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Deliberazione n. 5 /2014 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Luisa D'EVOLI Alessandro BENIGNI Francesco BELSANTI Claudio GUERRINI Presidente Consigliere (relatore) Nell adunanza del 10 gennaio 2014 ha assunto la seguente deliberazione. Vista la lettera con la quale il Sindaco del Comune di Genova ha rivolto alla Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2014 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione; Udito, nell'adunanza del 10 gennaio 2014, il magistrato relatore Cons. Luisa D'Evoli; PREMESSO: Con istanza in data 23 dicembre 2013, prot. 389407 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 139 del 24 dicembre 2013 assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 27 dicembre 2013 con il n. 0003924-27/12/2013- SC_LIG-T85-A il Sindaco del Comune di Genova ha formulato una richiesta di parere in ordine all interpretazione dell art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), così come integrato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il Comune chiede, in particolare, se il parere di competenza del Collegio dei revisori 1

debba essere reso per ogni fattispecie di transazione o piuttosto se lo stesso debba essere reso con esclusivo riferimento alle transazioni di competenza del Consiglio comunale, anche alla luce del ruolo di collaborazione con il Consiglio rivestito dall Organo di revisione ai sensi del citato art. 239 del TUEL. Nel formulare la richiesta di parere, il Comune precisa che la materia delle transazioni, elencata al n. 6 della lettera b) del comma 1 del citato art. 239 del TUEL, è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione. Il quesito muove quindi dalla circostanza che la norma appena richiamata non pone alcuna distinzione per la materia delle transazioni tra competenza consiliare, di Giunta o dirigenziali, sicché, ad avviso dell Ente, i confini dell ambito di espressione dei pareri dell Organo di revisione vanno ricercati al riguardo sulla base di una contestuale interpretazione letterale e sistematica della norma, che, senza fare distinzione alcuna in merito all oggetto dei pareri da rendersi ai sensi del comma 1, lettera b), dell art. 239, sembra ricondurre l attività consultiva dell Organo di revisione in funzione ausiliaria all Organo consiliare per le materie di competenza del Consiglio e, in specie, per quanto riguarda le transazioni, esclusivamente per quelle che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. A sostegno dell interpretazione proposta, l Ente richiama un precedente della Corte dei conti ed in particolare il parere reso dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 345 del 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO: 1. La richiesta di parere all odierno esame concerne l interpretazione dell art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), così come integrato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare i confini dell ambito di espressione dei pareri 2

dell Organo di revisione per quanto riguarda la materia delle transazioni e cioè se il parere di competenza del Collegio dei revisori debba essere reso per ogni fattispecie di transazione o piuttosto se lo stesso debba essere reso con esclusivo riferimento alle transazioni di competenza del Consiglio comunale. 2. In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del quesito alla "materia della contabilità pubblica", in quanto il quesito è formulato in relazione a norme che regolano le funzioni dell Organo di revisione degli enti locali, che rientrano nella materia dei controlli interni di natura amministrativo-contabile operanti nelle Amministrazioni locali. 3.1. Nel merito, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento contenuto nel Titolo VII, parte seconda, del TUEL (artt. 234-241) e delineato essenzialmente dall art. 239. Il comma 1 dell art. 239, come integrato dal d.l. n. 174 del 2012, elenca alla lettera b) una serie di materie, per le quali l Organo di revisione dell ente locale è chiamato a rendere pareri secondo le modalità indicate nel Regolamento comunale. Si tratta di materie che in base all art. 42 ed all art. 194 del TUEL rientrano nella competenza funzionale del Consiglio comunale. Al n. 6, tra le fattispecie per le quali risulta obbligatorio il parere dell Organo di revisione, sono indicate le proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni e la materia delle transazioni risulta essa stessa collocata accanto alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, certamente quest ultima riconducibile alla competenza consiliare ai sensi dell art. 194 del TUEL. 3

Sebbene la norma non ponga al riguardo alcuna distinzione per la materia delle transazioni tra competenza consiliare, di Giunta o dirigenziali, una interpretazione essenzialmente sistematica della norma consente di tracciare i confini dell ambito di espressione dei pareri dell Organo di revisione limitatamente alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. Il quadro normativo di riferimento richiamato, come integrato dal d.l. n. 174 del 2012, colloca infatti l Organo di revisione, soprattutto per l attività consultiva, in funzione sostanzialmente ausiliaria rispetto all Organo consiliare. Nell individuare le funzioni dell Organo di revisione, l art. 239 del TUEL, alla lettera a) del comma 1, prevede che l Organo di revisione svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, attività di collaborazione che si esplica, in concreto, attraverso pareri, rilievi, osservazioni e proposte finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il successivo comma 1-bis dell art. 239, introdotto nel TUEL dall art. 3, comma 1, lettera o), del d.l. n. 174 del 2012, precisa che i pareri sono obbligatori e che l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione, con ciò confermando la funzione ausiliaria, nell esercizio dell attività consultiva, dell Organo di revisione nei confronti dell Organo consiliare. 3.2. Sulla portata applicativa dell art. 239 del TUEL, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti è intervenuta con deliberazione n. 345 del 2013, richiamata dall Ente stesso nella presente richiesta di parere, affermando che i pareri dell Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest ultimo nelle materie indicate nell art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6), sicché, nella specifica 4

materia delle transazioni, è rilevante che si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio. 3.3. Ritiene, al riguardo, il Collegio di non doversi discostare dall indirizzo interpretativo enunciato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, essenzialmente fondato sulla base di una interpretazione sistematica della norma. Sicché, ad avviso del Collegio, l art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l ambito nel quale l Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Genova. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Genova. Così deliberato in Genova nell'adunanza del 10 gennaio 2014. Il Magistrato Estensore (Luisa D Evoli) Il Presidente (Ennio Colasanti) Depositata il 15 gennaio 2014 Per Il Funzionario Preposto (Dott. Claudio Di Marino) 5