S.U.A.P., con cui la ditta RIGATO S.r.l. (P.IVA 01496450279), con sede legale in via Delle Macchine, 13 - Venezia - e impianto in via San Michele, 71/F - Casale sul Sile - chiede il rilascio dell'autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per rinnovo della comunicazione in procedura semplificata per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006; RITENUTO, sulla base della documentazione agli atti, che la ditta non sia assoggettabile all'art. 39 delle Norme Pag. 1 di 4
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle acque; VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie; DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie: a) fideiussione n. 2014/13/6251168, emessa dalla ITALIANA Assicurazioni S.p.a., con scadenza in data 20/08/2017 e importo pari a Euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00); b) polizza RC Inquinamento n. 2014/07/6093005 emessa dalla ITALIANA Assicurazioni S.p.a., con validità fino al 24/11/2016 e massimale assicurato di Euro 3.000.000,00 (trelioni/00); RITENUTO di chiedere alla ditta di adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni vigenti, fatto particolare riferimento al modello di fideiussione previsto dall'allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014; VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici; ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013; VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione; DECRETA Pag. 2 di 4
ART. 1 È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta RIGATO S.r.l. nell'impianto sito in via San Michele, 71/F - Casale sul Sile, relativamente all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006. ART. 2 - La ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento. ART. 3 Ogni modifica sostanziale dell'impianto deve essere preventivamente autorizzata. ART. 4 L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013. ART. 5 Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la ditta deve provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni vigenti con la presentazione di una fideiussione conforme al modello previsto dall'allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014; ART. 6 La presente autorizzazione è adottata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1. art. 7 Avverso l Autorizzazione Unica Ambientale è Pag. 3 di 4
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa. ART. 8 Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Casale sul Sile perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'a.r.p.a.v. (Dipartimento Provinciale di Treviso), all'osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'a.r.p.a.v., al Comune sede dell'impianto e all'ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile e va affisso all'albo della Provincia e del Comune. Dott. Simone Busoni Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. - La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. - Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell Amministrazione Provinciale di Treviso. Pag. 4 di 4
ALLEGATO TECNICO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA Artt. 214-216 D.Lgs n. 152/2006. La Ditta RIGATO S.R.L., con sede legale in Via delle Macchine, 13 Venezia (loc. Marghera) e sede attività di recupero in Via San Michele, 71/F, in Comune di Casale sul Sile (TV), è iscritta al n 46/2016 del Registro Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per le seguenti tipologie e relative attività di recupero descritte nell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998: Tipologia: 1.1 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 250 t Tipologia: 2.1 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 50 t Tipologia: 3.1 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 400 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 20 t Tipologia: 3.2 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 200 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 20 t Tipologia: 3.11 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 5 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 2 t Tipologia: 5.3 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 20 t Tipologia: 5.8 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 40 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 4 t
Tipologia: 5.9 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 4 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 2 t Tipologia: 5.16 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 40 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 2 t Tipologia: 5.19 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 300 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 15 t Tipologia: 6.1 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 150 t Tipologia: 6.2 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 40 t Tipologia: 6.4 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 25 t Tipologia: 8.4 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 18 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 3 t Tipologia: 8.5 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 18 t quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell impianto: 3 t Tipologia: 9.1 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 30 t
Tipologia: 13.20 quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 30 t La quantità massima annua totale di rifiuti ritirati presso l impianto: 1.620 t Il quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva R13 per il successivo recupero in altro impianto: 131 t Gestione dello stabilimento L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e allo stoccaggio di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia. L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 agli atti di questa Amministrazione. L'impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni riportate nel D.M. 05/02/1998 per la singola tipologia di rifiuto e rispettiva attività di recupero. In particolare, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, e le modalità di recupero, devono corrispondere con quanto indicato nelle norme tecniche del D.M. 05/02/1998. L'attività di messa in riserva R13 deve essere condotta in conformità all'art. 6 e all'allegato 5 del D.M. 05/02/1998. In ottemperanza alla normativa in materia di sorveglianza radiometrica dei rottami e altri materiali metallici di risulta (D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii.), la ditta deve provvedere a: effettuare la sorveglianza radiometrica dei materiali, tramite attrezzature fornite di certificato di taratura (art. 157, comma 1 e art. 107, comma 1); incaricare per i controlli un Esperto Qualificato di II o III grado (art. 157, comma 2). La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi. L'attività deve essere condotta nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di prevenzione incendi.