d iniziativa dei senatori BENCINI, SCIBONA, Maurizio ROMANI, BLUNDO, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, SERRA, MARONESE e CIOFFI

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2283

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSENZA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1574

d iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SCIBONA, CASTALDI, FUCKSIA, VACCIANO, DONNO, AIROLA, MOLINARI e BLUNDO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di giustizia telematica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 40

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

proposta di legge n. 49

AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

d iniziativa dei senatori SANTANGELO, TAVERNA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, PAGLINI, SERRA, BUCCARELLA, BERTOROTTA, PUGLIA, DONNO e MORONESE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 22/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 465

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DDL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2225

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2011

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

(segue: testo approvato dalla Camera dei Deputati)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 426

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2703

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 16º - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 70 del 25/11/2009

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE

Accordo del 21 giugno 1999

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GALLETTI. Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli eimotoveicoli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Art. 3. Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna

Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato. d iniziativa del senatore CONSIGLIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZACCARIA, AMICI, D ANTONA, FERRARI, GIOVANELLI, NACCARATO

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Relazione illustrativa

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2094

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1790

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Indici. D.Lgs. 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 276

IL RETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VISTO. l art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro; VISTO

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 giugno 2006, n. 922

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

(Atti legislativi) DIRETTIVE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1361 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BENCINI, SCIBONA, Maurizio ROMANI, BLUNDO, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, SERRA, MARONESE e CIOFFI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2014 Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle persone fisiche a bordo dei veicoli TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1361 ONOREVOLI SENATORI. Il documento realizzato dal Ministero della salute in collaborazione con il Comitato collaborazione medica (Ccm) e l associazione European Child Safe, dal titolo «Mai lasciare i bambini soli in macchina: è alto il rischio di morte per ipertermia (colpo di calore)», realizzato nel mese di giugno 2013, riferisce che negli Stati Uniti ogni anno, a causa dell ipertermia, muoiono in media trentasei bambini, per essere stati lasciati in auto, per un totale di quattrocentosessantotto morti negli ultimi dodici anni. In Francia, la Commissione per la sicurezza dei consumatori ha rilevato che, tra il 2007 e il 2009, ci sono stati ventiquattro casi di ipertermia in bambini rimasti chiusi in macchina, di cui cinque mortali. Il 54 per cento dei genitori aveva lasciato intenzionalmente il bambino in auto, per svolgere qualche commissione; il 46 per cento aveva dimenticato il bambino in automobile, recandosi al lavoro o tornando a casa. Secondo quanto riferito dall associazione Safe Kids, in Europa non esistono statistiche ufficiali, ma il fenomeno è comunque di rilievo. I dolorosi episodi verificatisi negli anni hanno pian piano riacceso anche in Italia il dibattito sui possibili rimedi da adottare al fine di scongiurare le drammatiche conseguenze derivanti dall abbandono di bambini in autovetture surriscaldate. In tale ambito, è stata lanciata una petizione online rivolta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinché si adoperi per una modifica del codice della strada volta a garantire una maggiore sicurezza dei minori a bordo delle auto. Della questione è stata informata anche la Commissione europea attraverso la presentazione, il 16 settembre 2013, di una interrogazione a risposta scritta da parte dell europarlamentare Andrea Zanoni (ALDE). La Commissione ha indicato nella risposta del 12 novembre 2013 che «inizierà fra breve il riesame della legislazione sulla sicurezza, il "Regolamento sulla sicurezza generale" (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui requisiti dell omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati. In particolare, essa ottempererà agli obblighi che le incombono in forza dell articolo 17 per quanto concerne il monitoraggio degli sviluppi tecnici in relazione alle nuove caratteristiche e tecnologie atte a garantire una maggiore sicurezza. Alla luce di quanto sopra, l introduzione di dispositivi elettronici che ricordino ai conducenti la presenza di un bambino nell automobile può essere contemplata alla stregua di una nuova tecnologia di sicurezza al fine di determinare se sia tecnicamente fattibile, affidabile ed efficace sul piano dei costi. Alla luce di questo riesame verrà presentata al Parlamento europeo una relazione con le pertinenti risultanze». Anche il Consiglio regionale del Lazio ha deciso di intervenire sulla questione. In particolare, il 9 dicembre 2013, è stata approvata all unanimità una mozione con cui si delibera di formulare al Parlamento un disegno di legge di iniziativa regionale che modificando l articolo 172 del nuovo codice della strada, introduce l obbligo di installare nelle auto seggiolini per bambini dotati di dispositivo di allarme anti abbandono. Occorre inoltre rilevare che esistono già sul mercato dispositivi dotati di allarme acu-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1361 stico che potrebbero evitare il verificarsi di simili tristi vicende, ma non essendovi un obbligo in tal senso, viene meno l interesse delle case produttrici di dotare i propri articoli di sistemi di sicurezza specifici. Il presente disegno di legge si inserisce, dunque, nel quadro delineato in precedenza, intervenendo, all articolo 1, comma 1, sull articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di prevedere l obbligo per i veicoli destinati al trasporto di persone di essere muniti di un apposito sistema di rilevamento delle persone fisiche e di un connesso dispositivo acustico di allarme. La scelta di prevedere un sistema di rilevamento delle persone fisiche è finalizzato a garantire che, oltre ai bambini, anche le persone affette da gravi disabilità possano essere sottratte ai pericoli derivanti da eventuali disattenzioni. Ai sensi dell articolo 3 del disegno di legge, l obbligo si applica a partire dallo gennaio 2015. A decorrere dalla predetta data non possono più essere prodotti sul territorio italiano L articolo 3, al comma 1, interviene ancora sul codice della strada, segnatamente all articolo 172, al fine di prevedere che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta che sia non solo adeguato al loro peso, ma anche dotato di un dispositivo di allarme acustico anti-abbandono. La modifica che si intende apportare è volta a garantire che dei dispositivi di sicurezza per i bambini possano essere prontamente installati sulle auto già in circolazione, in attesa che entri in vigore l obbligo di cui all articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge. L articolo 4 prevede per le spese sostenute per l acquisto dei seggiolini dotati di dispositivi acustici il riconoscimento di una detrazione dall imposta lorda, nella misura del 50 per cento. Per i motivi esposti si auspica un rapido e celere esame del presente disegno di legge.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1361 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Sistemi di rilevamento delle persone fisiche nei veicoli) 1. All articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. I veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e gli autoveicoli di cui all articolo 47, comma 2, lettera b), del presente codice, devono essere muniti di un apposito sistema di rilevamento delle persone fisiche e di un connesso dispositivo acustico di allarme». 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi previsti dal comma 2-quater dell articolo 72 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di attivazione e funzionamento dei predetti dispositivi connesse all accensione e allo spegnimento del veicolo nonché ai meccanismi di chiusura dello stesso.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1361 Art. 2. (Dispositivo di allarme acustico anti-abbandono) 1. Al fine di assicurare una maggiore sicurezza dei bambini ed in particolare di prevenire episodi di ipertermia causati dalla permanenza incustodita nei veicoli, al comma 1, secondo periodo, dell articolo 172 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «adeguato al loro peso,» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme acustico anti-abbandono,». 2. L obbligo di dotazione a bordo dei veicoli di cui all articolo 172, comma 1, secondo periodo, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di sistemi di ritenuta per bambini dotati del dispositivo acustico di allarme di cui al comma 1, decorre dalla conclusione della procedura di omologazione secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive europee. Art. 3. (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015. A decorrere dalla medesima data non possono più circolare sul territorio nazionale veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/ 24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e autoveicoli di cui all articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sprovvisti dei

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1361 dispositivi previsti dalle disposizioni di cui all articolo 1, comma 1, della presente legge prodotti in data successiva al 1º gennaio 2015. Art. 4. (Detrazioni fiscali) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2015, per l acquisto dei dispositivi previsti dalle disposizioni di cui all articolo 2, comma 1. 2. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

E 1,00