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Comune di TORINO Provincia di Torino CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OPERE STRADALI (LAVORI A CORPO) articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) OGGETTO: Costruzione villetta unifamiliare in Via Alta n. 12, permesso di costruire n. 1.234 del 15 gennaio 2005 COMMITTENTE: Comune di Torino Euro Totale importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso) 102.223,17 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 1.350,00 Importo totale a base d'appalto 103.573,17 Somme a disposizione dell'amministrazione 24.764,60 Totale progetto 128.337,77 Il presente Capitolato consta di n 131 fogli numerati da pagina 1 a pagina 131, compreso il frontespizio. Data Il PROGETTISTA per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 1

Nel seguito, si farà riferimento a: - Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); - D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; - Capitolato generale d appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); - R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207); - Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; - Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. - per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 2

PARTE PRIMA DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 3

CAPO 1.1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO Art. 1.1.1 OGGETTO DELL'APPALTO 1. L oggetto dell appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento di cui al comma 2. 2. L intervento è così individuato: Costruzione villetta unifamiliare in Via Alta n. 12, permesso di costruire n. 1.234 del 15 gennaio 2005 3. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'amministrazione ai sensi del successivo articolo 1.7.1, nonché degli articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale d appalto D.M. 19/04/2000 n. 145, risultano dai disegni di progetto di seguito elencati: $ELENCO-TAVOLE-PROGETTO$ Le sopra elencate opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalità tecniche e costruttive generali di cui ai seguenti Capi 2.1 2.1.5, le caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni specificate nel Capo 2.3. 5. L'esecuzione dei lavori viene effettuata sempre secondo le regole dell arte, e l appaltatore deve agire con la massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. 6. Anche ai fini dell articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell articolo 65, comma 4: a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all intervento è il seguente: #DATI-MANCANTI# b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell intervento è il seguente: #DATI-MANCANTI# Art. 1.1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito come segue: Num. Importi in euro Colonna 1) A corpo Colonna 2) In economia Colonna 1 + 2) TOTALE Importo esecuzione lavori 0,00 0,00 103.573,17 a) Importo al netto degli oneri di sicurezza 102.223,17 b) Oneri per attuazione piani sicurezza 1.350,00 a + b) IMPORTO TOTALE 103.573,17 LAVORI A MISURA per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 4

CATEGORIE OMOGENEE Importi in Perc. 1 SCAVI 28.100,10 27,13% 2 OPERE CALCESTRUZZO CEMENTIZIO 10.085,49 9,74% 3 MURATURE 16.348,12 15,78% 4 INTONACI 4.466,88 4,31% 5 SOLAI 8.044,60 7,77% 6 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 14.213,14 13,72% 7 COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI 2.833,60 2,74% 8 OPERE DA LATTONIERE 1.389,65 1,34% 9 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 6.577,10 6,35% 10 IMPIANTO IDRICO E SCARICO 1.548,39 1,50% 11 IMPIANTO ELETTRICO 4.248,66 4,10% 12 SERRAMENTI 1.660,64 1,60% 13 TINTEGGIATURE 4.056,80 3,92% 2. L importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi: a) importo per l esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara; b) importo degli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2, alle condizioni di cui al comma 3. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Art. 1.1.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il contratto viene stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 2. 2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. 3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell appalto e della determinazione dell importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all articolo 1.4.3. 4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono: a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 1.1.2, comma 1, rigo a.1, per l importo netto determinato ai sensi dell articolo 1.1.2, comma 2, lettera a), in seguito alla contabilizzazione a misura; b) agli oneri per l attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 1.1.2, comma 1, rigo a.2, per l importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) anch essi determinati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali; 5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante. Art. 1.1.4 CATEGORIA DEI LAVORI per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 5

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate #DATI-MANCANTI#. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010. 2. La categoria prevalente di cui al comma 1, comprende lavorazioni di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori che inferiore a euro 150.000; tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalità: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione; b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1; 3. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010; b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010; Art. 1.1.5 CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.p.r. n. 207 del 2010 e all articolo 1.7.1 del presente capitolato, sono indicati nella tabella relativa ai dati economici di cui all'articolo 1.1.2. CAPO 1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 1.2.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 1.2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati: a) il Capitolato generale d appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 6

da quest ultimo; b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l elenco dei prezzi unitari; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all articolo 40 del d.p.r. n. 207 del 2010; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 1.6.2 e 1.6.4; 2. Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il d.p.r. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 132 del Codice dei contratti; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato; 4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta Art. 1.2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell articolo 106, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 207 del 2010, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 1.2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 1. Nel caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. 2. Se l esecutore è un associazione temporanea, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del Codice dei contratti. per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 7

Art. 1.2.5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all articolo 2 del capitolato generale d appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del capitolato generale d appalto, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 1.2.6 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente l articolo 167 del d.p.r. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d appalto. 3. L appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Art. 1.2.7 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi esclusi di I.V.A. 3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 8

CAPO 1.3 TERMINI PER L'ESECUZIONE Art. 1.3.1 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, che deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgen za alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il R.U.P. accerta l avvenuto adempimento degli obblighi di cui all articolo 1.8.1 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l urgenza sia limitata all esecuzione di alcune di esse. Art. 1.3.2 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni #DATI-MANCANTI# naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 3 L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 4. Al di fuori dai casi previsti dagli articoli 1.3.4 e 1.3.5, il termine può essere sospeso dopo non meno di #DATI-MANCANTI# giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di #DATI-MANCANTI# giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo che sia stato redatto il verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 9

5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 2 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma. Art. 1.3.3 PROROGHE 1. Se, per causa ad esso non imputabile, l'appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all articolo 1.3.2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all articolo 1.3.2. 2. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all articolo 1.3.2, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta viene presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce immediatamente il parere del Direttore dei Lavori. 4. La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori nel caso in cui questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all articolo 1.3.2, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. 7. Si applica, inoltre, l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.p.r. n. 207 del 2010. Art. 1.3.4 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 1. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d arte, la Direzione dei Lavori, d ufficio o su segnalazione dell appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo all appaltatore non spetta indennizzo alcuno. 2. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere: a) l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori; c) l eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 10

4. Nel caso in cui l appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l accettazione tacita. In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna. 6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall appaltatore e trasmesso al R.U.P., è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all articolo 1.3.7. Art. 1.3.5 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine viene trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso all appaltatore e al Direttore dei Lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell articolo 1.3.4, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall articolo 1.3.2, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Art. 1.3.6 PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE 1. Ai sensi dell articolo 145, comma 3, del d.p.r. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al #DATI-MANCANTI# per mille dell importo contrattuale, corrispondente a euro #DATI-MANCANTI#. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all articolo 1.3.1, comma 3; b) nell inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell articolo 1.3.1, comma 4; per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 11

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. Se l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all articolo 1.3.7, la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), viene disapplicata e, se, già addebitata, viene restituita. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo 6. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 1.3.7 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 1. Ai sensi dell articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 4. DOMANDA.105 Art. 1.3.8 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 12

1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all articolo 1.3.3 o di sospensione dei lavori di cui all articolo 1.3.4, per la disapplicazione delle penali di cui all articolo 1.3.6, né per l eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell articolo 1.3.9. Art. 1.3.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 1. L eventuale ritardo, che risulti imputabile all appaltatore, nel rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a #DATI-MANCANTI# giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all articolo 1.3.6, comma 1, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. CAPO 1.4 per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 13

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 1.4.1 LAVORI A CORPO 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all articolo 1.1.5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, aveva l'obbligo di verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all articolo 1.1.5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Art. 1.4.2 LAVORI A MISURA 1. Qualora in corso d opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 1.7.1 o 1.7.2, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo. 3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 4. Nel corrispettivo per l esecuzione degli eventuali lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall elenco dei prezzi unitari di cui all articolo 1.1.3, comma 2. 6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 14

Art. 1.4.3 LAVORI IN ECONOMIA 1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue: a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente; b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento). 3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.1.2, comma 1, rigo b) sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l applicazione di alcun ribasso. Art. 1.4.4 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. CAPO 1.5 DISCIPLINA ECONOMICA Art. 1.5.1 ANTICIPAZIONE 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione. Art. 1.5.2 PAGAMENTI IN ACCONTO 1. Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 1.4.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.4.4, al netto del ribasso d asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al #DATI-MANCANTI#% dell importo contrattuale. 2. Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del d.p.r. n. 207 del 2010, a garanzia dell osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell articolo 194 del d.p.r. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell articolo 195 del d.p.r. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l indicazione della data di emissione. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, emettendo l apposito mandato e provvedendo alla successiva erogazione a favore dell appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna <<firma l'impresa>> Pagina n. 15