GE CAPITAL FINANCE S.R.L.



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GE CAPITAL FINANCE S.R.L. FOGLIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e ss. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative) INFORMAZIONI SULLA SOCIETA FACTORING GE Capital Finance S.r.l. Sede legale e amministrativa: Via Borghetto, 5, 20122 Milano. Capitale sociale: Euro 123.240.000,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11990630151. Iscritta nell elenco speciale di cui all art. 107 D. Lgs. n. 385/93 al n. 467. Appartenente al Gruppo Bancario GE Capital Interbanca e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A. Telefono: 02 241291 - Fax: 02 24129171 sito web: www.gecapital.it email: factoring.italy@ge.com Per ulteriori informazioni è possibile contattare l Ufficio Clienti chiamando il numero 02 241291 oppure scrivere un messaggio di posta elettronica all indirizzo factoring.italy@ge.com. Soggetto che entra in contatto con il cliente nel caso di offerta fuori sede: Nome del soggetto: DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede Telefono/ E-mail Iscrizione ad Albi/ Elenchi N di iscrizione all Albo/ Elenco Qualifica CHE COS E IL FACTORING Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell affidabilità della clientela. Factoring Pro soluto Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore. L acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. L utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento. Il cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto. Il cliente garantisce l esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

Factoring Pro solvendo Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti. L acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. L utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento. Il rischio di mancato pagamento dei debitori resta a carico del cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni debitore i cui crediti sono oggetto di cessione. Il cedente garantisce altresì che tutti i crediti ceduto sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza. Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate da quest ultima quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate. Maturity Factoring Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. La società di factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. Il maturity factoring può essere pro soluto o pro solvendo. L utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento. Il cedente garantisce che tutti i crediti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto. In caso di pro solvendo il rischio di mancato pagamento dei debitori resta a carico del cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni debitore oggetto di cessione. Nel caso di mancato pagamento dei singoli debitori alla scadenza - sia che si tratti della scadenza originaria prevista in fattura (maturity senza dilazione) sia che si tratti della nuova scadenza risultante dalla ulteriore dilazione, rispetto a quella prevista in fattura, accordata al debitore dalla società di factoring (maturity con dilazione) - la società di factoring ha diritto di richiedere al cedente la restituzione delle somme eventualmente già versate quale pagamento anticipato del corrispettivo oltre al pagamento di interessi, commissioni e spese concordate. Il cliente garantisce l esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto. In caso di cessioni pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate da quest ultima quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate. Dilazioni di pagamento Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring. Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo. CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AI SERVIZI CODICE TASSI DI INTERESSE VALORE CONDIZIONE C301 TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POSTICIPATA (TAN) 4,3% SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI 4,0% SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLESI MAGGIORAZIONE DI MORA IN VIA POSTICIPATA E SINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE 4,0% 4,0%

CODICE COMMISSIONI VALORE CONDIZIONE C101 COMMISSIONE FLAT DI FACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO 1,0% C102 COMMISSIONE FLAT DI FACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO 2,0% C114 C121 C123 C125 C126 C127 COMMISSIONI FACTORING MENSILI DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE DA PARTE DEL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA PERCEPIRE PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE MESE, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA PERCEPIRE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE COMMISSIONI DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CESSIONE SU TUTTI I CREDITI OGGETTO DI CESSIONE SUL VALORE DELLE SINGOLE FATTURE CEDUTE E DELLE NOTE CREDITO CEDUTE COMMISSIONI DI GESTIONE FLAT PER MESI DURATA NOMINALE SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI ED IN RELAZIONE ALLA LORO DURATA, DA APPLICARSI ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE E DA CALCOLARSI DALLA DATA DI EMISSIONE SINO ALLA SCADENZA DEGLI STESSI, DEDOTTA COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DEL VALORE NEGATIVO (NOTE CREDITO) COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SUL VALORE ASSOLUTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE SU TUTTI I DOCUMENTI ACCOLTI 2,0% 3,0% C128 COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT PER MESI DURATA NOMINALE SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI ED IN RELAZIONE ALLA LORO DURATA, DA APPLICARSI ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE E CALCOLARSI DALLA DATA DI EMISSIONE SINO ALL A SCADENZA DEGLI STESSI 1,0% C143 COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO NOTE CREDITO, DA APPLICARSI ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CESSIONE SU TUTTI CREDITI OGGETTO DI CESSIONE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO PRESENTATE 3,0% C144 COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI LORDO NOTE CREDITO, DA APPLICARSI ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CESSIONE SU TUTTI CREDITI OGGETTO DI CESSIONE, ANCHE DI VALORE NEGATIVO (NOTE CREDITO) 3,0% COMPENSI E RIMBORSO SPESE CODICE VALORE CONDIZIONE C152 SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO O DOCUMENTO SIMILARE 10 C153 SPESE POSTALI PER NOTIFICA CESSIONE 10 C154 SPESE HANDLING PER FATTURA O NOTE CREDITO O DOCUMENTO SIMILARE 10 C155 SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A RIMESSA DIRETTA 10 C156 SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA. 10 C157 SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI 10 C170 SPESE FISSE MENSILI MANUTENZIONE RAPPORTO 5.000 C171 SPESE FISSE MENSILI AMMINISTRAZIONE RAPPORTO 5.000 C181 SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI 150 C182 SPESE TENUTA CONTO MENSILI 50 C184 SPESE DI PREAVVISO BONIFICO A BANCA 50 C186 SPESE DI SOLLECITO DI PAGAMENTI PER RACCOMANDATA 150 C188 SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/TERZI 250 C189 SPESE A FORFAIT DI NOTIFICA CESSIONI 50 C190 SPESE EMISSIONI ORDINI DI PAGAMENTO 50 C191 SPESE LEGALI AL COSTO

COMPENSI E RIMBORSO SPESE C203 SPESE GESTIONE RI.BA. 6 C204 SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA 50 C212 SPESE PER BREVITA' DEI TERMINI DI SCADENZA DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI RISPETTO ALLA LORO TRASMISSIONE AL FACTOR 25 C222 SPESE INSOLUTO RI.BA. 10 C223 SPESE INSOLUTO RID 10 C224 SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA 10 C225 SPESE INSOLUTO SEPA DIRECT DEBIT 10 C230 SPESE RICHIAMO RI.BA. 10 C231 SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI 10 C232 SPESE PER PROROGA SCADENZE RI.BA. E/O PORTAFOGLIO SEMPLICE 10 C233 SPESE PER PROROGA SCADENZE RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI E/O PORTAFOGLIO SEMPLICE 10 C235 SPESE RICHIESTA ESITO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI 10 C236 SPESE CERTIFICAZIONE CONTABILE 250 C401 SPESE ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE 1.000 C403 SPESE RINNOVO PRATICA CEDENTE 1.000 C411 SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE 250 C412 SPESE PER RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE 250 C414 SPESE PER APERTURA ANAGRAFICA PER OGNI SINGOLO DEBITORE 100 C416 SPESE TELECONTROLLO PROTESTI 100 C417 SPESE PER REVOCA PLAFOND 1.000 C419 SPESE PER PLAFOND RILASCIATO 250 C600 SPESE PER TELEFAX (CAD.) 20 C602 SPESE NOTIFICA A MEZZO UFFICIALI GIUDIZIARI AL COSTO C603 SPESE RICHIESTA COPIA CONTRATTO 75 C604 SPESE UTILIZZO SUPPORTI TELEMATICI PER ANNO 75 VALUTE CODICE VALORE CONDIZIONE C502 GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI 15 C504 GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI ASSEGNI 25 C506 GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE 25 C512 GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA. 25 C514 GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID 25 C516 GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSO A MEZZO MAV 25 C518 GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) EFFETTI 25 C532 GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO C522 GG VALUTA LAVARATIVI ACCREDITO MATURITY RD 25 C538 GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU NON BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO 15 C564 GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI SEPA DIRECT DEBIT 25 C542 GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTA BANCARIA 25 C569 GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO MATURITY CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO SDD 25 10 Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni 1, possono essere consultati nei locali dell azienda aperti al pubblico e sul sito internet (www.gecapital.it). CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L OPERAZIONE O IL SERVIZIO Di seguito è riportato, in sintesi, il contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Società ed il cliente. Resta fermo il diritto del cliente di ottenere dalla Società copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna il cliente e/o la Società alla stipula del contratto. RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Recesso Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 2 mesi, come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tempi massimi di chiusura del rapporto 15 giorni Reclami I reclami vanno presentati a: Ufficio reclami via Borghetto, 5 20122 Milano (MI) Fax + 39 02 2412 9143 reclami.gecapital@ge.com L intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla società di factoring. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della società di factoring www.gecapital.it Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con l intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l intermediario grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al conciliatore bancario (organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, Tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it In caso di insorta controversia derivante dall interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto o a esso comunque ricollegata, che non sia stata risolta tra le parti in via stragiudiziale per il tramite dell ABF oppure il Conciliatore Bancario Finanziario, le parti si obbligano, prima di adire il giudice competente, a devolvere detta controversia all Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell attivazione della procedura sono consultabili all indirizzo internet www.ordineavvocatimilano.it. La sede della mediazione sarà Milano. Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano Legenda Società di factoring (o Factor): oltre alla GE Capital Finance S.r.l. indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring. Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti. Credito: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso. 1 Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70 convertito in Legge 12 Luglio 2011 n. 106

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b). Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore. Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo. Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti. Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio. Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi. Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti. Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti). Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all intermediario un suo comportamento o un omissione. Arbitro Bancario Finanziario: Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche/intermediari finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni di Banca d Italia. Organismo di Mediazione e Conciliazione: Enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell apposito registro degli organismi di mediazione. QUESTO FOGLIO INFORMATIVO NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL ART. 1336 DEL CODICE CIVILE