Ufficio IV Legale, contenzioso e disciplinare

Documenti analoghi
TABELLA ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI DELL ART. 35 DEL D.LGS. N. 33/2013

DIRETTORE GENERALE F.F.

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI PONTE NIZZA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI SAN VITO PROVINCIA DI CAGLIARI

Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 758 del 17/07/2015

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (DECRETO DEL FARE)

REGOLAMENTO n. 7del del 2 dicembre L IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

LA TUTELA AVVERSO IL SILENZIO DELLA PA

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

La dematerializzazione dei documenti amministrativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252

COMUNE DI DERUTA Provincia di Perugia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

ART. 7 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Art. 3, comma 1, lett. d) D.Lgs. 39/2013)

Capo II SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

C O M U N E D I M I L E T O Provincia di Vibo Valentia

L art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 stabiliva che:

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Matricola: Pos.: U.O.:.. Sede:..

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 22/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza. I compiti dei Consigli Ordini Forensi Roma 27 maggio 2016

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

CITTA DI VITTORIA PROVINCIA DI RAGUSA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 7 aprile 2016; G.U. n. 115 del 18 maggio 2016

DM 10/07/2015 Min. Giustizia

Legge 7 agosto 1990, n. 241

IL RESPONSABILE D AREA

AVVISO. Visto il PTOF per il triennio 2016/ /2019, approvato dal Consiglio d Istituto nella seduta del 20/01/2016;

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Provincia di Vicenza. Determinazione del Responsabile di Area

Nuovo codice disciplinare per dirigenti scolastici

! "#$#%&'()*'&+,)(&-#".#(,#,/ !"#$ %&'()

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

MOD. B-1 (contratto successivo al primo per personale docente o educativo che stipula più contratti) (Istituzione scolastica)

" 99 (#($(%67,#8

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016

LA SCHEDA NORMATIVA DEL DECRETO LEGGE 90/2014

REGOLAMENTO INTERNO PER LA RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESENZE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DIRIGENTI. Valido sino al 31/12/2017 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 134

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Capo II - Disposizioni comuni alle segreterie. Art. 8 Assegnazione di personale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016

Comunità Rotaliana - Königsberg

DECRETO DEL SINDACO N 8 DEL

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

DETERMINAZIONE N DEL

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNE DI PALAZZO PIGNANO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

ALLEGATO 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Norme di coordinamento e abrogazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIGASIO

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

MINISTERO DELLA SALUTE

(2) Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.

COMUNE DI PALMI. Art. 1 Ambito di applicazione

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

COMUNE DI MONTELONGO

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte GUIDA AI PROCEDIMENTI DI MAGGIORE INTERESSE

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Transcript:

Ufficio IV Legale, contenzioso e disciplinare Prot. n. AOODRPI/1926/U Torino, 5 marzo 2014 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione Piemonte Loro Indirizzi e-mail Ai DIRIGENTI e REGGENTI degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte trasmessa via e-mail Al DIRIGENTE UFFICIO I USR Piemonte trasmessa via e-mail Al DIRIGENTE UFFICIO VI USR Piemonte trasmessa via e-mail OGGETTO: adempimenti sulla pubblicazione del codice disciplinare ex art. 55, comma 2, d. lgs. 165/2001. Per gli adempimenti sulla pubblicazione del codice disciplinare previsti dall'art. 55, comma 2, d. lgs. 165/2001, si pone l'attenzione sulla normativa entrata in vigore nell'ambito di plurimi interventi del legislatore in materia, al fine di rendere un quadro omogeneo. L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012 convertito nella legge n. 35 del 4-4-2012 ha modificato il comma 9 dell'art. 2 della legge 241/90 prevedendo che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale da parte del dirigente o del funzionario competente costituisce ipotesi di responsabilità disciplinare.

Ferme restando le disposizioni particolari relative alla fruizione e monetizzazione delle ferie per il personale del comparto scuola, l'art. 5, comma 8, del decreto legge 92/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e successive modificazioni, ha individuato quale fonte autonoma di responsabilità disciplinare dei dirigenti la violazione delle norme in materia di monetizzazione delle ferie non fruite (norma applicabile al personale che svolge funzioni dirigenziali, delegato all esercizio dell attività citata). L'art. 6, comma 8, DPR 171/2011, norma attuativa dell'art. 55 octies d. lgs. 165/2001, ha disposto che l'amministrazione 1 può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso, nel caso di rifiuto ingiustificato del dipendente, reiterato per due volte, di sottoporsi alla visita medica per l'accertamento della sua idoneità psicofisica (norma applicabile a tutto il personale). Per gli adempimenti sulla pubblicazione si predispone il prospetto riepilogativo allegato alla presente nota. Per la restante normativa e le modalità di pubblicazione si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare regionale n. 119 del 25.3.2011 Si rammenta inoltre l'obbligo di pubblicazione del nuovo codice disciplinare (DPR n. 62/2013) (cfr. nota USR Piemonte, pubblicata nel sito, alla voce Comunicazioni alle scuole in data 14/06/2013, in merito a tale obbligo si rinvia alla nota prot. n. AOODRPI/5261/U del 12/06/2013. F.TO IL DIRIGENTE Gianluca Lombardo 1 Nell'ambito delle competenze in materia disciplinare, ripartite in base alla Circolare Miur n. 88 del 2010 e DM 29.12.2009, per amministrazione occorre intendere l'ufficio IV, legale contenzioso e disciplinare dell'usr Piemonte trattandosi di sanzione superiore ai dieci giorni di sospensione dal servizio. Ufficio IV Legale, contenzioso e disciplinare Dirigente: dott. Gianluca Lombardo - tel. 011 4404323 - e-mail gianluca.lombardo3@istruzione.it Rif.: A. Formento - tel. 011 4404323 - e-mail: anna.formento@istruzione.it v. Coazze, 18 10138 TORINO

ALLEGATO nota prot. n. AOODRPI/1926/U del 5 marzo 2014 adempimenti obbligo di pubblicità in materia di illeciti e responsabilità disciplinare. Art. 2 Legge 241/90. (Conclusione del procedimento). 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo)). 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14) 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14) 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14) 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14) 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. ------------ AGGIORAMENTO (14) La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che: - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [...] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"; - la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009. -le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009.

ART. 5, comma 8, Decreto legge n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie. (6) Art. 6 DPR 171 del 27 luglio 2011 Misure cautelari 1. L'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneita' psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita'; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita'; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo. 2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneita' psicofisica del dipendente. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. 4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione e' preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni puo' presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione e' disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.

5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneita' psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. 6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi. 7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione e' valutabile ai fini dell'anzianita' di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneita', l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).